Regolamento (UE) 2020/858
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/858 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 per quanto riguarda il rinvio della sua data di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/858 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 limitatamente alla sua data di applicazione, rinviandola di sei mesi. La misura è giustificata dalle difficoltà create dalla pandemia di Covid-19 nell’accesso alle stazioni di rifornimento, nella realizzazione dei lavori necessari per i dispositivi di visualizzazione e nella raccolta dei dati richiesti. Il nuovo termine di applicazione è fissato al 7 dicembre 2020. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rinvio di sei mesi della data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 sul raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi presso le stazioni di rifornimento.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli operatori delle stazioni di rifornimento interessati dagli obblighi di affissione del raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/732. Riguarda l’attuazione della direttiva 2014/94/UE sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, in particolare le modalità di visualizzazione delle informazioni ai consumatori presso le stazioni di rifornimento. Il regolamento modifica esclusivamente la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/732, posticipandola al 7 dicembre 2020; non introduce un nuovo regime sostanziale. È adottato per far fronte ai ritardi e alle difficoltà operative connesse alla pandemia di Covid-19.
Rinvio della data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/732
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/858 della Commissione interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/732, che disciplina una metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi presso le stazioni di rifornimento. La finalità del nuovo atto è esclusivamente quella di rinviare l’applicazione delle disposizioni operative del regolamento del 2018, a causa delle difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19.
Contesto normativo
Il provvedimento si colloca nell’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/94/UE, relativa alla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi. Nei considerando la Commissione richiama l’esigenza di garantire ai consumatori un’informazione adeguata sui prezzi dei combustibili alternativi presso le stazioni di rifornimento, anche mediante strumenti di visualizzazione come poster, pannelli o monitor, eventualmente integrati da link a siti web con informazioni più complete. Viene precisato che tali soluzioni non devono sostituire l’affissione presso la stazione di rifornimento.
Ragioni del rinvio
La Commissione motiva il rinvio con una pluralità di ostacoli pratici legati all’emergenza sanitaria:
- l’accesso alle stazioni di rifornimento è risultato fortemente limitato durante le misure di confinamento;
- non è stato possibile completare le prove in presenza previste nell’ambito dell’azione di sostegno al programma collegato al meccanismo per collegare l’Europa;
- la pubblicazione delle raccomandazioni per un’introduzione armonizzata dei dispositivi di visualizzazione ha subito un ritardo;
- l’installazione dei supporti informativi richiede lavori materiali presso le stazioni di rifornimento, potenzialmente incompatibili con le misure di distanziamento sociale e con esigenze di sicurezza di clienti e lavoratori;
- gli Stati membri hanno segnalato anche difficoltà nella raccolta dei dati necessari all’applicazione della metodologia.
Modifica apportata
L’articolo 1 sostituisce il secondo comma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 e stabilisce che esso si applica a decorrere dal 7 dicembre 2020. In sostanza, il termine di applicazione viene prorogato di sei mesi rispetto alla scadenza originaria, così da consentire agli Stati membri di adeguare l’infrastruttura e di compensare gli effetti negativi del ritardo causato dalla pandemia.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce, come di consueto, che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non introduce sanzioni, deroghe o ulteriori obblighi sostanziali, ma si limita a differire nel tempo l’efficacia del regime previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/732.
Disposizioni principali
Rinvio della data di applicazione del regolamento 2018/732
L’articolo 1 sostituisce il secondo comma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/732, stabilendo che esso si applica a decorrere dal 7 dicembre 2020. Il rinvio è di sei mesi rispetto alla data originaria di applicazione.
Motivazione del rinvio per Covid-19
Nei considerando si evidenzia che le misure di confinamento e le limitazioni di accesso alle stazioni di rifornimento impediscono l’esecuzione dei test in presenza, l’installazione di poster, pannelli o monitor e la raccolta dei dati necessari. La Commissione richiama anche le difficoltà operative e i rischi per la sicurezza connessi ai lavori materiali presso le stazioni di rifornimento.
Contesto normativo e finalità della metodologia comune
Il regolamento si inserisce nell’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/94/UE, che riguarda l’infrastruttura per i combustibili alternativi. Il regolamento 2018/732 stabilisce una metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi presso le stazioni di rifornimento; il regolamento 2020/858 non modifica tale metodologia, ma ne differisce l’efficacia temporale.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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