Circolare numero 7 del 12-1-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il periodo di paga in corso all’1 gennaio 1994, i minimali di retribuzione giornaliera e le retribuzioni convenzionali ai fini contributivi, alla luce dell’aumento ISTAT del 3,7%. Richiama il principio del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989, secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai trattamenti stabiliti dalla contrattazione collettiva, e precisa che restano fermi anche i minimali previsti dalla normativa previgente, da coordinare con i nuovi limiti. Sono indicati i valori minimi per le varie categorie di lavoratori, i limiti speciali per il part-time e per i settori con orario fino a quattro ore giornaliere, nonché il parametro per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Minimali di retribuzione e retribuzioni convenzionali per il 1994
Minimali di retribuzione e retribuzioni convenzionali per il 1994
La circolare aggiorna i minimali retributivi rilevanti ai fini contributivi per l’anno 1994, in applicazione dell’incremento ISTAT del 3,7%. L’intervento coordina la disciplina generale della retribuzione imponibile con i minimali di retribuzione giornaliera e con le retribuzioni convenzionali, precisando i limiti applicabili alle diverse categorie di lavoratori e ai settori speciali.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, che stabilisce un principio generale: la retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore ai trattamenti retributivi previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.
Viene chiarito che tale obbligo riguarda anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva, i quali devono comunque rispettare i trattamenti retributivi collettivi ai fini contributivi. Per trattamenti retributivi si intendono quelli risultanti dai vari istituti contrattuali che incidono sulla misura della retribuzione.
Coesistenza tra retribuzione minima imponibile e minimali giornalieri
La circolare precisa che la norma del D.L. n. 338/1989 non elimina i minimali di retribuzione giornaliera già previsti dalla normativa anteriore. Tali minimali continuano a essere rivalutati annualmente ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della L. 26 settembre 1981, n. 537, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Ne deriva che la retribuzione assoggettabile a contribuzione, come determinata dall’art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, deve essere adeguata, se inferiore:
- alla retribuzione minima imponibile prevista dal D.L. n. 338/1989;
- ai minimali di retribuzione giornaliera previsti dalla disciplina già vigente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7 della L. 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, i limiti di retribuzione devono essere comunque ragguagliati, se inferiori, a L. 57.223, corrispondenti al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD vigente all’1 gennaio 1994, pari a L. 602.350.
Minimali per la generalità dei lavoratori
Per effetto dell’aumento ISTAT del 3,7%, dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1994 sono determinati i nuovi limiti di retribuzione giornaliera per le varie categorie riportate in tabella.
Le tabelle A e B allegano i valori per numerosi settori, tra cui:
- industria;
- amministrazioni dello Stato e altre pubbliche amministrazioni;
- artigianato;
- agricoltura;
- credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
- commercio;
- istruzione e assistenza sociale;
- attività di culto e formazione religiosa;
- spettacolo e attività circensi;
- agenzie di assicurazione;
- pulizia, disinfezione e disinfestazione;
- pesca;
- giornalisti.
Molte voci recano l’indicazione che i relativi importi devono essere adeguati a L. 57.223 ai sensi dell’art. 7 della L. n. 638/1983, mentre altre restano escluse da tale adeguamento in forza di specifiche norme.
Lavoratori di società ed enti cooperativi soggetti al DPR n. 602/1970
Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e dei relativi organismi associati disciplinati dal DPR 30 aprile 1970, n. 602, il minimale di retribuzione giornaliera segue anch’esso la variazione percentuale delle pensioni. Per il 1994, con l’aumento del 3,7%, il minimale passa da L. 30.410 a L. 31.540.
La circolare evidenzia che tale importo è superiore al limite di L. 30.118, pari al 5% del trattamento minimo mensile di pensione ai sensi dell’art. 5, comma 19, della L. 19 dicembre 1984, n. 863. Il medesimo incremento del 3,7% va applicato anche:
- alle retribuzioni convenzionali determinate ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 602/1970;
- alle retribuzioni convenzionali determinate ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto.
Tali retribuzioni devono essere comunque adeguate al minimale di L. 31.540 se, dopo l’incremento, risultino inferiori. Tuttavia, per il 1994, il salario convenzionale ex art. 4, fissato con D.M. 6 dicembre 1993 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 18 dicembre 1993, è pari a L. 32.700, quindi resta confermato perché superiore al minimale.
Retribuzioni convenzionali in genere
La circolare afferma che tutte le retribuzioni convenzionali sono soggette all’adeguamento periodico mediante applicazione dell’aliquota del 3,7% ai sensi dell’art. 22 della L. 3 giugno 1975, n. 160, salvo quelle già determinate o modificate nell’anno precedente.
Resta fermo che tali retribuzioni non possono essere inferiori:
- ai limiti di retribuzione aggiornati annualmente ai sensi della L. n. 537/1981;
- al parametro minimo di L. 30.118 previsto per le retribuzioni convenzionali dall’art. 7 della L. n. 638/1983, come modificato dalla L. n. 863/1984.
Pertanto, dopo l’adeguamento del 3,7%, le retribuzioni convenzionali devono essere confrontate con i limiti minimi vigenti per l’anno 1994; se inferiori, devono essere riportate ai minimi applicabili. Lo stesso criterio vale anche per i salari convenzionali esclusi dall’adeguamento perché già fissati o aggiornati nell’anno precedente.
Part-time e attività con orario non superiore a quattro ore giornaliere
Per il lavoro a tempo parziale si applica, con decorrenza 1 gennaio 1989, il criterio stabilito dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 338/1989 per la determinazione del minimale orario ai fini contributivi, come già illustrato nella circolare n. 68 del 10 aprile 1989.
Per i lavoratori dei settori indicati dall’art. 5, comma 17, della L. n. 863/1984, in mancanza di contratto a tempo parziale e in caso di occupazione per non più di quattro ore giornaliere, il parametro dell’art. 7 della L. n. 638/1983, come modificato, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione. Per il 1994 il relativo "minimo dei minimi" è pari a L. 24.094.
La circolare precisa che:
- se i minimi calcolati in base alla L. n. 537/1981 risultano superiori a L. 24.094, si applicano tali minimi;
- per i lavoratori di tali settori con orario superiore alle quattro ore resta fermo il minimo di L. 57.223;
- per il settore dell’istruzione prescolare, invece, non si applica l’art. 7 della L. n. 638/1983, sicché valgono i minimali di tabella adeguati ai sensi della L. n. 537/1981, indipendentemente dal superamento o meno delle quattro ore.
La circolare ricorda inoltre che il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal comma 16 dell’art. 5 della L. n. 863/1984, per effetto del D.M. 8 novembre 1986, si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista o pubblicista che svolga attività subordinata come collaboratore o corrispondente con orario inferiore a 4 ore giornaliere.
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio il minimo di retribuzione giornaliera segue la stessa rivalutazione del 3,7% prevista dalla L. n. 537/1981. Per il periodo di paga in corso all’1 gennaio 1994, il limite passa da L. 30.410 a L. 31.540.
Anche per questa categoria il limite deve essere ragguagliato a L. 57.223, in applicazione dell’art. 7 della L. n. 638/1983 come modificato dalla L. n. 389/1989. Resta inoltre applicabile la disciplina generale della retribuzione minima imponibile dettata dal D.L. n. 338/1989.
Accredito dei contributi obbligatori e figurativi
La circolare conclude ricordando che il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, previsto dall’art. 7, comma 1, primo periodo, della L. n. 638/1983, come modificato, è pari al 40% del trattamento minimo di pensione.
Per l’anno 1994 tale parametro corrisponde a una retribuzione settimanale di L. 240.940.
Tabelle allegate
Le tabelle allegate costituiscono parte essenziale della circolare e riportano i minimali giornalieri per le principali categorie lavorative e settori economici. Esse contengono numerose note applicative che precisano, caso per caso:
- l’obbligo di adeguamento a L. 57.223;
- l’esclusione dall’adeguamento per alcuni settori;
- il trattamento speciale per le attività con orario ridotto;
- il limite di L. 24.094 per i lavoratori occupati fino a quattro ore giornaliere nei settori individuati dalla normativa speciale.
Le tabelle costituiscono quindi il riferimento operativo per la corretta determinazione della base imponibile contributiva nel 1994 per le diverse categorie di lavoratori.
Punti principali
Principio generale di retribuzione imponibile
La retribuzione da assumere come base per i contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore ai trattamenti retributivi stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o da accordi collettivi e contratti individuali se più favorevoli. La regola opera anche per i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva, che sono comunque tenuti al rispetto dei minimi contrattuali ai fini contributivi.
Mantenimento dei minimali giornalieri e aggiornamento ISTAT
La disciplina del D.L. n. 338/1989 non sopprime i minimali di retribuzione giornaliera già previsti dalla normativa precedente. Tali minimali vanno rivalutati annualmente in base all’aumento dell’indice medio ISTAT del costo della vita, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Per il 1994, sulla base della variazione del 3,7%, sono determinati i nuovi limiti minimi di retribuzione giornaliera riportati nelle tabelle allegate.
Soglia minima generale di riferimento per il 1994
La retribuzione da assoggettare a contribuzione, determinata ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1969, deve essere adeguata, se inferiore, sia al minimale di retribuzione imponibile ex D.L. n. 338/1989 sia ai minimali giornalieri previgenti. Inoltre, per effetto dell’art. 7 della L. n. 638/1983, come modificato, i minimali devono essere comunque ragguagliati, se inferiori, a L. 57.223, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD vigente all’1 gennaio 1994 (L. 602.350).
Lavoratori di società ed enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e dei relativi organismi associati soggetti al DPR n. 602/1970, il minimale giornaliero varia con la stessa percentuale di incremento delle pensioni. Per il 1994, applicando l’aumento del 3,7%, il minimale passa da L. 30.410 a L. 31.540. Tale importo è superiore al limite del 5% previsto dalla L. n. 863/1984 (L. 30.118), che costituisce quindi il parametro di confronto. L’aggiornamento del 3,7% si applica anche alle retribuzioni convenzionali ex artt. 4 e 6 del DPR n. 602/1970, da adeguare almeno a L. 31.540 se risultassero inferiori; per il 1994 la retribuzione convenzionale ex art. 4 resta comunque fissata a L. 32.700 dal D.M. 6 dicembre 1993.
Retribuzioni convenzionali in genere
Le retribuzioni convenzionali sono soggette all’adeguamento periodico del 3,7% ai sensi dell’art. 22 della L. n. 160/1975, salvo quelle già determinate o modificate nell’anno precedente. In ogni caso non possono essere inferiori ai minimali annualmente aggiornati ai sensi della L. n. 537/1981 né al parametro minimo giornaliero di L. 30.118 previsto, per le retribuzioni convenzionali, dall’art. 7 della L. n. 638/1983 come modificato dalla L. n. 863/1984. I salari convenzionali esclusi dall’adeguamento perché fissati o aggiornati nell’anno precedente devono comunque essere confrontati con i nuovi minimi.
Part-time, settori con orario fino a quattro ore e istruzione prescolare
Per il tempo parziale continua ad applicarsi il criterio, decorrenza 1 gennaio 1989, per la determinazione del minimale orario contributivo. Nei settori di attività con orario non superiore a quattro ore giornaliere, in assenza di contratto part-time, il parametro dell’art. 7 L. n. 638/1983 si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione: per il 1994 il "minimo dei minimi" è L. 24.094. Per i lavoratori di tali settori con orario superiore a quattro ore resta fermo il minimo di L. 57.223, salvo il settore dell’istruzione prescolare, per il quale non si applica l’art. 7 e valgono i minimali di tabella adeguati ex L. n. 537/1981 indipendentemente dall’orario.
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio il minimo di retribuzione giornaliera segue l’aumento ISTAT del 3,7% e passa, per il periodo di paga in corso all’1 gennaio 1994, da L. 30.410 a L. 31.540. Anche per tale categoria il limite deve essere ragguagliato a L. 57.223 ai sensi della L. n. 638/1983 come modificata.
Accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione. Per il 1994 il parametro corrisponde a una retribuzione settimanale di L. 240.940.
Tabelle allegate con i minimi per categoria
Le tabelle allegate riportano i limiti di retribuzione giornaliera per le principali categorie e settori: industria, pubblica amministrazione, artigianato, agricoltura, credito, assicurazioni, commercio, istruzione e assistenza sociale, spettacolo, attività circensi, agenzie di assicurazione, agricoltura per personale impiegatizio a prestazione ridotta, amministrazione statale, pulizia, pesca, giornalisti e altre figure specifiche. Numerose voci sono contrassegnate da note che impongono l’adeguamento a L. 57.223 o, per i settori a orario ridotto, a L. 24.094.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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