Circolare numero 7 del 12-1-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la possibilità, introdotta dalla legge n. 449/1997, per i datori di lavoro che avevano ceduto crediti ai sensi delle leggi n. 11/1986 e n. 48/1988 e i cui crediti non siano stati riscossi, di regolarizzare i debiti contributivi rimasti insoluti. La regolarizzazione va richiesta entro il 31 gennaio 1998 e segue le modalità del condono ex art. 4, comma 4, del D.L. n. 79/1997, con estinzione delle sanzioni e opzioni di pagamento rateale o attualizzato. La domanda deve essere accompagnata da specifica istanza di retrocessione dei crediti non riscossi e presentata con la modulistica predisposta dall’INPS.
Regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi per datori di lavoro che avevano ceduto crediti ex leggi n. 11/1986 e n. 48/1988
Regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi per cessione di crediti non riscossi
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 4, comma 5-bis, della L. n. 140/1997, come introdotto dall’art. 59, comma 25, della L. n. 449/1997, per consentire ad alcuni datori di lavoro di regolarizzare i debiti contributivi rimasti insoluti dopo la cessione di crediti effettuata ai sensi delle leggi n. 11/1986 e n. 48/1988. La misura si innesta sulla procedura di condono prevista dal D.L. n. 79/1997 e ne proroga al 31 gennaio 1998 i termini rilevanti.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto la norma istitutiva dell’agevolazione: l’art. 59, comma 25, della L. n. 449/1997 ha inserito nell’art. 4 del D.L. n. 79/1997 il comma 5-bis. Tale comma consente ai datori di lavoro che si erano avvalsi:
- dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 688/1985, convertito dalla L. n. 11/1986;
- dell’art. 6, comma 26, del D.L. n. 536/1987, convertito dalla L. n. 48/1988;
di procedere alla regolarizzazione dei debiti contributivi rimasti insoluti nel caso in cui i crediti ceduti non siano stati riscossi per qualsiasi motivo. La disposizione è entrata in vigore il 10 gennaio 1998.
La circolare ricorda anche il contenuto delle norme originarie sulle cessioni di credito e segnala che l’art. 2, comma 6, della L. n. 262/1989 ne aveva successivamente abrogato le disposizioni, pur lasciando ferma la rilevanza delle cessioni già effettuate secondo il previgente quadro normativo.
Soggetti ammessi
La facoltà di accedere alla regolarizzazione è riservata esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano effettivamente fruito delle menzionate discipline di cessione del credito. Non si tratta quindi di una misura generale, ma di un istituto rivolto alla platea di soggetti che, a suo tempo, avevano destinato i crediti ceduti al pagamento di contributi e premi previdenziali.
Oggetto della regolarizzazione
La procedura riguarda i soli debiti contributivi:
- non prescritti;
- non già definiti con altri pagamenti o modalità di chiusura;
- rimasti insoluti perché la cessione del credito non si è perfezionata in termini di riscossione.
La circolare precisa che la regolarizzazione opera soltanto per i contributi non versati, poiché la disciplina agevolativa comporta anche l’estinzione totale delle sanzioni civili, amministrative e penali connesse, in linea con la precedente disciplina di condono.
Termini di presentazione e scadenza
Il 31 gennaio 1998 rappresenta l’ultimo giorno utile sia per:
- presentare la domanda di regolarizzazione agevolata, corredata dalla specifica istanza di retrocessione dei crediti non riscossi;
- effettuare il pagamento della prima rata, se si sceglie il pagamento dilazionato;
- oppure versare integralmente il debito contributivo secondo la modalità attualizzata prevista dalla norma.
Modalità di pagamento
La circolare richiama le modalità già previste per il condono di cui all’art. 4, comma 4, del D.L. n. 79/1997, applicabili anche a questa fattispecie.
Pagamento rateale
È possibile estinguere il debito in 20 rate semestrali consecutive, di uguale importo, maggiorate degli interessi del 5% annuo per il periodo di differimento sulle rate successive alla prima. Le scadenze indicate sono:
- prima rata: 31 gennaio 1998;
- seconda rata: 31 luglio 1998;
- terza rata: 31 gennaio 1999;
- e così via per i successivi semestri.
Le scadenze che cadono in giorno festivo sono prorogate al primo giorno non festivo successivo. L’importo della rata semestrale si determina applicando al debito il coefficiente 0,061026, tratto dalla tabella allegata alla circolare n. 100/1997.
Pagamento attualizzato
In alternativa, il soggetto interessato può effettuare il pagamento attualizzato della sola quota capitale, calcolata al tasso del 5% annuo, applicando il coefficiente 0,819321. Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione entro il 31 gennaio 1998;
- oppure in tre rate, con scadenza:
- 31 gennaio 1998;
- 31 marzo 1998;
- 31 luglio 1998; e ripartizione dell’importo rispettivamente nella misura del 10%, 40% e 50%.
Modulistica e contenuto della domanda
Per accedere alla regolarizzazione deve essere presentata un’apposita domanda, per la quale la circolare allega un fac-simile con istruzioni. Le Sedi sono tenute a riprodurlo localmente in numero adeguato e a distribuirlo alle strutture periferiche competenti.
La domanda deve contenere:
- i dati del contribuente;
- la modalità di pagamento prescelta;
- la suddivisione dei contributi in due quadri:
- Quadro 1: importi dei contributi dovuti per ciascun anno oggetto di regolarizzazione;
- Quadro 2: importi dei contributi oggetto di regolarizzazione distinti per tipo di debito.
Il contribuente deve inoltre indicare se i periodi contributivi oggetto di regolarizzazione siano già compresi in una precedente domanda di condono per la quale sia ancora in corso il pagamento rateale.
Istanza di retrocessione dei crediti
La domanda di regolarizzazione deve essere accompagnata da una specifica istanza di retrocessione dei crediti non ancora riscossi e originariamente ceduti per il pagamento dei contributi oggetto di regolarizzazione. Nel fac-simile è previsto un apposito spazio per tale richiesta, nel quale devono essere indicati gli estremi della cessione.
La circolare precisa che una successiva comunicazione fornirà le istruzioni operative sulle modalità con cui le Sedi dovranno procedere alla retrocessione formale dei crediti entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.
Modalità di versamento e supporti operativi
I pagamenti devono essere effettuati mediante i bollettini di conto corrente postale già utilizzati per il condono disciplinato dal D.L. n. 79/1997, distinti per aziende e settore agricolo secondo quanto previsto dalla circolare n. 100/1997.
Le eventuali carenze di bollettini devono essere affrontate a livello regionale; se il problema non è risolvibile localmente, la Sede Regionale deve segnalarlo tempestivamente alla Direzione Centrale Vigilanza e Recuperi Contributivi, ai numeri fax indicati nella circolare.
Considerazioni conclusive operative
La circolare ha quindi funzione eminentemente operativa: individua i destinatari della nuova possibilità di regolarizzazione, chiarisce che l’oggetto è limitato ai debiti contributivi rimasti insoluti a causa del mancato incasso dei crediti ceduti, definisce la scadenza del 31 gennaio 1998 e rinvia, per gli aspetti applicativi dettagliati, alla disciplina e alle istruzioni già fornite con la circolare n. 100/1997. L’elemento aggiuntivo specifico è l’obbligo di presentare anche l’istanza di retrocessione dei crediti non riscossi.
Punti principali
Base normativa e finalità dell'intervento
La legge n. 449/1997, art. 59, comma 25, ha inserito nell’art. 4 del D.L. n. 79/1997 il comma 5-bis, estendendo ai datori di lavoro che avevano effettuato cessioni di crediti ai sensi delle leggi n. 11/1986 e n. 48/1988 la possibilità di regolarizzare i debiti contributivi rimasti insoluti. La disposizione riguarda i casi in cui i crediti ceduti non siano stati riscossi per qualsiasi motivo.
Soggetti ammessi e ambito della regolarizzazione
Possono usufruire della procedura solo i datori di lavoro che si erano avvalsi delle agevolazioni previste dall’art. 1, comma 9, del D.L. n. 688/1985, convertito nella L. n. 11/1986, o dall’art. 6, comma 26, del D.L. n. 536/1987, convertito nella L. n. 48/1988. La regolarizzazione riguarda esclusivamente i debiti contributivi non prescritti e non già definiti, rimasti insoluti perché la cessione del credito non ha avuto buon esito.
Termini, modalità di pagamento e agevolazioni
La domanda e il pagamento devono essere effettuati entro il 31 gennaio 1998. Il pagamento può avvenire in 20 rate semestrali consecutive, con interessi del 5% annuo sulle rate successive alla prima, oppure in pagamento attualizzato della quota capitale al tasso del 5% annuo, in unica soluzione o in tre rate. La procedura comporta l’estinzione totale delle sanzioni civili, amministrative e penali richiamate dalla precedente disciplina di condono.
Domanda di regolarizzazione e istanza di retrocessione
I datori di lavoro devono presentare un’apposita domanda, comprensiva dei dati del contribuente e della modalità di pagamento prescelta, articolata in due quadri: il Quadro 1 con gli importi dei contributi dovuti per ciascun anno e il Quadro 2 con i contributi distinti per tipo di debito. La domanda deve essere accompagnata da specifica istanza di retrocessione dei crediti non riscossi, indicando gli estremi della cessione.
Gestione operativa e bollettini di versamento
I versamenti devono essere eseguiti con i bollettini di conto corrente postale già utilizzati per il condono ex D.L. n. 79/1997. Le Sedi devono riprodurre localmente i moduli di domanda e provvedere alla distribuzione; eventuali carenze di bollettini sono gestite a livello regionale, con segnalazione alla Direzione Centrale Vigilanza e Recuperi Contributivi nei casi non risolvibili localmente.
Retrocessione dei crediti da parte degli enti impositori
La legge prevede che, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, gli enti impositori procedano alla formale retrocessione a favore dei cedenti dei crediti non ancora riscossi e destinati originariamente al pagamento dei contributi oggetto della regolarizzazione. La circolare annuncia successive istruzioni operative su tale fase.
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