Sentenza del 02/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Milano
TASSE AUTOMOBILISTICHE - Mancata impugnazione della cartella di pagamento - Preavviso di fermo amministrativo - Prescrizione triennale del tributo - Non sussiste - Prescrizione decennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione sulla prescrizione triennale è stata respinta. A seguito del consolidamento delle cartelle di pagamento non impugnate, il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 del codice civile. Il preavviso di fermo amministrativo è pertanto risultato fondato, salvo eventuali ulteriori vizi non indicati nel testo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del preavviso di fermo amministrativo sostenendo che il credito relativo alle tasse automobilistiche fosse prescritto secondo il termine triennale previsto per il tributo. Tuttavia, le cartelle di pagamento precedentemente notificate non erano state impugnate tempestivamente. Tale mancata impugnazione ha determinato il consolidamento del credito e del titolo esecutivo, facendo venire meno la possibilità di far valere successivamente il termine di prescrizione triennale proprio del tributo.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni.
Quando la cartella di pagamento relativa alle tasse automobilistiche non viene impugnata tempestivamente, il credito si consolida e la prescrizione applicabile non è più quella triennale propria del tributo, ma quella ordinaria decennale.
Massime di principio
- La mancata impugnazione tempestiva di una cartella di pagamento può rendere definitivo il credito indicato e impedire di contestare successivamente la prescrizione breve prevista per il tributo originario.
- Per i crediti tributari formalizzati in un titolo divenuto definitivo, la prescrizione può decorrere secondo il termine ordinario decennale, anziché secondo il termine breve applicabile al tributo prima della definitività della cartella.
- La contestazione di un preavviso di fermo amministrativo non consente, di regola, di riaprire questioni che avrebbero dovuto essere sollevate contro la precedente cartella di pagamento.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la regolarità e la data di notifica delle cartelle, l’eventuale tempestiva impugnazione e gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti nel periodo decennale.
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