Cassazione Penale, Ordinanza n. 25065/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per una condotta realizzata nell'ambito della disciplina del reddito di cittadinanza. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che non vi fosse dolo nella falsa dichiarazione resa sul proprio nucleo familiare. La Corte di merito aveva ritenuto che l'imputato avesse dichiarato falsamente di essere l'unico componente della famiglia anagrafica, anziché indicare di essere inserito nel nucleo dei genitori; il ricorrente contestava che tale dichiarazione fosse consapevolmente falsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili e li ha giudicati non consentiti in sede di legittimità, perché sostanzialmente ripetitivi di doglianze già valutate e disattese dal giudice di merito e non corredati da una specifica critica. Li ha inoltre reputati manifestamente infondati, osservando che la Corte territoriale aveva spiegato in modo non illogico né contraddittorio la sussistenza del dolo, valorizzando la falsità della dichiarazione resa dall'imputato su una circostanza personale da lui certamente conosciuta. Ne ha quindi dichiarato l'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, D.I. n. 4 del 2019
viene richiamato come norma incriminatrice per la condotta di falsa attestazione relativa ai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza.
D.L. n. 4 del 2019
è indicato come disciplina che contiene i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza e rispetto alla quale l'onere informativo dell'interessato comprende la conoscenza dei relativi presupposti.
art. 616 c.p.p.
non è espressamente citato nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica della motivazione impugnata.
- La deduzione del difetto di dolo non può essere accolta quando la sentenza di merito abbia logicamente descritto la consapevolezza della falsità di una dichiarazione avente ad oggetto una circostanza personale sicuramente conosciuta dall'imputato.
- Nel valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo nei reati fondati su false dichiarazioni per l'accesso a benefici pubblici, rileva anche l'onere di conoscere i requisiti normativi di accesso alla prestazione.
- La manifesta infondatezza dei motivi, unita alla loro riproposizione senza specifica confutazione della decisione di merito, giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24995/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25014/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25015/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25017/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25018/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25020/2025 del 08/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →