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Sentenza

Sentenza n. 1927/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 192/2022 - RG n. 911/2021, pubblicata in data 9/06/2022, emessa dal Tribunale di Lucca, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Alfonsina Manfredini, notificata in data 19.03.2024 e passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Lucca del 1 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202501658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docenti per il servizio svolto nell’anno scolastico 2020/2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Tre docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 192/2022 del Tribunale di Lucca, pubblicata il 9 giugno 2022, notificata il 19 marzo 2024 e passata in giudicato il 1° ottobre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il loro diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999 per il servizio prestato nell’anno scolastico 2020/2021 con contratti a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento di € 1.427,67, € 1.547,27 ed € 1.553,14, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Nel giudizio di ottemperanza, le ricorrenti hanno chiesto anche il rimborso delle spese legali secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto che le ricorrenti hanno attestato di aver ricevuto tra settembre e ottobre 2025 il pagamento di quanto stabilito dalla sentenza civile. Ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero, poiché il pagamento è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso: liquidate in € 800, oltre oneri, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie integralmente il giudicato durante il processo e il creditore ne dà conferma, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, così da evitare che il ricorso resosi necessario per ottenere l’esecuzione del giudicato si risolva in danno della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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