Regolamento (UE) 2020/851
Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo sostanziale il quadro statistico dell’Unione in materia di migrazione e protezione internazionale, già disciplinato dal regolamento (CE) n. 862/2007. Amplia il contenuto delle statistiche richieste, introduce nuove disaggregazioni e nuove frequenze di trasmissione, rafforza gli obblighi di qualità e prevede studi pilota per testare nuove raccolte dati prima della loro eventuale introduzione obbligatoria. Sono inoltre disciplinati finanziamenti UE a sostegno degli Stati membri, poteri di esecuzione della Commissione e un regime di deroghe temporanee per gli Stati membri che debbano adattare significativamente i propri sistemi statistici.
Modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 sulle statistiche UE in materia di migrazione e protezione internazionale, ampliando le rilevazioni, aggiornando definizioni, frequenze di trasmissione, requisiti di qualità, studi pilota, finanziamento e deroghe.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto tenuti a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche armonizzate su migrazione, asilo, protezione internazionale, permessi di soggiorno, rimpatri e fenomeni connessi. Incide sulle autorità statistiche nazionali e sulle altre autorità nazionali interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché sulla Commissione (Eurostat), cui sono attribuiti compiti di esecuzione, coordinamento, valutazione degli studi pilota e gestione dei contributi finanziari. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; alcune modifiche si applicano dal 1° marzo 2021 e altre dal 1° luglio 2021. Sono previste deroghe temporanee, fino a tre anni prorogabili di due, per gli Stati membri che necessitino di adeguamenti significativi dei sistemi statistici nazionali.
Regolamento (UE) 2020/851: aggiornamento delle statistiche UE su migrazione e protezione internazionale
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 per rafforzare il sistema europeo di statistiche su migrazione, asilo e protezione internazionale. La finalità, richiamata nei considerando, è disporre di dati più tempestivi, comparabili e utili per l’elaborazione e la valutazione delle politiche dell’Unione, in un contesto di rapida evoluzione dei fenomeni migratori.
Finalità e contesto normativo
Il legislatore europeo evidenzia che le statistiche su migrazione e protezione internazionale sono essenziali per analizzare i flussi migratori, rispondere alle sfide connesse all’arrivo di persone che cercano protezione e garantire l’applicazione corretta della normativa dell’Unione nel rispetto dei diritti fondamentali. Viene sottolineata l’esigenza di frequenza subannuale per alcune rilevazioni, nonché di dati basati su concetti identici e periodi di riferimento armonizzati, per assicurare comparabilità e affidabilità.
Ambito materiale delle modifiche
L’intervento non sostituisce integralmente il regolamento del 2007, ma ne aggiorna e amplia il contenuto. In particolare:
- estende l’oggetto alle procedure amministrative e giudiziarie in materia di immigrazione, permessi di soggiorno, cittadinanza, asilo, protezione internazionale, ingresso e soggiorno illegali e rimpatri;
- aggiorna le definizioni rinviando alla normativa UE più recente;
- amplia le categorie statistiche da raccogliere in materia di asilo, permessi di soggiorno, frontiere, rintracci e rimpatri.
Definizioni e coordinamento con altre fonti UE
Le definizioni chiave sono allineate a fonti UE vigenti, tra cui:
- direttiva 2011/95/UE per domanda di protezione internazionale, status di rifugiato, protezione sussidiaria e minore non accompagnato;
- regolamento (UE) n. 604/2013 per la nozione di familiari;
- regolamento (UE) 2016/399 per le frontiere esterne e i casi di rifiuto d’ingresso.
Questo allineamento serve a garantire coerenza sistematica tra statistiche e disciplina sostanziale dell’asilo e delle frontiere.
Statistiche su protezione internazionale e asilo
L’articolo 4, profondamente modificato, introduce o specifica statistiche su:
- domande di protezione internazionale ritirate, distinte in ritiro esplicito e implicito;
- persone che presentano domanda per la prima volta;
- domande trattate mediante procedura accelerata;
- domande reiterate;
- persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza adeguate.
Per tali statistiche sono previsti:
- disaggregazione per età, sesso, cittadinanza e minori non accompagnati;
- frequenza mensile per le statistiche di cui alle lettere da a) a f) dell’articolo 4, paragrafo 1;
- frequenza annuale per la lettera g) relativa alle condizioni di accoglienza;
- trasmissione entro due mesi dalla fine del mese di riferimento per le statistiche mensili;
- trasmissione entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento per quelle annuali.
Il primo mese di riferimento è gennaio 2021; il primo anno di riferimento è il 2021.
Decisioni in materia di asilo e ricorsi
Il regolamento amplia anche le statistiche sulle decisioni relative allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria:
- decisioni di primo grado che riconoscono, revocano o interrompono lo status, o respingono il rinnovo;
- decisioni definitive aventi il medesimo oggetto;
- dati sui ricorsi, compresi il numero di richieste di riesame relative alla ripresa in carico o presa in carico dei richiedenti asilo, le norme su cui si fondano, le decisioni adottate e i trasferimenti conseguenti.
Le statistiche sono, a seconda del caso, trimestrali o annuali e devono essere disaggregate per età, sesso, cittadinanza, minori non accompagnati e, per alcune voci, paese di residenza e tipo di decisione. I primi periodi di riferimento sono:
- trimestre gennaio-marzo 2021 per le statistiche trimestrali;
- anno 2021 per quelle annuali.
Frontiere, rifiuti d’ingresso, rintracci e rimpatri
Le modifiche interessano anche le statistiche su:
- cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l’ingresso alla frontiera esterna;
- rintracci sul territorio degli Stati membri;
- rimpatri effettivi di cittadini di paesi terzi in forza di decisioni o atti amministrativi o giudiziari.
Per i rimpatri, le nuove disaggregazioni riguardano cittadinanza, tipo di rimpatrio, tipo di assistenza ricevuta e paese di destinazione. Anche qui sono previste disaggregazioni per età, sesso e minori non accompagnati, con riferimento trimestrale e trasmissione entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento.
Permessi di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo
L’articolo 6 è riscritto per raccogliere statistiche annuali su:
- permessi di soggiorno rilasciati per la prima volta;
- permessi rilasciati a seguito di cambiamento dello status di immigrazione o del motivo del soggiorno;
- permessi validi alla fine del periodo di riferimento;
- soggiornanti di lungo periodo alla fine dell’anno;
- cittadini di paesi terzi che acquisiscono lo status di soggiornante di lungo periodo nel corso dell’anno.
Le disaggregazioni includono cittadinanza, motivo del rilascio, durata della validità del permesso, età, sesso e, per i soggiornanti di lungo periodo, tipo di status. La trasmissione avviene entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento; primo anno di riferimento: 2021.
Qualità dei dati, metadati e relazioni sulla qualità
L’articolo 9 rafforza sensibilmente il presidio qualitativo. Gli Stati membri devono adottare misure per garantire la qualità di dati e metadati, applicando i criteri di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009.
Le relazioni sulla qualità devono indicare:
- fonti di dati utilizzate;
- motivi della loro selezione;
- impatto delle fonti sulla qualità;
- misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali;
- metodi di stima;
- revisioni, correzioni e modifiche delle fonti o dei metodi.
La Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità e i formati di trasmissione. Tali atti non devono comportare un onere o costo aggiuntivo considerevole per gli Stati membri e sono adottati secondo la procedura d’esame.
Studi pilota e introduzione di nuove statistiche
L’articolo 9 bis istituisce studi pilota volontari, coordinati da Eurostat e svolti dagli Stati membri, per testare:
- la fattibilità di nuove rilevazioni o disaggregazioni;
- la disponibilità di fonti e tecniche di produzione adeguate;
- la qualità e comparabilità dei dati;
- costi e oneri associati.
Prima di avviare uno studio pilota, Eurostat deve verificare se le nuove statistiche possano essere ricavate da fonti amministrative dell’Unione e deve contenere il numero di studi concomitanti. Il regolamento elenca numerose possibili aree di sperimentazione, tra cui:
- domande di asilo e loro disaggregazioni per mese di presentazione;
- esenzioni o applicazione di procedure accelerate o di frontiera;
- assenza di registrazione in Eurodac;
- trattenimento, assistenza legale gratuita, condizioni materiali di accoglienza, rappresentanza dei minori non accompagnati e accertamenti dell’età;
- motivi di rigetto o di cessazione/esclusione;
- durata dei ricorsi;
- ulteriori disaggregazioni sui permessi di soggiorno e sui rimpatri.
La Commissione valuta i risultati in cooperazione con gli Stati membri, li rende pubblici e, se la valutazione è positiva, può adottare atti di esecuzione per introdurre le nuove rilevazioni. È inoltre prevista una relazione pubblica sui progressi complessivi entro il 13 luglio 2022 e poi ogni due anni.
Finanziamento dell’attuazione
L’articolo 9 ter prevede contributi finanziari dal bilancio generale dell’Unione per sostenere gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali interessate nei seguenti casi:
- sviluppo di nuove metodologie, inclusa la partecipazione agli studi pilota;
- sviluppo o attuazione di nuove rilevazioni e disaggregazioni, compreso l’aggiornamento delle fonti di dati e dei sistemi informatici.
Il sostegno può durare al massimo cinque anni ed è concesso secondo le regole finanziarie del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Atti di esecuzione, comitato e deroghe
La Commissione riceve un potere di esecuzione ampio ma vincolato:
- per specificare le disaggregazioni degli articoli 4-7;
- per definire modalità e contenuti delle relazioni sulla qualità;
- per stabilire formati di trasmissione;
- per introdurre nuove rilevazioni e disaggregazioni dopo gli studi pilota.
La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, operante ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
L’articolo 11 bis introduce un regime di deroghe temporanee quando l’applicazione del regolamento richieda adeguamenti significativi dei sistemi statistici nazionali. La deroga:
- può durare fino a tre anni;
- può essere prorogata per un ulteriore periodo fino a due anni;
- richiede una domanda motivata dello Stato membro nei termini previsti;
- deve preservare comparabilità dei dati e affidabilità degli aggregati europei.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le diverse parti della riforma si applicano in momenti differenti:
- dal 1° marzo 2021: articolo 1, punto 3, lettere a) e b), e punto 6;
- dal 1° luglio 2021: articolo 1, punto 3, lettere c) e d), e punto 5.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’ambito materiale del regolamento 862/2007
Viene ampliato l’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 862/2007 per includere le procedure e i procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a immigrazione, permessi di residenza, cittadinanza, asilo, altre forme di protezione internazionale, ingresso e soggiorno illegali e rimpatri.
Aggiornamento delle definizioni
L’articolo 2 è modificato per allineare le definizioni di domanda di protezione internazionale, status di rifugiato, status di protezione sussidiaria, familiari, minore non accompagnato, frontiere esterne e cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l’ingresso a fonti normative UE aggiornate (tra cui le direttive 2011/95/UE e 2013/32/UE, il regolamento (UE) n. 604/2013 e il regolamento (UE) 2016/399).
Statistiche su domande di protezione internazionale e accoglienza
L’articolo 4 è riscritto per prevedere statistiche su domande ritirate, domande presentate per la prima volta, domande trattate con procedura accelerata, domande reiterate e persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza adeguate. Le statistiche sono in larga parte mensili, con disaggregazioni per età, sesso, cittadinanza e minori non accompagnati; quelle sulle condizioni di accoglienza sono annuali. Sono fissati termini di trasmissione: entro due mesi dalla fine del mese di riferimento per le statistiche mensili e entro sei mesi per quelle annuali. Primo mese di riferimento: gennaio 2021; primo anno: 2021.
Statistiche sulle decisioni in materia di asilo e sui ricorsi
L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, è modificato per includere decisioni di primo grado e definitive su riconoscimento, revoca o cessazione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria. Le statistiche, disaggregate per età, sesso, cittadinanza e, in parte, per minori non accompagnati e per paese di residenza/tipo di decisione, sono trimestrali o annuali a seconda del paragrafo, con trasmissione entro due o tre mesi dalla fine del periodo di riferimento. L’articolo 4, paragrafo 4, è ampliato con dati su richieste di riesame relative alla presa in carico o ripresa in carico dei richiedenti asilo, norme applicate, decisioni conseguenti e trasferimenti.
Statistiche su frontiere, rintracci e rimpatri
L’articolo 5 è adeguato per armonizzare le disaggregazioni delle statistiche sulle persone cui è stato rifiutato l’ingresso alla frontiera esterna e sui rintracci sul territorio. L’articolo 7 è modificato per richiedere dati sul numero di cittadini di paesi terzi effettivamente rimpatriati, disaggregati per cittadinanza, tipo di rimpatrio, tipo di assistenza ricevuta e paese di destinazione, con riferimento trimestrale e trasmissione entro due mesi.
Statistiche su permessi di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo
L’articolo 6 è riscritto per imporre statistiche annuali sui permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, distinti tra primi rilasci, rilasci a seguito di cambiamento dello status o del motivo del soggiorno e permessi validi a fine periodo, nonché sui soggiornanti di lungo periodo e sui cittadini di paesi terzi che acquisiscono tale status. Il termine di trasmissione è di sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento; primo anno di riferimento: 2021.
Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità
L’articolo 9 introduce l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure per garantire la qualità dei dati e dei metadati, applicando i criteri di qualità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. Gli Stati membri devono descrivere fonti di dati, motivi della loro selezione, impatto sulla qualità, misure di protezione dei dati personali, metodi di stima, revisioni e correzioni. La Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità pratiche e sul contenuto delle relazioni di qualità e sui formati di trasmissione.
Studi pilota per nuove rilevazioni e disaggregazioni
È inserito l’articolo 9 bis, che istituisce studi pilota volontari coordinati da Eurostat per testare nuove rilevazioni o disaggregazioni, la fattibilità tecnica, la qualità, la comparabilità e i costi. Eurostat deve prima verificare se le informazioni possano essere ricavate da fonti amministrative UE e limitare il numero di studi pilota concomitanti. Sono elencati numerosi possibili temi di sperimentazione per domande di asilo, procedure, accoglienza, ricorsi, permessi di soggiorno e rimpatri. Eurostat valuta i risultati e li rende pubblici; sulla base di esito positivo la Commissione può adottare atti di esecuzione. Entro il 13 luglio 2022 e poi ogni due anni va presentata una relazione pubblica sui progressi.
Finanziamento unionale
L’articolo 9 ter prevede contributi dal bilancio generale dell’Unione per gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali interessate per lo sviluppo di nuove metodologie, la partecipazione agli studi pilota e lo sviluppo o l’attuazione di nuove rilevazioni e disaggregazioni, compreso l’aggiornamento di fonti di dati e sistemi informatici, per un periodo massimo di cinque anni. I contributi sono concessi secondo il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Poteri di esecuzione della Commissione
L’articolo 10 consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione per specificare le disaggregazioni previste dagli articoli 4-7, giustificando la necessità delle stesse per le politiche UE in materia di migrazione e asilo e assicurando che non vi siano costi o oneri aggiuntivi considerevoli per gli Stati membri. Sono fissati termini anticipati di adozione rispetto ai periodi di riferimento.
Procedura di comitato
L’articolo 11 stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, che opera come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; si applica la procedura d’esame dell’articolo 5 di tale regolamento.
Deroghe temporanee
È inserito l’articolo 11 bis, che consente alla Commissione di concedere deroghe, mediante atti di esecuzione, quando l’applicazione del regolamento richieda adeguamenti significativi dei sistemi statistici nazionali. La deroga dura al massimo tre anni ed è prorogabile per ulteriori due anni; lo Stato membro deve presentare una richiesta motivata entro il 13 ottobre 2020 o entro i termini indicati per le deroghe successive. La Commissione deve garantire comparabilità dei dati e tempestiva produzione di aggregati europei affidabili.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alcune modifiche si applicano dal 1° marzo 2021 (articolo 1, punto 3, lettere a) e b), e punto 6), altre dal 1° luglio 2021 (articolo 1, punto 3, lettere c) e d), e punto 5). Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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