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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16450/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dall'azione proposta da un lavoratore per ottenere il versamento dei contributi previdenziali che assumeva omessi dalla società sulle somme dovutegli a titolo di indennità ex art. 6 L.R. n. 42/1975, qualificata come indennità di prepensionamento. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non prescritte le somme contributive e non ricomprese nell'accordo conciliativo tra le parti; aveva inoltre dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato regionale delle attività produttive, statuizione non impugnata e quindi passata in giudicato. La corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione della società sul merito, ma aveva compensato le spese di entrambi i gradi di merito per la novità della questione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., nonché il difetto assoluto e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la questione non fosse più nuova al momento della decisione e che fosse illogico confermare il merito ma riformare la statuizione sulle spese. L'Assessorato regionale ha resistito limitandosi a richiamare il giudicato sulla propria carenza di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla compensazione delle spese. Ha osservato che l'art. 92, comma 2, c.p.c. è norma elastica e che la compensazione può essere giustificata dalla novità o dalla oggettiva opinabilità della questione, valutata in relazione al momento in cui la lite è stata introdotta o è sorta l'attività che l'ha generata. Nel caso concreto ha rilevato che gli stessi precedenti indicati dal ricorrente erano in gran parte successivi o coevi alla decisione di appello, sicché il consolidamento giurisprudenziale non risultava ancora pienamente formato al momento della sentenza di merito. Ha quindi ritenuto coerente e legittima la scelta compensativa della corte territoriale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore della società resistente e compensazione nei confronti dell'Assessorato regionale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese, rispetto alla quale è stata esaminata la censura del ricorrente

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    qualificato come norma elastica che consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, specificabili dal giudice di merito e sindacabili in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare la violazione di legge in tema di spese processuali

  • art. 6 L.R. n. 42/1975

    indicato come base normativa dell'indennità di prepensionamento sulle cui somme si discuteva il versamento dei contributi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, l'art. 92, comma 2, c.p.c. opera come clausola generale elastica: il giudice di merito può compensare le spese quando ricorrano ragioni oggettive, da esplicitare in motivazione, e tale valutazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità.
  • La novità o l'oggettiva opinabilità della questione controversa può integrare la ragione giustificativa della compensazione, ma va valutata con riferimento al momento in cui la domanda o la resistenza sono state proposte, verificando se al tempo esistesse davvero un orientamento giurisprudenziale consolidato.
  • La contraddizione apparente tra il rigetto del gravame nel merito e la compensazione delle spese non integra di per sé vizio, poiché la statuizione sulle spese è autonoma e dipende dalla valutazione della complessità o controvertibilità della questione decisa.
  • Ai fini della sindacabilità della compensazione delle spese, rileva che la motivazione del giudice di merito indichi una ragione coerente con il quadro giurisprudenziale e con lo stato della lite al momento della sua instaurazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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