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Circolare

Circolare numero 12 del 14-1-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità continua ad applicarsi ai lavoratori che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio prima del 19 settembre 1992, anche se il preavviso contrattuale è iniziato dopo tale data. Viene precisato che il periodo di preavviso decorre dalla presentazione della domanda stessa per le domande anteriori al 19 settembre 1992. Tali criteri valgono anche quando, calcolando a ritroso la data di inizio del preavviso dalla cessazione del rapporto, questa cada dopo il 19 settembre 1992. Le strutture competenti devono quindi definire le domande di pensione di anzianità ancora pendenti, oltre alle istanze di riesame e ai ricorsi relativi a domande già respinte.

Deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità per domande di cessazione presentate prima del 19 settembre 1992

Deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità per domande anteriori al 19 settembre 1992

La circolare interviene per chiarire l'ambito applicativo della deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità previsto dalla normativa del 1992. Il punto centrale è che, per le domande di cessazione dal servizio presentate prima del 19 settembre 1992, il periodo di preavviso deve considerarsi decorrente dalla data di presentazione della domanda stessa.

Quadro normativo richiamato

Il testo richiama l'articolo 11, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, stabilisce che il preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 dello stesso articolo 1, per le domande presentate anteriormente al 19 settembre 1992, decorre dalla data di presentazione delle domande medesime.

Ambito di applicazione della deroga

In base a tale disposizione, la deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), ultima parte, della legge n. 438/1992 deve ritenersi applicabile ai lavoratori che abbiano presentato la domanda di cessazione dal servizio prima del 19 settembre 1992.

La circolare precisa che ciò vale anche quando:

  • il preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro abbia avuto inizio dopo il 19 settembre 1992 per effetto delle disposizioni contrattuali;
  • la data iniziale del preavviso, calcolata a ritroso dalla data di risoluzione del rapporto per un periodo pari alla durata contrattuale del preavviso, cada successivamente al 19 settembre 1992.

Richiami alla prassi amministrativa precedente

Il documento rinvia ai criteri già illustrati nel messaggio n. 11982 dell'11 marzo 1993, punto 2, e nella circolare n. 293 del 22 dicembre 1992, punto 3.2, ultimo capoverso. Viene precisato che restano titolari della deroga i lavoratori che si trovino nelle condizioni indicate in tali precedenti chiarimenti, sempre che la domanda di cessazione sia stata presentata anteriormente al 19 settembre 1992.

Conseguenze operative

In coerenza con tali criteri, devono essere definite:

  • le domande di pensione di anzianità ancora pendenti presentate da lavoratori nelle condizioni descritte;
  • le istanze di riesame;
  • i ricorsi relativi a domande già definite negativamente.

Il documento, quindi, ha una finalità prevalentemente interpretativa e applicativa, volta a uniformare il trattamento delle pratiche ancora aperte o contestate relative al pensionamento di anzianità.

Punti principali

Decorrenza del preavviso per domande anteriori al 19 settembre 1992

Per l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 384/1992, come convertito dalla legge n. 438/1992, il periodo di preavviso previsto per le domande di cessazione dal servizio presentate prima del 19 settembre 1992 decorre dalla data di presentazione della domanda e non da una data successiva collegata alla gestione contrattuale del preavviso.

Ambito della deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità

La deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), ultima parte, della legge n. 438/1992 deve considerarsi operante per i lavoratori che abbiano presentato la domanda di cessazione dal servizio anteriormente al 19 settembre 1992, anche se il preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro sia iniziato dopo tale data per effetto delle clausole contrattuali.

Casi specifici richiamati dalla prassi precedente

Sono destinatari della deroga i lavoratori che rientrino nelle condizioni indicate al punto 2 del messaggio n. 11982 dell'11 marzo 1993. Inoltre, la deroga opera anche nei casi in cui la data iniziale del preavviso, determinata a ritroso dalla data di risoluzione del rapporto per un periodo pari alla durata contrattuale del preavviso, risulti successiva al 19 settembre 1992, purché la domanda sia stata presentata prima di tale data.

Trattazione delle pratiche pendenti e dei contenziosi

In coerenza con i criteri indicati, devono essere definite le domande di pensione di anzianità ancora in corso presentate dai lavoratori nelle condizioni descritte, nonché le istanze di riesame e i ricorsi relativi a domande già definite negativamente.

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