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Circolare

Circolare numero 8 del 13-1-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare attribuisce alle Sedi autonome di produzione nuove competenze nella gestione delle posizioni assicurative dei Fondi speciali, mantenendo agli Uffici centrali il supporto per le operazioni relative alla contribuzione obbligatoria ante 1990 e ad altri periodi già accreditati. Vengono poi dettate indicazioni operative su ricongiunzione, unificazione nel Fondo "Telefonici", riscatti di laurea e di altri periodi, copertura contributiva di assenze, periodi figurativi e regolarizzazione di contribuzione omessa e prescritta. Sono inoltre richiamate le priorità di trattazione delle domande e il rinvio ad altre circolari per procedure automatizzate e istruzioni contabili.

Decentramento alle Sedi autonome di produzione di competenze su posizioni assicurative dei Fondi speciali, con istruzioni su ricongiunzioni, unificazioni, riscatti, contributi figurativi e regolarizzazioni

Decentramento delle competenze sui Fondi speciali

La circolare interviene sul decentramento delle attività relative alle posizioni assicurative costituite in favore degli iscritti ai Fondi speciali, attribuendo alle Sedi autonome di produzione nuove competenze operative. Restano ferme le funzioni di supporto degli Uffici centrali, in particolare della "Struttura di progetto per il decentramento dei Fondi speciali", per l’immissione e la variazione dei dati assicurativi relativi alla contribuzione obbligatoria antecedente il 1990 e per gli altri periodi già accreditati a cura degli uffici centrali competenti.

L’ambito del decentramento riguarda soprattutto:

  • accreditamento di periodi derivanti da ricongiunzioni;
  • riunificazioni;
  • riscatti;
  • regolarizzazioni;
  • accrediti figurativi.

Restano invece escluse dalla presente circolare le operazioni di eliminazione delle posizioni assicurative per trasferimento o ricongiunzione ad altre gestioni previdenziali, nonché gli adempimenti sulla prosecuzione volontaria nei Fondi, che saranno regolati con separate istruzioni.

Ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979

Per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la circolare richiama le precedenti istruzioni operative e chiarisce che la competenza delle SAP si estende ora alla definizione di tutte le pratiche di ricongiunzione presso i Fondi in oggetto. Resta però una limitazione specifica per il Fondo "Telefonici": in applicazione dell’art. 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono definibili soltanto le domande individuate alle lettere b) e c) del n. 4, parte seconda, della circolare n. 164 del 24 giugno 1992.

Sul piano del calcolo dell’onere, la circolare ribadisce che, una volta acquisiti i dati sui periodi da ricongiungere, sull’anzianità già maturata presso i Fondi e sulla retribuzione pensionabile alla data della domanda, l’onere complessivo va determinato sulla base della quota di pensione corrispondente, applicando la normativa delle pensioni a carico dei Fondi speciali e i coefficienti di capitalizzazione del D.M. 19 febbraio 1981. Dall’onere così determinato vanno dedotti i contributi e gli interessi trasferiti dalle gestioni di provenienza. Vengono richiamati i principi generali già illustrati dal Ministero del tesoro con circolare n. 21 del 28 marzo 1981 e le successive disposizioni.

Unificazione presso il Fondo "Telefonici" ai sensi della legge n. 58/1992

La circolare conferma e integra la disciplina dell’art. 5 della legge n. 58/1992, che impone alle società concessionarie del servizio di telecomunicazioni di costituire presso il Fondo speciale un’unica posizione assicurativa per i propri dipendenti, versando le riserve matematiche determinate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, al netto dei contributi e degli interessi relativi ai periodi da unificare.

L’obbligo sorge:

  • per il personale in servizio alla data del 20 febbraio 1992, da tale data;
  • per il personale già dipendente dell’Amministrazione PP.TT. e dell’ASST che non abbia esercitato nei termini l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego e che venga poi iscritto al Fondo, dalla data di iscrizione al Fondo stesso.

La circolare sottolinea che la legge n. 58/1992 ha introdotto un meccanismo di unificazione ampia e obbligatoria, con onere integralmente a carico delle aziende, ma non consente di includere i periodi già ricongiunti ex legge n. 29/1979. Sono considerati tali sia i periodi per i quali l’onere sia stato integralmente versato, sia quelli per i quali, al 20 febbraio 1992, risultino già pagate le prime tre rate e, eventualmente, parte delle residue.

Quando la ricongiunzione ex legge n. 29/1979 non si sia perfezionata, o sia venuta meno per rinuncia o inadempimento del debitore, il rapporto viene considerato risolto e l’atto di accoglimento originario è revocabile con effetti "ex tunc". In tali ipotesi le somme versate e divenute indebite sono rimborsate su domanda dell’assicurato. La circolare segnala anche che gli Uffici centrali stanno provvedendo al rimborso delle somme versate nei casi in cui i versamenti erano stati acquisiti e controllati dalla Sede Centrale e i pagamenti rateali siano stati interrotti.

Oneri economici, interessi e ripartizione dei costi nell’unificazione

Per il Fondo "Telefonici" la circolare precisa che l’importo delle riserve matematiche, corrispondenti alle quote di pensione calcolate secondo gli artt. 2 della legge n. 672/1973 e 20 della legge n. 1450/1956 sulle retribuzioni dei 12 mesi antecedenti una delle date rilevanti indicate nella circolare, al netto dei contributi e degli interessi trasferiti dalle gestioni di provenienza, è posto a carico delle società concessionarie per i propri dipendenti.

Il versamento dell’onere deve avvenire in 15 annualità costanti posticipate, con interesse annuo del 5%. L’interesse di dilazione decorre dalla data di insorgenza dell’obbligo giuridico. Per il personale ex ASST o ex Amministrazione PP.TT., la ripartizione complessiva delle riserve matematiche è effettuata dalle società e dalle altre concessionarie secondo le percentuali previste dall’art. 5, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 58/1992, ai fini della regolamentazione dei rapporti finanziari con il Ministero del Tesoro.

Le gestioni previdenziali di provenienza devono trasferire al Fondo speciale i contributi (quota datoriale e quota a carico dei dipendenti) in un’unica soluzione, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,5%. Per ciascun soggetto interessato devono essere comunicati le date iniziali e finali dei periodi da unificare, la retribuzione imponibile per ogni anno solare, l’importo complessivo dei contributi da trasferire e l’ammontare degli interessi, calcolati con valuta iniziale coincidente con le date di riscossione dei contributi presso la gestione di provenienza e con valuta finale al 20 febbraio 1992 o alla data di transito alla nuova concessionaria; tali interessi vanno poi aggiornati fino alla data di accredito al Fondo speciale.

L’onere a carico delle aziende deve inoltre essere maggiorato degli interessi di dilazione al 5% annuo, sia per il periodo di preammortamento fino alla fine del mese in cui viene notificata la richiesta di pagamento con il piano di ammortamento, sia per le successive rate annuali e consecutive, la prima delle quali scade l’ultimo giorno del mese corrispondente a quello della notifica nell’anno solare successivo.

Riscatto della laurea e dei corsi professionali

Per i Fondi "Telefonici" ed "Elettrici", il riscatto del corso legale di laurea e dei corsi professionali resta disciplinato, rispettivamente, dall’art. 14, lettera a), della legge 22 ottobre 1973, n. 672 e dall’art. 4 della legge 25 novembre 1971, n. 1079. La circolare ribadisce che l’onere di riscatto è calcolato come riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338/1962, applicando le tariffe di capitalizzazione del D.M. 19 febbraio 1981. Tale decreto si applica alle domande presentate dopo la sua pubblicazione, avvenuta il 13 maggio 1981.

Restano confermati i criteri generali già vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria per condizioni, requisiti, modalità e termini di pagamento. Viene inoltre evidenziato che, per i periodi successivi al 31 dicembre 1993, il riscatto della laurea esclude la possibilità di riscattare i periodi di assenza facoltativa per gravidanza o puerperio e i congedi per motivi familiari previsti dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992.

Riscatto nel Fondo "Autoferrotranvieri"

Per il Fondo "Autoferrotranvieri" la facoltà di riscattare il corso legale di laurea e i periodi di navigazione mercantile è richiamata in base all’art. 34 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, rinviando alle istruzioni già fornite con la circolare n. 194 del 10 agosto 1993. Anche per tale Fondo, con riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1993, opera l’alternatività tra il riscatto della laurea e il riscatto dei periodi di assenza dal lavoro previsti dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992.

Riscatto dei periodi non retribuiti nel Fondo "Telefonici"

La circolare ricostruisce in modo puntuale la disciplina del riscatto dei periodi non retribuiti nel Fondo "Telefonici", ricomprendendo:

  • le assenze dal servizio senza diritto a retribuzione, o con retribuzione ridotta, se non già riconosciute ad altro titolo o coperte figurativamente;
  • i periodi di astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto e non coperti da assicurazione;
  • i periodi di congedo per motivi familiari per assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all’80%, successivi al 31 dicembre 1993.

Per le assenze senza paga, la domanda va presentata a pena di decadenza entro il 31 marzo dell’anno successivo alla ripresa effettiva del servizio o alla cessazione del rapporto, e comunque prima della liquidazione della pensione. L’onere corrisponde al contributo che sarebbe stato dovuto se l’assicurato fosse rimasto in servizio a retribuzione piena.

Per l’astensione facoltativa post partum collocata fino al 31 dicembre 1993, l’onere è pari a quello ordinario ma ridotto al 30% in applicazione della legge n. 166/1991. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1993, nonché per i congedi per disabili, il riscatto è ammesso solo se l’interessato abbia almeno cinque anni di contribuzione effettiva nel Fondo; il periodo complessivamente riscattabile non può superare i cinque anni. L’onere è determinato secondo le regole dell’art. 13 della legge n. 1338/1962. La circolare richiama infine il principio di non cumulabilità con il riscatto della laurea.

Copertura contributiva delle assenze senza paga nel Fondo "Autoferrotranvieri"

L’art. 7, ultimo comma, della legge n. 889/1971 consente la copertura contributiva dei periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o senza anticipazione del trattamento di malattia o infortunio, con accredito della contribuzione sulle posizioni assicurative individuali a tutti gli effetti. La circolare modifica parzialmente istruzioni precedenti e stabilisce che la facoltà può essere esercitata sia dall’Azienda sia dal lavoratore mediante apposita domanda.

La domanda deve essere presentata all’atto della sospensione e comunque non oltre la ripresa del servizio, corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che indichi i motivi dell’assenza e la retribuzione imponibile teorica. Ricevuta la domanda, la SAP determina l’importo contributivo applicando l’aliquota vigente alla retribuzione dichiarata e comunica le modalità di versamento, che avviene tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla SAP. Dopo il versamento, la posizione assicurativa viene aggiornata con accredito del periodo coperto.

Per le astensioni facoltative post partum e i congedi per l’assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all’80%, se successivi al 31 dicembre 1993, si applica invece l’art. 14 del d.lgs. n. 503/1992, con le modalità già descritte per il Fondo "Telefonici".

Riscatto nel Fondo "Telefonici" dei periodi coperti da contribuzione AGO

La circolare disciplina il riscatto, nel Fondo "Telefonici", dei periodi di lavoro non soggetti a iscrizione obbligatoria al Fondo ma coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La materia è regolata dagli artt. 10 e 14, comma 4, della legge n. 1450/1956, dagli artt. 6 e 7 della legge n. 1790/1962 e dall’art. 15 della legge n. 672/1973.

Viene precisato che tale facoltà, in linea generale, non interessa più gli iscritti per i quali opera l’unificazione ex legge n. 58/1992, poiché l’obbligo di iscrizione al Fondo è stato esteso a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende concessionarie. La disciplina continua quindi ad applicarsi soltanto ai nuovi iscritti dopo l’entrata in vigore della legge n. 58/1992 e limitatamente ai periodi anteriori a tale data. Per le domande presentate prima della legge n. 58/1992, le pratiche si definiscono con riferimento alla data di presentazione.

Le condizioni indicate sono:

  • domanda entro un anno dalla prima iscrizione obbligatoria al Fondo, a pena di decadenza;
  • termine ridotto a sei mesi per i periodi di apprendistato;
  • versamento del contributo calcolato sull’aliquota vigente alla data della domanda e sulla retribuzione imponibile a quella data, al netto dei contributi base e integrativi già versati nell’AGO;
  • annullamento dei contributi AGO relativi ai periodi riscattati e loro accredito al Fondo speciale.

Riscatto dell’avventiziato nel Fondo "Autoferrotranvieri"

Il riscatto dei periodi di "avventiziato" nel Fondo "Autoferrotranvieri" è disciplinato dall’art. 35 della legge n. 889/1971. La circolare non introduce nuove regole di merito ma rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 194 del 10 agosto 1993.

Periodi accreditabili figurativamente

La circolare elenca i periodi che possono essere riconosciuti figurativamente a domanda degli assicurati, specificando che sono utili sia per il diritto a pensione sia per la sua misura.

Per tutti e tre i Fondi sono previsti:

  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali e nazionali;
  • licenziamento per motivi di credo politico, fede religiosa o appartenenza/partecipazione attiva a organizzazione sindacale;
  • astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio successiva al 1° gennaio 1994, a condizione che l’interessato possa far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva nel Fondo;
  • periodi di godimento dell’indennità di mobilità, riconosciuti d’ufficio.

Nei Fondi "Elettrici" e "Telefonici" si applicano inoltre:

  • il servizio militare ed equiparato;
  • la donazione di sangue, con accredito figurativo della quota giornaliera di retribuzione non corrisposta.

Nel solo Fondo "Telefonici" si applicano anche:

  • ricovero per tubercolosi e indennità post-sanatoriale;
  • astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio fino al 31 dicembre 1993;
  • riposi previsti dalla legge n. 1206/1971.

Per le condizioni e la documentazione istruttoria la circolare rinvia alle regole dell’assicurazione generale obbligatoria e alle specifiche istruzioni già emanate, facendo salvo per il Fondo "Telefonici" quanto disposto con la circolare n. 239 del 5 ottobre 1991 in materia di servizio militare e astensione obbligatoria. Per il ricovero per TBC e l’indennità post-sanatoriale, la quota da accreditare è pari alla media dei contributi effettivamente versati al Fondo nei precedenti dodici mesi.

Regolarizzazione dei periodi prescritti nei Fondi "Telefonici" ed "Elettrici"

La circolare scioglie le riserve formulate in passato sulla possibilità di regolarizzare i periodi di contribuzione obbligatoria omessa e prescritta, mediante costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, nei Fondi "Telefonici" ed "Elettrici".

L’istruttoria deve seguire le stesse regole previste per l’AGO, con particolare attenzione alla verifica dei requisiti di iscrivibilità ai Fondi secondo i principi già richiamati dalla circolare n. 271 del 21 dicembre 1989. Per il solo Fondo "Telefonici", le domande corredate della documentazione probatoria devono essere trasmesse alla Direzione Centrale Contributi, che acquisisce il parere del Comitato di vigilanza del Fondo ai sensi dell’art. 18 della legge n. 583/1967 e restituisce gli atti alle competenti SAP con il parere stesso.

Ordine cronologico di definizione e rinvii successivi

La circolare dedica un ultimo richiamo alla necessità di definire le domande, all’interno dello stesso Fondo, secondo l’ordine cronologico di presentazione quando vi siano più istanze relative agli stessi periodi assicurativi ma fondate su titoli diversi, come ad esempio riscatto laurea, ricongiunzione, accredito di servizio militare o altri istituti analoghi. Il rispetto della priorità temporale è ritenuto essenziale soprattutto nei casi in cui debba essere determinata una riserva matematica influenzata dall’anzianità complessiva maturata alla data di riferimento.

Infine, la circolare segnala che ulteriori disposizioni operative per alcune pratiche saranno emanate con successive circolari e che anche le istruzioni contabili saranno oggetto di separato provvedimento.

Punti principali

Decentramento delle competenze alle SAP

Alle Sedi autonome di produzione vengono attribuite ulteriori competenze in materia di gestione delle posizioni assicurative degli iscritti ai Fondi indicati. Restano però in capo agli Uffici centrali, in particolare alla "Struttura di progetto per il decentramento dei Fondi speciali", le attività di supporto per l’immissione e la variazione dei dati assicurativi relativi alla contribuzione obbligatoria precedente il 1990 e agli altri periodi già accreditati a cura degli uffici centrali. Il decentramento riguarda soprattutto l’accreditamento di periodi derivanti da ricongiunzioni, riunificazioni, riscatti, regolarizzazioni e accrediti figurativi, mentre le operazioni di eliminazione delle posizioni per trasferimento o ricongiunzione ad altre gestioni e la prosecuzione volontaria saranno oggetto di separate circolari.

Ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979

Per la ricongiunzione ex art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la competenza delle SAP viene estesa alla definizione di tutte le pratiche presso i Fondi interessati. Per il Fondo "Telefonici", in forza dell’art. 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono definibili solo le domande evidenziate alle lettere b) e c) del n. 4, parte seconda, della circolare n. 164 del 24 giugno 1992. La circolare richiama il criterio di calcolo dell’onere complessivo: acquisizione dei dati sui periodi da ricongiungere, sulla anzianità già maturata e sulla retribuzione pensionabile alla data della domanda, determinazione della quota di pensione secondo la normativa dei Fondi speciali, applicazione dei coefficienti di capitalizzazione del D.M. 19 febbraio 1981 e deduzione dei contributi e interessi trasferiti dalle gestioni di provenienza.

Unificazione presso il Fondo "Telefonici" ex legge n. 58/1992

Si confermano le istruzioni della circolare n. 164/1992, con precisazioni sull’art. 5 della legge n. 58/1992. Le società concessionarie del servizio di telecomunicazioni devono costituire un’unica posizione assicurativa per i dipendenti in servizio, versando le riserve matematiche al netto dei contributi e interessi dei periodi da unificare. L’obbligo sorge, per il personale in servizio al 20 febbraio 1992, da tale data; per il personale già dipendente di PP.TT. e ASST che transita alle dipendenze di IRITEL o di altre concessionarie, coincide con la data di iscrizione al Fondo. La legge n. 58/1992 non consente di unificare i periodi già ricongiunti ex legge n. 29/1979, salvo che la ricongiunzione non si sia perfezionata o sia venuta meno per rinuncia o inadempimento. In tali casi opera la disciplina della risoluzione del rapporto obbligatorio e il rimborso delle somme versate ai sensi della legge n. 29/1979.

Oneri, ripartizione e trasferimento dei contributi per l’unificazione

L’ammontare delle riserve matematiche è posto a carico delle società concessionarie e va versato all’Istituto in 15 annualità costanti posticipate, con interesse annuo del 5%, calcolato dalla data di insorgenza dell’obbligo giuridico. Per il personale ex ASST o ex Amministrazione PP.TT., la ripartizione dell’onere tra società e altre concessionarie segue le percentuali dell’art. 5, comma 2, della legge n. 58/1992, ai fini dei rapporti con il Ministero del Tesoro. Le gestioni previdenziali di provenienza devono trasferire al Fondo speciale i contributi di datore di lavoro e lavoratore in unica soluzione, maggiorati dell’interesse composto al 4,5% annuo. Sono inoltre disciplinati i dati che le gestioni devono fornire per ciascun soggetto e le modalità di calcolo degli interessi fino al 20 febbraio 1992 o alla data di transito alla nuova concessionaria.

Riscatti di laurea e di corsi professionali

Per i Fondi "Telefonici" ed "Elettrici" il riscatto del corso legale di laurea e dei corsi professionali resta disciplinato, rispettivamente, dall’art. 14, lettera a), della legge n. 672/1973 e dall’art. 4 della legge n. 1079/1971. L’onere di riscatto è determinato come riserva matematica ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, applicando le tariffe del D.M. 19 febbraio 1981. Per le domande presentate dopo il 13 maggio 1981 si applica il decreto medesimo. Viene inoltre chiarito che, per periodi successivi al 31 dicembre 1993, il riscatto della laurea preclude il riscatto dei periodi di assenza facoltativa per gravidanza/puerperio e dei congedi per motivi familiari di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992.

Riscatto di periodi non retribuiti nel Fondo "Telefonici"

Sono indicati i periodi riscattabili nel Fondo "Telefonici": assenze senza retribuzione o con retribuzione ridotta non già coperte o riconosciute, periodi di astensione facoltativa post partum non coperti da assicurazione e, per i periodi successivi al 31 dicembre 1993, congedi per assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all’80%. Per le assenze senza paga la domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo alla ripresa del servizio o alla cessazione del rapporto e comunque prima della liquidazione della pensione; l’onere corrisponde al contributo che sarebbe stato dovuto sul periodo. Per l’astensione facoltativa post partum fino al 31 dicembre 1993, l’onere è ridotto al 30%. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1993, il riscatto è ammesso ai sensi del d.lgs. n. 503/1992 solo con almeno cinque anni di contribuzione effettiva nel Fondo e per un massimo complessivo di cinque anni. Si ribadisce la non cumulabilità con il riscatto della laurea.

Copertura contributiva delle assenze senza paga nel Fondo "Autoferrotranvieri"

L’art. 7, ultimo comma, della legge n. 889/1971 consente di coprire con contribuzione i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o anticipazione di malattia/infortunio, con accredito pieno nella posizione assicurativa. La facoltà può essere esercitata dall’Azienda o dal lavoratore mediante domanda presentata all’atto della sospensione e non oltre la ripresa del servizio, corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro con i motivi dell’assenza e la retribuzione imponibile teorica. La SAP determina l’importo contributivo applicando l’aliquota vigente, ne comunica il versamento tramite bollettino postale e, a versamento avvenuto, aggiorna la posizione assicurativa. Per astensione facoltativa post partum e congedi per disabili successivi al 31 dicembre 1993 si applica invece l’art. 14 del d.lgs. n. 503/1992.

Riscatto nel Fondo "Telefonici" di periodi coperti da contribuzione nell’AGO

Il riscatto riguarda i periodi di lavoro non soggetti all’iscrizione obbligatoria al Fondo ma coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, secondo le leggi richiamate dalla circolare. La disciplina continua ad applicarsi solo ai nuovi iscritti al Fondo dopo l’entrata in vigore della legge n. 58/1992 e solo per i periodi anteriori a tale data. Per le domande presentate prima della legge n. 58/1992, le pratiche vanno definite con riferimento alla data della domanda. Le condizioni essenziali sono: presentazione della domanda entro un anno dalla prima iscrizione obbligatoria al Fondo, ridotto a sei mesi per l’apprendistato; versamento del contributo calcolato sulla retribuzione imponibile e sull’aliquota vigente; annullamento dei contributi AGO e loro accredito al Fondo speciale.

Riscatto dell’avventiziato nel Fondo "Autoferrotranvieri"

Il riscatto dei periodi di "avventiziato" nel Fondo "Autoferrotranvieri" è ricondotto all’art. 35 della legge n. 889/1971. La circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 194 del 10 agosto 1993, sotto il titolo "contribuzione da riscatto".

Contributi figurativi

La circolare elenca i periodi accreditabili figurativamente a domanda, utili sia per il diritto a pensione sia per la misura. Nei tre Fondi trovano applicazione: aspettativa non retribuita per cariche elettive o sindacali, licenziamento per motivi politici o religiosi o sindacali, astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio successiva al 1° gennaio 1994 con almeno cinque anni di contribuzione effettiva nel Fondo, e periodi di indennità di mobilità, questi ultimi riconosciuti d’ufficio. Nei Fondi "Elettrici" e "Telefonici" si applicano inoltre il servizio militare/equiparato e la donazione di sangue, con accredito della quota giornaliera di retribuzione non corrisposta. Nel solo Fondo "Telefonici" si applicano anche il ricovero per TBC e indennità post-sanatoriale, nonché l’astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio fino al 31 dicembre 1993 e i riposi della legge n. 1206/1971. Per le modalità istruttorie si rinvia, in generale, alla disciplina AGO e alle istruzioni specifiche già emanate.

Regolarizzazione di periodi prescritti nei Fondi "Telefonici" ed "Elettrici"

Viene confermata la possibilità di regolarizzare i periodi di contribuzione obbligatoria omessa e prescritta mediante costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962. L’istruttoria deve seguire le stesse regole previste per l’assicurazione generale obbligatoria, verificando in particolare i requisiti di iscrivibilità ai Fondi. Per il solo Fondo "Telefonici", le domande con la documentazione probatoria devono essere trasmesse alla Direzione Centrale Contributi, che acquisisce il parere del Comitato di vigilanza del Fondo ai sensi dell’art. 18 della legge n. 583/1967 e restituisce poi gli atti alle SAP.

Ordine di trattazione delle domande e rinvii operativi

Se nello stesso Fondo sono state presentate più domande per il riconoscimento di periodi assicurativi a diverso titolo, le pratiche devono essere definite con tempestività e secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ciò è particolarmente importante quando la prestazione richiede la determinazione di una riserva matematica influenzata dall’anzianità assicurativa complessiva alla data di riferimento. La circolare segnala che ulteriori istruzioni operative per alcune pratiche saranno impartite con successive circolari e che anche le istruzioni contabili saranno oggetto di separato intervento.

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