Sentenza del 02/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Riscossione - Estratto di ruolo e cartella di pagamento - Impugnabilità - Sussiste - Deposito in appello di documentazione provante la notifica della cartella di pagamento - Possibilità - Sussiste - Contestazione della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio con formula di stile curiale "nella forma e nella sostanza"- Irrilevanza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la cartella di pagamento n. xxxxxxxx, relativa alla TARSU 2010 per euro 2.037,54, sostenendo di non averla mai ricevuta. Deduceva inoltre la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, l'impossibilità per Equitalia di produrre documenti per la prima volta in appello, l'invalidità delle copie delle relate di notifica e l'illegittimità della TARSU per l'anno 2010. La Commissione ha però ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ma ha esaminato e respinto nel merito le contestazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il principio preliminare secondo cui il contribuente può impugnare la cartella non notificata venuta a conoscenza tramite estratto di ruolo, superando la declaratoria di inammissibilità pronunciata in primo grado. Tuttavia, ha ritenuto legittima la produzione in appello della documentazione attestante la notifica della cartella, anche se Equitalia era rimasta contumace in primo grado, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Le copie delle relate sono state considerate utilizzabili, poiché la contribuente non aveva formulato un disconoscimento specifico e inequivoco, limitandosi a contestazioni generiche e formule di stile. Accertata l'avvenuta notifica, il credito TARSU è stato ritenuto consolidato. L'appello è stato quindi rigettato, con conferma della pretesa tributaria e compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Consente la produzione di documenti in appello, anche quando la parte non li abbia depositati in primo grado; nel caso concreto ha permesso a Equitalia di depositare la documentazione relativa alla notifica della cartella.
Artt. 23, 24 e 32, D.Lgs. n. 546/1992
Sono stati invocati dalla contribuente per sostenere la decadenza dell'agente della riscossione dal deposito documentale, ma la Commissione ha ritenuto prevalente la possibilità di produrre documenti in appello prevista dall'art. 58.
Art. 2719 c.c.
Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere chiaro, specifico e riferito al documento e agli aspetti concretamente contestati. Non sono sufficienti contestazioni generiche o formule come "nella forma e nella sostanza".
Artt. 214 e 215 c.p.c.
Richiamati per precisare che il disconoscimento della copia deve essere effettuato formalmente, specificamente e tempestivamente, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19704/2015
Ha riconosciuto il diritto del contribuente di impugnare la cartella di pagamento di cui abbia avuto conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, quando deduca la mancata notifica della cartella.
Cassazione, sentenze n. 28096/2009, n. 14416/2013, n. 7775/2014 e n. 10326/2014
Confermano che il disconoscimento della conformità di una fotocopia non richiede formule sacramentali, ma deve esprimere in modo inequivoco la negazione della conformità e indicare specificamente il documento contestato.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può essere impugnato quando il contribuente deduce di non aver ricevuto la cartella sottostante e tale conoscenza rappresenta il primo momento utile per contestarla.
- L'agente della riscossione può produrre in appello la prova della notifica della cartella, anche se non si è costituito in primo grado, salvo specifiche preclusioni applicabili al caso concreto.
- La contestazione di una copia documentale deve essere precisa: occorre identificare il documento, negarne espressamente la conformità all'originale e indicare gli elementi difformi o inattendibili.
- Espressioni generiche come "impugno e contesto", "contesto tutta la documentazione" o "nella forma e nella sostanza" non valgono, di regola, come valido disconoscimento della copia.
- Se la notifica viene provata e non è validamente disconosciuta, la cartella può consolidare il credito tributario e rendere inefficaci le contestazioni fondate esclusivamente sulla mancata conoscenza dell'atto.
- La possibilità di impugnare l'estratto di ruolo non implica automaticamente l'annullamento della cartella: il ricorso resta ammissibile, ma deve essere valutato nel merito e può essere respinto se l'Amministrazione dimostra la regolare notifica.
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