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Sentenza

Sentenza del 12/02/2021 n. 858 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Locazioni immobili - Ordine di rilascio - Risoluzione espressa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava un'accertamento IRPEF relativo ai canoni di locazione sostenendo che il rapporto locatizio si fosse in concreto risolto per morosità dell'inquilino e pertanto non vi fosse obbligo dichiarativo per periodi successivi. L'Amministrazione riteneva invece dovuti gli obblighi dichiarativi e l'imposizione fiscale finché non fosse intervenuta una risoluzione del contratto riconosciuta giudizialmente.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, in assenza della conclusione del procedimento di sfratto per morosità (ossia senza una convalida giudiziale o una pronuncia che dichiari la risoluzione del contratto), non si può escludere l'obbligo dichiarativo del locatore. Solo l'ordine di rilascio dell'immobile, quale atto finale del procedimento esecutivo, può essere assimilato a una risoluzione espressa derivante dalla conclusione del procedimento giurisdizionale e giustificare l'annullamento della pretesa erariale. Di conseguenza l'accertamento è stato confermato/ritenuto legittimo e il ricorso del contribuente è stato respinto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973

    Principio secondo cui i redditi da fabbricati (canoni di locazione) devono essere dichiarati e sono soggetti a tassazione fino al momento in cui il rapporto giuridico si considera concluso; l'assenza di una pronuncia giudiziale di risoluzione non elimina l'obbligo dichiarativo.

  • Cass. 11158/2013

    Giurisprudenza richiamata per confermare che solo la pronuncia finale del giudice (es. ordine di rilascio) è idonea ad attestare una risoluzione espressa del contratto derivante da esito del procedimento giudiziale e dunque ad escludere l'obbligo dichiarativo o a giustificare l'annullamento di pretesa fiscale.

Massime di principio

  • L'inizio o la pendenza di un procedimento di sfratto per morosità non equivale automaticamente alla cessazione dell'obbligo fiscale: fino a decisione giudiziale definitiva che dichiari la risoluzione, i canoni devono essere considerati imponibili.
  • Solo l'atto finale del procedimento esecutivo (ad esempio l'ordine di rilascio dell'immobile) può essere considerato come manifestazione inequivoca di risoluzione del contratto ai fini fiscali.
  • Per evitare contestazioni fiscali il locatore dovrebbe ottenere e conservare documentazione formale della risoluzione (sentenza, decreto di convalida/ordine di rilascio o accordo scritto che dimostri la cessazione del rapporto).
  • In sede di contenzioso tributario non è sufficiente la prova di morosità o di fatto di abbandono dell'immobile: è necessaria una pronuncia o un atto che certifichi la risoluzione giuridica del contratto.
  • Le amministrazioni finanziarie possono legittimamente accertare redditi da locazione fino al momento in cui non sia dimostrata una risoluzione del rapporto riconosciuta giudizialmente o con idoneo titolo scritto.

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