Cassazione Civile, Ordinanza n. 07515/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano relativa a una controversia indicata nel provvedimento come avente ad oggetto un appalto di opera pubblica. Prima della decisione nel merito, però, la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche personalmente dalla parte, e la controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia. La Corte ha quindi preso atto dell'intervenuta estinzione del processo per rinuncia accettata. Non risultano dal testo ulteriori motivi di ricorso né il contenuto sostanziale della controversia di merito oltre alla generica indicazione dell'appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per effetto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente. Ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia accettata, non si provvede sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'estinzione del processo non è contemplata da tale disposizione.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
non si dà luogo a decisione sulle spese di lite
in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte non decide sulle spese processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia accettata
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo.
- In caso di rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera quando l'esito del giudizio è l'estinzione del processo per rinuncia accettata, se tale ipotesi non rientra nel perimetro normativo della disposizione applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07477/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07478/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07484/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07485/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07486/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07490/2026 del 29/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →