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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/862

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/862 della Commissione del 19 giugno 2020 che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2020

Normativa europea32020R0862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il tasso di riduzione dei pagamenti diretti agricoli per l’anno civile 2020, in applicazione del meccanismo di disciplina finanziaria previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013. La misura serve a garantire il rispetto dei massimali di bilancio della PAC e a contribuire alla costituzione della riserva per crisi nel settore agricolo. Il tasso fissato è pari al 2,140411 % e si applica solo agli importi superiori a 2 000 EUR, con esclusione della Croazia.

Fissa per l’anno civile 2020 il tasso di adattamento dei pagamenti diretti agricoli, ai fini della disciplina finanziaria della PAC.

Ambito di applicazione

Si applica ai pagamenti diretti previsti dai regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, limitatamente agli importi superiori a 2 000 EUR da versare agli agricoltori con riferimento alle domande di aiuto presentate per l’anno civile 2020. Non si applica ai pagamenti relativi a domande presentate in anni civili diversi dal 2020, né ai pagamenti a favore degli agricoltori della Croazia. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal settimo giorno successivo alla pubblicazione.

Tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l’anno civile 2020

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/862 della Commissione fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti agricoli per l’anno civile 2020, in attuazione della disciplina finanziaria prevista dal regolamento (UE) n. 1306/2013. La misura si inserisce nel meccanismo della PAC volto a garantire il rispetto dei massimali annuali di bilancio e, contestualmente, a alimentare la riserva destinata a far fronte a gravi crisi del settore agricolo.

Contesto normativo e finalità

L’intervento si fonda sugli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare, la disciplina finanziaria consente di ridurre i pagamenti diretti quando le previsioni di spesa indicano il rischio di superamento dei massimali annuali previsti per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti. I considerando chiariscono che, per l’esercizio finanziario 2021, le previsioni preliminari evidenziavano la necessità di una disciplina finanziaria pari a 647,2 milioni di EUR, di cui 487,6 milioni di EUR destinati alla riserva per le crisi nel settore agricolo.

Determinazione del tasso

Per coprire tale fabbisogno, la Commissione applica il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti previsti dai regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il tasso di adattamento fissato dall’articolo 1 è pari al 2,140411 %.

Il regolamento precisa che la riduzione si applica solo agli importi dei pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR, in coerenza con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ambito di applicazione soggettivo e temporale

La riduzione riguarda i pagamenti da versare agli agricoltori in relazione alle domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2020. Il testo sottolinea che il tasso si applica a prescindere dal momento effettivo del pagamento, includendo quindi anche eventuali pagamenti tardivi effettuati in esercizi finanziari successivi, purché riferiti a domande presentate nel 2020.

Sono invece esclusi i pagamenti relativi a domande presentate in anni civili diversi dal 2020, in modo da evitare che la disciplina finanziaria incida su annualità differenti da quella per la quale è stata fissata.

Esclusione della Croazia

Il regolamento prevede espressamente che la riduzione non si applichi in Croazia. La ragione è rinvenuta nell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, secondo cui, per effetto dell’introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento per tale Stato membro trova applicazione solo dal 1° gennaio 2022.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità della disciplina finanziaria

Il regolamento attua gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che prevedono una riserva per il sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi e l’applicazione, all’inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti per rispettare i massimali annuali di bilancio.

Determinazione del tasso di adattamento per il 2020

Per l’anno civile 2020 i pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, per importi superiori a 2 000 EUR, sono ridotti di un tasso di adattamento pari al 2,140411 %.

Base di calcolo e motivazione finanziaria

Le previsioni preliminari per l’esercizio finanziario 2021 indicavano la necessità di una disciplina finanziaria pari a 647,2 milioni di EUR, comprensiva di 487,6 milioni di EUR per la riserva di crisi agricola. In via prudenziale, il calcolo è stato effettuato sul saldo netto disponibile per il FEAGA per l’esercizio 2021, pari a 40 179,1 milioni di EUR.

Ambito temporale di applicazione del taglio

Il tasso si applica solo ai pagamenti relativi a domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2020, indipendentemente dal momento in cui il pagamento è effettivamente erogato. La scelta mira a garantire parità di trattamento anche per eventuali pagamenti tardivi effettuati in esercizi finanziari successivi.

Esclusioni soggettive e territoriali

La riduzione non si applica in Croazia, in quanto l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede l’applicazione del tasso di adattamento a tale Stato membro solo dal 1° gennaio 2022.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturafinanziamento della pacaiuti direttigestione di bilancio

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