Sentenza del 02/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Determinazione del reddito - Operazioni penalmente rilevanti - Tangenti versate a Ministero di paese estero - Disciplina dei costi - Raddoppio dei termini in caso di reato - Inapplicabilità ai fini Irap - Tangenti corrisposte all'estero per lo svolgimento dell'attività sociale - Costi non inerenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, di costi per compensi e consulenze riconducibili a tangenti versate a un Ministero di un Paese estero per lo svolgimento dell'attività sociale. Il contribuente contestava inoltre il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento, sostenendo che esso non potesse operare senza l'effettivo inoltro di una denuncia penale e che non fosse applicabile all'IRAP.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Per gli avvisi notificati entro il 31 dicembre 2015, il raddoppio dei termini prescinde dall'effettiva presentazione della denuncia penale e si applica quando i fatti presentano una rilevanza penale. Tuttavia, il raddoppio non opera ai fini IRAP, poiché per tale imposta non sono previste sanzioni penali. I costi riconducibili alle tangenti, integrando un'ipotesi di corruzione internazionale, non sono inerenti all'attività d'impresa e non sono quindi deducibili ai sensi dell'art. 109 T.U.I.R.
Norme richiamate
Art. 109 del T.U.I.R.
I costi devono essere inerenti all'attività d'impresa per poter essere dedotti.
Le somme versate a titolo di tangente, anche se funzionali allo svolgimento dell'attività economica, non sono costi inerenti in senso fiscale quando costituiscono l'oggetto di un reato, come la corruzione internazionale.
Disciplina del raddoppio dei termini di decadenza per fatti penalmente rilevanti
Per gli avvisi notificati entro il 31 dicembre 2015, il raddoppio dei termini opera in presenza della semplice rilevanza penale dei fatti e non richiede l'effettivo inoltro di una denuncia penale.
Disciplina dell'IRAP
Il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP, poiché tale imposta non prevede sanzioni penali.
Normativa sulla corruzione internazionale
I pagamenti qualificabili come tangenti a pubblici ufficiali o istituzioni estere, in quanto riconducibili a corruzione internazionale, non possono essere trattati come normali costi aziendali deducibili.
Massime di principio
- Un costo sostenuto nell'interesse economico dell'impresa non è automaticamente deducibile: se il pagamento costituisce il prezzo o lo strumento di un reato, manca l'inerenza fiscale richiesta per la deduzione.
- Per gli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2015, il raddoppio dei termini può applicarsi anche senza una denuncia penale effettivamente presentata, purché i fatti siano astrattamente penalmente rilevanti.
- La rilevanza penale deve essere valutata in relazione alla singola imposta: il raddoppio può operare per le imposte sui redditi, ma non per l'IRAP se manca una sanzione penale collegata a tale tributo.
- I pagamenti a pubblici ufficiali o autorità estere devono essere documentati e giustificati; la loro qualificazione come tangenti comporta il rischio di indeducibilità, recupero d'imposta e conseguenze penali.
- La disciplina applicabile al raddoppio dei termini dipende anche dalla data di notifica dell'avviso, pertanto occorre verificare il regime temporale vigente al momento dell'accertamento.
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