Regolamento (UE) 2020/852
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento UE 2020/852, noto come "Taxonomy Regulation", crea un sistema uniforme per classificare le attività economiche ecosostenibili nell’Unione. La classificazione serve sia a guidare gli investitori sia a ridurre il rischio di greenwashing, imponendo criteri comuni fondati su contributo sostanziale, assenza di danno significativo, garanzie minime e criteri tecnici fissati dalla Commissione. Il regolamento si coordina con il regolamento (UE) 2019/2088 sulla disclosure di sostenibilità, che viene modificato per integrare la tassonomia nelle informative precontrattuali, periodiche e societarie. Sono inoltre previsti poteri delegati, consultazione di una piattaforma sulla finanza sostenibile, vigilanza nazionale e riesami periodici del quadro.
Istituisce un quadro comune UE per determinare quando un’attività economica è ecosostenibile, al fine di orientare gli investimenti sostenibili e rafforzare la trasparenza nel settore finanziario.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che impongono obblighi a partecipanti ai mercati finanziari o emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie presentati come ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che rendono disponibili prodotti finanziari e alle imprese soggette alla dichiarazione di carattere non finanziario o consolidata ai sensi dell’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri. In materia di informativa finanziaria, le disposizioni si applicano gradualmente: per gli obiettivi climatici dal 1° gennaio 2022 e per gli altri obiettivi ambientali dal 1° gennaio 2023, con specifiche esclusioni per taluni regimi di incentivi fiscali basati su certificati preesistenti.
Regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia delle attività ecosostenibili
Il regolamento istituisce un quadro uniforme dell’Unione per determinare quando un’attività economica possa essere qualificata come ecosostenibile. La finalità è duplice: orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili e creare un linguaggio comune per il mercato interno, riducendo frammentazione, asimmetrie informative e pratiche di greenwashing.
Contesto e ratio dell’intervento
Il legislatore UE richiama l’Agenda 2030, il Green Deal europeo e l’accordo di Parigi, sottolineando che la finanza deve essere coerente con la transizione verso un’economia climaticamente neutra, resiliente e circolare. Il regolamento risponde all’esigenza di criteri tecnici armonizzati e scientificamente fondati, così da consentire a investitori, imprese, intermediari e autorità di confrontare le attività economiche sulla base di parametri comuni.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita l’ambito soggettivo e funzionale. Il regolamento si applica:
- alle misure adottate da Stati membri o Unione che impongono obblighi a partecipanti ai mercati finanziari o emittenti per prodotti finanziari o obbligazioni societarie presentati come ecosostenibili;
- ai partecipanti ai mercati finanziari che rendono disponibili prodotti finanziari;
- alle imprese soggette alla dichiarazione non finanziaria o consolidata ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE.
L’applicazione è diretta in tutti gli Stati membri. Alcune disposizioni informative si applicano dal 1° gennaio 2022 per gli obiettivi climatici e dal 1° gennaio 2023 per gli altri obiettivi ambientali. L’articolo 27, paragrafo 3, esclude dall’articolo 4 i regimi di incentivi fiscali basati su certificati esistenti prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Nozioni fondamentali
L’articolo 2 introduce le definizioni chiave, tra cui:
- "investimento ecosostenibile";
- "partecipante ai mercati finanziari" e "prodotto finanziario", rinviando al regolamento (UE) 2019/2088;
- "emittente", ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129;
- nozioni ambientali di riferimento, come mitigazione e adattamento climatico, economia circolare, inquinamento, ecosistema, biodiversità, efficienza energetica e stato delle acque.
Queste definizioni sono essenziali perché la tassonomia opera come sistema di qualificazione giuridica dell’investimento sostenibile.
Criteri per qualificare un’attività come ecosostenibile
L’articolo 3 contiene il test cumulativo. Un’attività economica è ecosostenibile solo se:
- contribuisce in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali di cui all’articolo 9;
- non arreca danno significativo ad alcuno di tali obiettivi;
- è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia dell’articolo 18;
- è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione.
Si tratta quindi di una qualificazione strettamente condizionata, non meramente reputazionale o di marketing.
Obiettivi ambientali della tassonomia
L’articolo 9 elenca in modo tassativo sei obiettivi:
- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- transizione verso un’economia circolare;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Il sistema della tassonomia è costruito intorno a questi obiettivi, che costituiscono il perimetro materiale dell’intero regolamento.
Contributo sostanziale: clima, acqua, circolarità, inquinamento, biodiversità
Gli articoli 10-15 specificano, per ciascun obiettivo, quando un’attività può considerarsi di contributo sostanziale.
Per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’articolo 10 include attività quali:
- produzione, trasmissione, stoccaggio, distribuzione o uso di energie rinnovabili;
- miglioramento dell’efficienza energetica;
- mobilità pulita o climaticamente neutra;
- uso di materiali rinnovabili sostenibili;
- tecnologie CCU e CCS con riduzione netta delle emissioni;
- potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo;
- infrastrutture energetiche per la decarbonizzazione;
- combustibili puliti e efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio;
- attività di supporto alle precedenti.
L’articolo 10, paragrafo 2, disciplina anche le attività di transizione: sono ammissibili solo se non esistono alternative low-carbon tecnologicamente ed economicamente praticabili, se le emissioni sono inferiori alla media del settore, se non ostacolano alternative a basse emissioni e se non determinano lock-in in attivi ad alta intensità di carbonio.
Per l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’articolo 11 richiede soluzioni che riducano sostanzialmente i rischi climatici attuali o futuri senza aumentare i rischi per persone, natura o attivi.
Gli articoli 12, 13, 14 e 15 coprono rispettivamente:
- gestione sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- transizione verso l’economia circolare;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
In ciascun caso il regolamento elenca esempi di attività idonee, lasciando però alla Commissione il compito di precisare i criteri tecnici di dettaglio.
Attività abilitanti
L’articolo 16 qualifica come ecosostenibili le attività che consentono direttamente ad altre attività di contribuire in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali. Tale qualificazione è subordinata a due condizioni:
- assenza di lock-in in attivi che compromettano obiettivi ambientali di lungo periodo;
- significativo impatto positivo per l’ambiente basato su considerazioni di ciclo di vita.
Questa categoria è particolarmente rilevante per filiere tecnologiche, infrastrutture e servizi di supporto alla transizione.
Danno significativo e ciclo di vita
L’articolo 17 definisce in modo analitico il criterio del danno significativo, articolandolo per obiettivo ambientale. La valutazione deve considerare il ciclo di vita dei prodotti e servizi, includendo produzione, uso e fine vita. In particolare, l’attività arreca danno significativo se, ad esempio:
- genera emissioni significative di gas serra;
- aggrava gli effetti negativi del clima su sé stessa, persone, natura o attivi;
- compromette il buono stato delle acque o il buono stato ecologico del mare;
- crea inefficienze rilevanti nell’uso di risorse e materiali o aumenta significativamente rifiuti, incenerimento o smaltimento;
- accresce significativamente le emissioni di inquinanti;
- danneggia in misura significativa la buona condizione e resilienza degli ecosistemi o lo stato di conservazione di habitat e specie.
Il criterio è quindi sostanziale e trasversale: un’attività non può essere considerata ecosostenibile se i benefici ambientali sono superati da effetti dannosi rilevanti.
Garanzie minime di salvaguardia
L’articolo 18 introduce un presidio sociale e di governance. Le imprese devono attuare procedure conformi:
- alle linee guida OCSE per le imprese multinazionali;
- ai Principi guida ONU su imprese e diritti umani;
- alle otto convenzioni fondamentali ILO;
- alla Carta internazionale dei diritti dell’uomo.
Inoltre deve essere rispettato il principio "non arrecare un danno significativo" di cui al regolamento 2019/2088. Le garanzie minime non sostituiscono, ma si aggiungono a eventuali requisiti più severi del diritto UE in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e sostenibilità sociale.
Criteri di vaglio tecnico e ruolo della Commissione
L’articolo 19 definisce i requisiti che devono governare i criteri tecnici adottati dalla Commissione. Tali criteri devono essere:
- neutrali dal punto di vista tecnologico;
- basati su prove scientifiche e sul principio di precauzione;
- costruiti con un approccio di ciclo di vita;
- quantitativi, ove possibile, o altrimenti qualitativi;
- praticabili, verificabili e non eccessivamente onerosi;
- coerenti con gli indicatori di sostenibilità esistenti e con il diritto UE pertinente;
- capaci di distinguere attività abilitanti e attività di transizione;
- sensibili agli effetti sui mercati, alla concorrenza e al rischio di asset non recuperabili.
L’articolo 19, paragrafo 3, prevede inoltre che la produzione di energia elettrica da combustibili fossili solidi non possa essere considerata ecosostenibile. La Commissione deve riesaminare periodicamente i criteri, e per le attività di transizione almeno ogni tre anni.
Piattaforma sulla finanza sostenibile e gruppo di esperti degli Stati membri
L’articolo 20 istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile con composizione mista pubblica e privata: autorità UE, BEI/FEI, autorità di vigilanza, portatori di interessi, società civile, esperti indipendenti e mondo accademico. La piattaforma svolge funzione consultiva su criteri di vaglio tecnico, impatto costi-benefici, qualità dei dati, ruolo della rendicontazione, possibili modifiche del regolamento e sviluppo di ulteriori politiche di finanza sostenibile.
L’articolo 24 prevede un gruppo di esperti degli Stati membri, che affianca la Commissione e assicura uno scambio periodico con gli Stati membri sui principali risultati della piattaforma.
Trasparenza per prodotti finanziari e imprese
Gli articoli 5, 6 e 7 introducono obblighi informativi destinati a rendere confrontabili i prodotti finanziari.
Per i prodotti di cui all’articolo 9 del regolamento 2019/2088, l’informativa precontrattuale e periodica deve indicare:
- gli obiettivi ambientali a cui contribuisce l’investimento sottostante;
- come e in che misura gli investimenti sottostanti sono allineati alla tassonomia;
- la percentuale degli investimenti in attività ecosostenibili, con dettaglio delle quote di attività abilitanti e di transizione.
Per i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali ex articolo 8 del regolamento 2019/2088, tali regole si applicano mutatis mutandis, accompagnate da una dichiarazione che delimita l’applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" solo agli investimenti che tengono conto dei criteri UE per attività ecosostenibili.
Per i prodotti non rientranti negli articoli 8 e 9, occorre una dichiarazione esplicita che gli investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri UE per attività ecosostenibili.
L’articolo 8, infine, impone alle imprese soggette alla dichiarazione non finanziaria di indicare la quota di fatturato, CapEx e OpEx associata ad attività ecosostenibili. La Commissione deve adottare un atto delegato entro il 1° giugno 2021 per precisare contenuto, presentazione e metodologia di tali informazioni.
Modifica del regolamento (UE) 2019/2088
L’articolo 25 coordina la tassonomia con il regolamento SFDR, introducendo l’articolo 2 bis sul principio di non causare danni significativi e inserendo nuovi obblighi di disclosure per i prodotti di cui agli articoli 8 e 9. Le autorità europee di vigilanza devono elaborare norme tecniche di regolamentazione sui dettagli dell’informativa, con scadenze differenziate per obiettivi climatici e altri obiettivi ambientali.
Vigilanza, misure e sanzioni
L’articolo 21 affida il controllo del rispetto degli articoli 5, 6 e 7 alle autorità competenti già previste dal regolamento 2019/2088, che devono disporre di poteri di vigilanza e indagine adeguati e cooperare tra loro. L’articolo 22 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi di trasparenza.
Delega normativa, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 23 conferisce alla Commissione una delega ampia e a tempo indeterminato, dal 12 luglio 2020, per adottare atti delegati relativi soprattutto ai criteri tecnici e ai contenuti informativi. La delega può essere revocata da Parlamento o Consiglio, con termine di obiezione di quattro mesi, prorogabile di due mesi.
L’articolo 27 dispone l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e scagliona l’applicazione sostanziale:
- dal 1° gennaio 2022 per gli obiettivi ambientali climatici di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 9;
- dal 1° gennaio 2023 per gli obiettivi di cui alle lettere c) a f).
Riesame del quadro
L’articolo 26 prevede una relazione della Commissione entro il 13 luglio 2022 e poi ogni tre anni. Il riesame deve valutare, tra l’altro:
- i progressi nell’elaborazione dei criteri tecnici;
- l’eventuale necessità di rivedere o integrare i criteri di ecosostenibilità;
- l’uso della definizione di investimento ecosostenibile nel diritto UE e nazionale;
- l’efficacia della tassonomia nel convogliare capitali privati verso attività ecosostenibili;
- la disponibilità di dati affidabili e verificabili;
- l’applicazione delle norme di vigilanza e sanzione.
La Commissione deve inoltre esaminare, entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di estendere il quadro oltre le sole attività ecosostenibili, includendo attività a impatto nullo, dannoso o altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e ambito soggettivo
L’articolo 1 stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Il regolamento si applica alle misure pubbliche/UE che fissano obblighi per prodotti finanziari o obbligazioni societarie ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari e alle imprese soggette a dichiarazione non finanziaria ex direttiva 2013/34/UE.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, investimento ecosostenibile, partecipante ai mercati finanziari, prodotto finanziario, emittente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, economia circolare, inquinamento, ecosistema, biodiversità, efficienza energetica, acque marine/superficiali/sotterranee e nozioni connesse al buono stato ecologico e al buono stato delle acque.
Criteri cumulativi per qualificare un’attività come ecosostenibile
Ai sensi dell’articolo 3, un’attività è ecosostenibile solo se: contribuisce in modo sostanziale ad almeno uno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9; non arreca un danno significativo ad alcuno di tali obiettivi; è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia dell’articolo 18; ed è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione per i relativi obiettivi.
Obiettivi ambientali della tassonomia
L’articolo 9 elenca sei obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Contributo sostanziale: mitigazione e adattamento climatico
Gli articoli 10 e 11 disciplinano quando un’attività contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione o all’adattamento ai cambiamenti climatici. L’articolo 10 include, tra le altre, energie rinnovabili, efficienza energetica, mobilità pulita o climaticamente neutra, materiali rinnovabili, CCU/CCS, pozzi di assorbimento del carbonio, infrastrutture energetiche per la decarbonizzazione, combustibili puliti e attività di supporto. Per le attività di transizione, richiede assenza di alternative low-carbon praticabili, emissioni inferiori alla media del settore, non ostacolo alle alternative low-carbon e assenza di lock-in carbonico. L’articolo 11 richiede soluzioni di adattamento che riducano in modo sostanziale i rischi climatici senza aumentare i rischi per persone, natura o attivi.
Contributo sostanziale: acque, economia circolare, inquinamento e biodiversità
Gli articoli 12, 13, 14 e 15 disciplinano i contributi sostanziali ai restanti obiettivi ambientali. Sono rilevanti, rispettivamente, la gestione sostenibile delle acque e del mare, la transizione all’economia circolare, la prevenzione e riduzione dell’inquinamento e la protezione/ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Per ciascun obiettivo sono elencate categorie tipiche di attività ammissibili e rimandati alla Commissione i criteri di vaglio tecnico.
Attività abilitanti
L’articolo 16 riconosce come ecosostenibili le attività che consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali, purché non creino lock-in in attivi incompatibili con gli obiettivi ambientali di lungo periodo e producano un impatto ambientale positivo significativo basato su considerazioni di ciclo di vita.
Nozione di danno significativo e ciclo di vita
L’articolo 17 definisce quando un’attività arreca danno significativo ai sei obiettivi ambientali. La valutazione deve tenere conto del ciclo di vita di prodotti e servizi, inclusi produzione, uso e fine vita. Sono elencate soglie qualitative di danno per clima, acqua, economia circolare, inquinamento e biodiversità.
Garanzie minime di salvaguardia
L’articolo 18 richiede che l’attività sia svolta nel rispetto di procedure aziendali coerenti con le linee guida OCSE per le imprese multinazionali, i Principi guida ONU su imprese e diritti umani, le otto convenzioni fondamentali ILO e la Carta internazionale dei diritti dell’uomo, applicando anche il principio "non arrecare un danno significativo" del regolamento 2019/2088.
Criteri di vaglio tecnico e poteri della Commissione
L’articolo 19 stabilisce i requisiti dei criteri tecnici: neutralità tecnologica, distinzione dei principali contributi e delle prescrizioni minime per evitare danni, criteri quantitativi o qualitativi, uso degli indicatori di sostenibilità disponibili, base scientifica e principio di precauzione, approccio di ciclo di vita, considerazione di attività abilitanti e di transizione, effetti sui mercati e sulla concorrenza, verificabilità e semplicità applicativa. La Commissione deve riesaminare periodicamente i criteri e aggiornare gli atti delegati in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.
Piattaforma sulla finanza sostenibile e gruppo di esperti degli Stati membri
L’articolo 20 istituisce una piattaforma consultiva composta da rappresentanti di autorità pubbliche, BEI/FEI, autorità di vigilanza europee, portatori di interesse privati, società civile, esperti indipendenti e mondo accademico. La piattaforma assiste la Commissione nell’elaborazione, revisione e analisi dei criteri di vaglio tecnico, nel monitoraggio dei flussi di capitale, nella valutazione dei dati e nella coerenza delle politiche. L’articolo 24 prevede inoltre un gruppo di esperti degli Stati membri che fornisce consulenza alla Commissione e favorisce lo scambio informativo con gli Stati membri.
Trasparenza per prodotti finanziari e imprese
Gli articoli 5, 6 e 7 impongono informative specifiche nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche. I prodotti dell’articolo 9 del regolamento 2019/2088 devono indicare gli obiettivi ambientali cui contribuiscono gli investimenti e la quota di investimenti allineati alla tassonomia, con dettaglio delle attività abilitanti e di transizione. I prodotti dell’articolo 8 devono includere una dichiarazione specifica sul perimetro del principio "non arrecare un danno significativo". I prodotti non rientranti negli articoli 8 o 9 devono dichiarare che non tengono conto dei criteri UE per attività ecosostenibili. L’articolo 8 impone alle imprese soggette a dichiarazione non finanziaria di comunicare quota di fatturato, CapEx e OpEx riferibili ad attività ecosostenibili, con atto delegato della Commissione entro il 1° giugno 2021 per precisarne contenuto e presentazione.
Modifiche al regolamento (UE) 2019/2088
L’articolo 25 modifica il regolamento SFDR introducendo l’articolo 2 bis sul principio di non causare danni significativi, nuovi obblighi di trasparenza per gli articoli 8, 9 e 11 e relative deleghe alle autorità europee di vigilanza per norme tecniche di regolamentazione. Sono previsti termini specifici per la presentazione dei progetti di norme tecniche, distinti tra obiettivi climatici (a e b) e altri obiettivi ambientali (c-f), e si coordina l’entrata in applicazione con le date dell’articolo 27 del regolamento 2020/852.
Vigilanza, sanzioni e cooperazione
L’articolo 21 affida alle autorità competenti designate ai sensi del regolamento 2019/2088 il controllo del rispetto degli articoli 5, 6 e 7 e impone cooperazione tra autorità. L’articolo 22 richiede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni e misure effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi di trasparenza.
Delega, riesame ed entrata in vigore
L’articolo 23 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare gli obblighi informativi e i criteri tecnici, con delega a tempo indeterminato dal 12 luglio 2020, possibilità di revoca da parte di Parlamento o Consiglio e termine di obiezione di quattro mesi, prorogabile di due mesi. L’articolo 26 prevede relazioni di riesame entro il 13 luglio 2022 e poi ogni tre anni, incluse eventuali proposte di estensione della tassonomia ad attività non neutrali o dannose e ad altri obiettivi di sostenibilità. L’articolo 27 dispone l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione e l’applicazione differita di diverse disposizioni al 1° gennaio 2022 e 1° gennaio 2023, con esclusione per alcuni regimi fiscali preesistenti.
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