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Circolare

Circolare numero 5 del 12-1-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le prime direttive applicative della riforma dell’apprendistato introdotta dall’art. 16 della legge n. 196/1997. Vengono indicati ambito di applicazione, limiti di età, computo dei lavoratori portatori di handicap, durata dei contratti e specificità del settore artigiano. Si precisa inoltre il ruolo della formazione complementare e le condizioni per il riconoscimento dei benefici contributivi, nonché gli adempimenti per i datori di lavoro autorizzati.

Art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196: norme in materia di apprendistato

Art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196: norme in materia di apprendistato

La circolare dell’INPS fornisce le prime indicazioni applicative sulla nuova disciplina dell’apprendistato introdotta dall’art. 16 della legge n. 196/1997, evidenziando le modifiche rispetto alla legge n. 25/1955 e chiarendo quali disposizioni siano immediatamente operative. Il documento è rilevante per la gestione delle assunzioni, dei limiti anagrafici, degli obblighi formativi, del computo nelle quote di collocamento obbligatorio e della durata dei contratti.

Ambito di applicazione e finalità della riforma

La legge n. 196 del 24 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997, ha introdotto modifiche di rilievo alla disciplina dell’apprendistato. La circolare chiarisce che il legislatore ha voluto attribuire all’istituto una funzione generale, applicabile in tutti i settori produttivi, e non più limitata a contesti tradizionali.

Viene inoltre evidenziato che l’apprendistato può essere utilizzato anche per l’assunzione di giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, anche quando tali titoli siano omogenei rispetto all’attività da svolgere. La nuova impostazione è definita come una significativa innovazione rispetto alla prassi precedente.

Attività formativa e condizioni per i benefici contributivi

La circolare richiama gli obblighi formativi già previsti dalla legge n. 25/1955, che continuano ad applicarsi anche ai nuovi casi disciplinati dall’art. 16. I contenuti della formazione complementare saranno oggetto della regolamentazione prevista dal comma 2.

Per quanto riguarda i benefici contributivi connessi ai contratti di apprendistato, la circolare precisa che il comma 2 subordina il loro riconoscimento alla partecipazione dei lavoratori ad iniziative di formazione esterne all’azienda o al luogo di lavoro, purché previste dai contratti collettivi nazionali. Tale condizione riguarda i rapporti instaurati a decorrere da un anno dall’entrata in vigore della legge.

Campo di applicazione e adempimenti per l’assunzione

L’assunzione con contratto di apprendistato può essere effettuata, fin dall’entrata in vigore della legge n. 196/1997, da imprese appartenenti a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo. La circolare richiama inoltre i datori di lavoro già in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 25/1955, i quali, secondo quanto chiarito con la circolare n. 100/97, possono procedere all’assunzione di apprendisti secondo le modalità dell’art. 9-bis della legge n. 608/1996.

In tale ipotesi, l’assunzione deve essere comunicata alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego entro cinque giorni, mediante compilazione del modulo e del foglio integrativo previsti dal D.M. 20 dicembre 1995.

Limiti di età e deroghe

Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 anni, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. I limiti di età sono elevati di due anni qualora l’apprendista sia portatore di handicap.

Fino alla modifica dei limiti di età per l’adempimento degli obblighi scolastici resta applicabile la disposizione dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 25/1955, che consente l’assunzione anche di chi abbia compiuto 14 anni, a condizione che abbia assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Restano inoltre fermi i divieti e le limitazioni previsti dalla normativa sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Computo dei portatori di handicap nelle quote obbligatorie

L’art. 16, comma 1, stabilisce che i soggetti portatori di handicap impiegati in apprendistato sono computati nelle quote previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. La circolare sottolinea che si tratta di una disposizione di immediata applicazione e che essa vale anche per le assunzioni con contratto di apprendistato effettuate prima dell’entrata in vigore della legge n. 196/1997.

Vengono inoltre fornite due precisazioni interpretative:

  • per soggetti portatori di handicap devono intendersi coloro che possiedono il requisito dell’invalidità richiesto per il collocamento obbligatorio;
  • se il datore di lavoro ha già assolto gli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 482/1968, le assunzioni di apprendisti possono essere effettuate in soprannumero e i lavoratori assunti in soprannumero possono essere computati nei posti vacanti di qualunque categoria.

Durata dell’apprendistato e regime dei contratti preesistenti

Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge, la durata dell’apprendistato può essere stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro per categorie professionali entro un intervallo predeterminato: minimo 18 mesi e massimo 4 anni, con l’eccezione del settore artigianale.

La circolare chiarisce poi che i contratti stipulati sulla base del precedente quadro normativo conservano integralmente la loro efficacia, compresa la durata originariamente prevista, anche quando essa sia inferiore a 18 mesi o superiore a 4 anni.

Disciplina speciale del settore artigiano

Il settore artigiano è oggetto di una disciplina specifica, in continuità con quanto previsto dall’Accordo sul lavoro del settembre 1996 e con il riconoscimento della peculiarità già presente nella legge quadro sull’artigianato del 1985 e nella legge n. 56/1987. La circolare evidenzia che il comma 4 dell’art. 16 consente previsioni negoziali che possono arrivare fino a 5 anni di durata massima.

Anche i limiti di età risultano più ampi rispetto alla disciplina generale: i giovani assumibili sono indicati tra i 15 anni, ferma restando la deroga dell’art. 6, comma 2, della legge n. 25/1955, e i 24 anni, con le ulteriori fasce di 26 o 28 anni ove previste; inoltre, per qualifiche ad alto contenuto professionale individuate dai contratti collettivi nazionali di categoria, in attuazione dell’art. 21, comma 5, della legge n. 56/1987, l’età può essere elevata fino a 29 anni.

Sintesi operativa

La circolare, in definitiva, fornisce un quadro applicativo della riforma dell’apprendistato che riguarda sia l’accesso all’istituto sia i relativi effetti contributivi e organizzativi. Per gli operatori del diritto del lavoro e della consulenza aziendale, i punti centrali sono l’ampliamento del campo di applicazione, la disciplina dei limiti anagrafici, l’impatto sui lavoratori portatori di handicap, la conferma dei contratti già in essere e le regole speciali per l’artigianato.

Punti principali

Novità normative e applicazione immediata

La legge n. 196/1997 modifica in modo rilevante la disciplina dell’apprendistato della legge n. 25/1955. La circolare segnala che sono immediatamente operative le disposizioni su campo di applicazione, limiti di età, agevolazioni per i portatori di handicap e durata dell’apprendistato per i contratti da stipulare, mentre per alcuni profili sono necessari ulteriori chiarimenti applicativi.

Attività formativa e benefici contributivi

Restano fermi gli impegni formativi previsti dalla legge n. 25/1955 anche per i nuovi casi. Il comma 2 dell’art. 16 collega il riconoscimento dei benefici contributivi per l’apprendistato alla partecipazione dei lavoratori ad iniziative di formazione esterne all’azienda o al luogo di lavoro, previste dai contratti collettivi nazionali, per i rapporti instaurati a decorrere da un anno dall’entrata in vigore della legge.

Campo di applicazione e adempimenti per l’assunzione

L’apprendistato può essere utilizzato, sin dall’entrata in vigore della legge, da imprese di tutti i settori di attività, compreso quello agricolo. I datori di lavoro già autorizzati ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 25/1955 possono assumere apprendisti secondo le modalità dell’art. 9-bis della legge n. 608/1996, con comunicazione alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego mediante il modulo e il foglio integrativo del D.M. 20 dicembre 1995 entro cinque giorni.

Limiti di età e deroghe

Possono essere assunti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 anni, ovvero a 26 anni nelle aree obiettivo 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 e successive modificazioni. I limiti sono elevati di due anni per gli apprendisti portatori di handicap. Fino alla modifica dei limiti per l’obbligo scolastico resta applicabile la deroga dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 25/1955, che consente l’assunzione anche dei soggetti che abbiano compiuto 14 anni, purché abbiano assolto l’obbligo scolastico. Restano fermi i divieti e le limitazioni della normativa sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Computo dei portatori di handicap nelle quote obbligatorie

I soggetti portatori di handicap impiegati con contratto di apprendistato sono computati nelle quote della legge n. 482/1968 e successive modificazioni. La disposizione è immediatamente applicabile anche alle assunzioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge n. 196/1997. Per portatori di handicap si intendono i soggetti in possesso del requisito di invalidità richiesto per il collocamento obbligatorio. Se il datore di lavoro ha già assolto gli obblighi occupazionali, le assunzioni in apprendistato possono essere effettuate in soprannumero e computate nei posti vacanti di qualunque categoria.

Durata dei contratti e rapporti preesistenti

Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge, la durata può essere stabilita dai contratti collettivi nazionali per categorie professionali entro il limite minimo di 18 mesi e massimo di 4 anni, salvo il settore dell’artigianato. I contratti stipulati secondo il precedente quadro normativo mantengono integralmente efficacia, compresa la durata anche se inferiore a 18 mesi o superiore a 4 anni.

Disciplina speciale del settore artigiano

Nel settore artigiano la disciplina conserva la propria peculiarità e consente un utilizzo più ampio dell’istituto. Il comma 4 legittima previsioni negoziali con durata massima fino a 5 anni. Inoltre, l’età dei giovani assumibili è fissata tra 15 anni, ferma restando la deroga dell’art. 6, comma 2, della legge n. 25/1955, e 24 anni (o 26 o 28 nelle ipotesi previste), con possibilità di elevazione fino a 29 anni per qualifiche ad alto contenuto professionale individuate dai contratti collettivi nazionali di categoria in attuazione dell’art. 21, comma 5, della legge n. 56/1987.

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