Regolamento (UE) 2020/1069
Regolamento delegato (UE) 2020/1069 della Commissione del 19 giugno 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato introduce una disciplina specifica per gli obblighi informativi degli Stati membri dell’eurozona che utilizzano il sostegno per la gestione della crisi pandemica del MES. La modifica si inserisce nel quadro della sorveglianza rafforzata prevista dal regolamento (UE) n. 472/2013 e precisa che, in questo caso, la rendicontazione riguarda soltanto l’uso dei fondi per costi sanitari diretti e indiretti connessi alla Covid-19. Viene inoltre aggiunta una tabella trimestrale standardizzata da trasmettere alla Commissione, mentre resta invariata la struttura delle relazioni per le altre ipotesi di sorveglianza o di disavanzo eccessivo.
Modifica le regole di rendicontazione degli Stati membri dell’area euro sottoposti a sorveglianza rafforzata per l’uso del sostegno del Meccanismo europeo di stabilità (MES) per la crisi pandemica Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri la cui moneta è l’euro che sono tenuti a presentare relazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013. In particolare, disciplina il caso specifico degli Stati membri sottoposti a sorveglianza rafforzata ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 esclusivamente perché hanno utilizzato il sostegno per la gestione della crisi pandemica del MES. Non modifica la struttura delle relazioni dovute in caso di procedura per i disavanzi eccessivi ex articolo 126 TFUE o di sorveglianza rafforzata per altri motivi. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2020/1069 della Commissione: modifica delle regole di rendicontazione per il sostegno MES alla crisi pandemica Covid-19
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) n. 877/2013, che specifica i contenuti delle relazioni previste per gli Stati membri dell’eurozona nell’ambito della sorveglianza di bilancio. La modifica è motivata dalla creazione, nel quadro del MES, del sostegno per la gestione della crisi pandemica, misura concepita come assistenza finanziaria limitata e specifica, per la quale non sono richieste nuove misure politiche ma esclusivamente la destinazione delle risorse a spese sanitarie connesse alla Covid-19.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 473/2013, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e il regolamento (UE) n. 472/2013 sulla sorveglianza rafforzata degli Stati membri in difficoltà finanziarie. Il considerando evidenzia che l’intensità della sorveglianza deve essere proporzionata alla natura dell’assistenza ricevuta e che, data la portata molto circoscritta del sostegno pandemico del MES, è opportuno fissare obblighi informativi specifici, senza alterare la struttura generale delle relazioni previste per la procedura per i disavanzi eccessivi o per altri casi di sorveglianza rafforzata.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda gli Stati membri la cui moneta è l’euro che presentano relazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013. In modo particolare, si applica allo Stato membro che sia sottoposto a sorveglianza rafforzata ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 esclusivamente perché ha utilizzato il sostegno per la gestione della crisi pandemica del MES.
Resta fermo che la struttura delle relazioni per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi ex articolo 126 TFUE, o a sorveglianza rafforzata per ragioni diverse dall’uso del sostegno pandemico, non viene modificata.
Obblighi informativi specifici
Il nuovo articolo 2 bis stabilisce che, per gli Stati membri interessati, gli obblighi di informazione nel corso dell’esercizio riguardano l’utilizzo dei fondi del sostegno MES per coprire:
- costi diretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione legati alla crisi Covid-19;
- costi indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi Covid-19.
La rendicontazione deve includere la tabella dell’allegato II, impostata come trasmissione trimestrale.
Struttura della tabella trimestrale
L’allegato II prevede una tabella in milioni di euro, riferita agli anni 2020 e 2021, con serie temporali dei dati effettivi all’inizio di ciascun trimestre (T1, T2, T3, T4). Le categorie principali sono:
- costi di assistenza sanitaria, cura e prevenzione direttamente legati alla pandemia di Covid-19;
- parte della spesa sanitaria pubblica complessiva stimata come sostenuta, direttamente o indirettamente, per far fronte all’impatto della Covid-19 sul sistema sanitario;
- altri costi indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi della Covid-19.
La nota (*2) consente di dettagliare voci e sottovoci secondo necessità, con spiegazioni pertinenti per una valutazione significativa da parte della Commissione. La nota (*3) specifica che la spesa può comprendere, tra l’altro, ospedali, cure e riabilitazione, assistenza ambulatoriale e riabilitazione, diagnosi, prodotti farmaceutici, prevenzione sanitaria, amministrazioni sanitarie e assistenza sanitaria a lungo termine. La nota (*1) precisa inoltre che l’ultimo anno del periodo di disponibilità, o se precedente dell’eventuale esborso, è anche l’ultimo anno oggetto di relazioni, salvo che non siano ancora stati utilizzati tutti i fondi.
Modifiche agli allegati e tecnica normativa
L’allegato preesistente viene rinumerato come allegato I, mentre il nuovo allegato II introduce il modello standardizzato per la comunicazione trimestrale dei costi Covid-19. La modifica mira a rendere omogenea e circoscritta la sorveglianza informativa per il solo caso del sostegno pandemico del MES.
Entrata in vigore e carattere vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Oggetto del regolamento delegato n. 877/2013
L’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 è sostituito per chiarire che esso stabilisce le specifiche dei contenuti delle relazioni che gli Stati membri la cui moneta è l’euro devono presentare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013.
Obblighi informativi per il sostegno MES per la crisi pandemica
È introdotto l’articolo 2 bis, dedicato agli Stati membri sottoposti a sorveglianza rafforzata unicamente per aver utilizzato il sostegno per la gestione della crisi pandemica del MES. In tale ipotesi, gli obblighi informativi durante l’esercizio riguardano l’uso dei fondi del sostegno per coprire i costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi Covid-19.
Contenuto delle relazioni trimestrali
Le relazioni devono includere la tabella di cui all’allegato II, da trasmettere con cadenza trimestrale, con dati in milioni di euro relativi al 2020 e al 2021 e alla serie temporale dei dati effettivi all’inizio di ciascun trimestre. La tabella distingue tra costi sanitari direttamente legati alla pandemia, quota di spesa sanitaria pubblica complessiva sostenuta per far fronte all’impatto della Covid-19 sul sistema sanitario e altri costi indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione.
Allegati e struttura della rendicontazione
Il titolo dell’allegato esistente è rinumerato come allegato I e viene aggiunto un nuovo allegato II con il modello di tabella da utilizzare. Le note della tabella chiariscono che l’ultimo anno del periodo di disponibilità o, se precedente, dell’eventuale esborso è anche l’ultimo anno oggetto di relazioni, salvo che lo Stato membro non abbia ancora utilizzato tutti i fondi, e che le voci possono essere articolate e corredate di spiegazioni per consentire una valutazione significativa della Commissione.
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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