Circolare numero 13 del 14-1-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sottoscrizione dell’accordo del 4 novembre 1993 tra INPS e Federazione Agricoltura della CONF.S.A.L. per la trattenuta delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono richiamati i requisiti di validità della delega, le verifiche da effettuare sulle domande, i conti istituiti per la rilevazione contabile, le modalità e la periodicità dei versamenti alla Federazione e il costo del servizio di esazione. La convenzione decorre per le prestazioni riferite all’anno 1994, ha validità fino al 31 dicembre 1994 ed è tacitamente rinnovabile salvo disdetta.
Riscossione INPS delle quote associative della Federazione Agricoltura CONF.S.A.L. sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Riscossione delle quote associative della Federazione Agricoltura CONF.S.A.L. sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare disciplina l’attuazione dell’accordo sottoscritto il 4 novembre 1993 tra INPS e Federazione Agricoltura della CONF.S.A.L. per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il documento richiama sia gli aspetti operativi e contabili sia le regole di validità della delega, oltre a definire durata, versamenti e costi del servizio.
Ambito applicativo e soggetti interessati
L’accordo riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. Il diritto a versare i contributi associativi tramite trattenuta sulla prestazione spetta agli iscritti alla Federazione stipulante.
Requisiti della delega e controlli delle SAP
La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 deve risultare conforme al testo riportato nel modello di domanda Prest-Agr. 21 T.P. e deve essere:
- sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
- munita del timbro della Federazione sindacale stipulante;
- recante la firma del rappresentante della Federazione.
Le SAP devono verificare che nella delega siano rispettati tutti i requisiti di sostanza e di forma. La circolare segnala inoltre che, sulla delega già stampata nel modello Prest.Agr. 21 T.P., la Federazione è indicata con la sigla CONFSAL.
Effetti della delega, revoca e rapporti con la prestazione
La delega va presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale e produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta. Essa si intende concessa irrevocabilmente per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non tiene conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda.
In caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenute sulla prestazione.
Contabilità interna e conti istituiti
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei successivi versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/06: imputazione dei contributi sindacali di pertinenza della Federazione Agricoltura della CONF.S.A.L. trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 18/06: rilevazione del debito verso la Federazione Agricoltura della CON.F.S.A.L., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul rimborso devono essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.
La circolare ricorda inoltre che l’importo attualmente dovuto per ciascuna quota associativa trattenuta è pari a L. 896,28, come indicato dalla circolare n. 187 del 3 agosto 1993.
Versamenti alla Federazione e flussi informativi
L’INPS deve versare alla Federazione l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti di ciascun mese, depurato delle spese di cui all’art. 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento; per le liquidazioni effettuate con il sottosistema di elaborazione periferica si richiede il rispetto di tale termine, mentre per le altre procedure il versamento deve avvenire a congrui periodi.
Il pagamento va eseguito mediante ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario intestato alla Federazione, indicato annualmente all’INPS. In base alla circolare, il conto da utilizzare è il n. 506925 acceso presso l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino, codice banca 1025, CAB 03200, via della Stamperia 64, 00187 Roma.
L’INPS trasmette alla organizzazione sindacale nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune, con i nominativi dei beneficiari per i quali è stata effettuata la trattenuta, completi dei dati anagrafici e degli importi. Se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute con le modalità previste, la Federazione deve rimborsare le somme a semplice richiesta dell’Istituto.
Spese del servizio di esazione
Le spese del servizio di esazione svolto dall’Istituto sono determinate ogni tre anni sulla base dei costi diretti, comprensivi della quota di partecipazione alle spese generali annuali fissata dal Comitato Esecutivo dell’INPS. I costi del primo anno del triennio vengono maggiorati negli anni successivi in funzione della variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Fino a quando non siano disponibili i dati necessari, le spese restano addebitate nella misura dell’anno precedente, con successivo conguaglio. Su richiesta delle parti è possibile la rideterminazione del costo del servizio anche prima della scadenza triennale, qualora sopravvengano circostanze oggettive che rendano il costo non più corrispondente all’onere effettivo. Il rimborso delle spese è effettuato tramite trattenute sui versamenti da corrispondere e gli importi sono soggetti alle imposizioni fiscali vigenti al momento della liquidazione.
La previsione triennale è anticipata, in prima applicazione, al 1 gennaio 1994.
Responsabilità, controversie e durata dell’accordo
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. La Federazione deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo.
L’accordo è impegnativo dalla data di stipulazione e la sua attuazione pratica decorre con il pagamento delle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1994 (competenza 1993). La validità è fissata fino al 31 dicembre 1994 con rinnovo tacito annuale, salvo disdetta da inviare con raccomandata A/R entro il 30 giugno di ciascun anno. È prevista, inoltre, la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora emergano necessità di aggiunte o modifiche.
Domicilio eletto dalle parti
Ai fini dell’applicazione dell’accordo, le parti eleggono domicilio presso:
- INPS, Viale Ciro il Grande 21, Roma;
- Federazione Agricoltura della CONF.S.A.L., Viale di Trastevere 60, 00153 Roma.
Punti principali
Accordo con la Federazione Agricoltura CONF.S.A.L.
Il 4 novembre 1993 il Commissario Straordinario dell’INPS ha sottoscritto con la Federazione Agricoltura della CONF.S.A.L. un accordo per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. L’accordo riprende sostanzialmente lo schema già approvato con precedenti deliberazioni dell’INPS.
Requisiti e controllo delle deleghe
La delega deve rispettare i requisiti di validità previsti dall’art. 2 dell’accordo e riportati nel testo del modulo Prest-Agr. 21 T.P. Le SAP devono verificare che nelle deleghe siano presenti tutti gli elementi di sostanza e di forma richiesti. La Federazione è indicata sul modulo con la sigla CONFSAL.
Contabilizzazione dei contributi e dei versamenti
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/06, per i contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 18/06, per il debito verso la Federazione, in contropartita del conto GPA 35/42. Le spese di esazione e la relativa IVA vanno imputate ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25. È richiamato l’importo attuale di L. 896,28 per ciascuna quota trattenuta, come da circolare n. 187 del 3 agosto 1993.
Modalità e termini di versamento
I versamenti alla Federazione devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 dell’accordo, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 506925 acceso presso l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino, codice banca 1025, CAB 03200, via della Stamperia 64, 00187 Roma. Il saldo eventualmente risultante a fine esercizio sul conto GPA 18/06 deve essere riportato nel nuovo esercizio.
Contenuto della convenzione e durata
La convenzione disciplina il diritto dei lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di disoccupazione di versare i contributi associativi tramite trattenuta sull’indennità ordinaria di disoccupazione e sul trattamento speciale previsto dalle leggi n. 457/1972 e n. 37/1977. La delega è irrevocabile per l’anno cui si riferisce la prestazione, deve essere presentata con la domanda e produce effetti al momento del pagamento. L’accordo entra in vigore per le prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1994, ha validità fino al 31 dicembre 1994 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta entro il 30 giugno.
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