Sentenza del 02/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
COMPENSAZIONE - F24 - TRASMISSIONE - Canale telematico diverso da quello prescritto - Omessa o falsa comunicazione - Non è tale - Infrazione formale - È tale - Pregiudizio all'attività di controllo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva utilizzato un credito IVA superiore a 10.000 euro mediante modelli F24 trasmessi telematicamente tramite il sistema di remote banking CBI, anziché attraverso i canali prescritti Entratel o Fisconline. L'Amministrazione aveva qualificato tale condotta come omissione o falsa comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 471/1997. La questione riguardava quindi se l'uso di un canale telematico diverso da quello previsto integrasse una comunicazione omessa o falsa oppure una mera violazione formale.
La decisione
La violazione è stata qualificata come meramente formale. La comunicazione degli F24 era comunque avvenuta, i dati trasmessi erano reali ed erano confluiti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, consentendo i controlli automatici. Non essendovi stato alcun pregiudizio per l'attività di controllo, non ricorreva l'omessa o falsa comunicazione sanzionata dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 471/1997. Il ricorso del contribuente è stato pertanto accolto o, comunque, la pretesa sanzionatoria è stata esclusa.
Norme richiamate
Art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri
La disposizione sanziona l'omissione della comunicazione o la trasmissione di dati incompleti o falsi, ma non il semplice utilizzo di un canale telematico diverso da quello prescritto quando la comunicazione sia stata comunque effettuata con dati veritieri e senza pregiudizio per i controlli.
Disciplina della trasmissione telematica dei modelli F24 e della compensazione dei crediti IVA superiori a 10.000 euro
L'obbligo di utilizzare i canali Entratel o Fisconline riguarda le modalità di trasmissione. La violazione delle modalità, in assenza di omissione, falsità dei dati o concreto ostacolo ai controlli, costituisce una violazione meramente formale.
Massime di principio
- L'utilizzo di un canale telematico diverso da quello prescritto non equivale automaticamente a omessa o falsa comunicazione: occorre verificare se la comunicazione sia stata comunque ricevuta dall'Amministrazione e contenesse dati veritieri.
- Una violazione degli obblighi formali può non essere sanzionabile quando non abbia arrecato un concreto pregiudizio all'attività di controllo né inciso sulla determinazione del tributo.
- Per distinguere una violazione sostanziale da una meramente formale bisogna considerare congiuntamente: avvenuta trasmissione, correttezza dei dati, tracciabilità nei sistemi dell'Amministrazione e possibilità di effettuare i controlli automatici.
- La sanzione per omessa o falsa comunicazione non dovrebbe applicarsi quando l'irregolarità riguarda esclusivamente la modalità tecnica di invio e l'Amministrazione ha comunque acquisito integralmente le informazioni necessarie.
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