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Risoluzione

Risoluzione n. 92 del 5/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per le operazioni anteriori alle modifiche del 2018, il valore fiscale delle attività e passività in ingresso va determinato secondo il valore normale ex art. 9 TUIR e non coincide automaticamente con l’eventuale exit tax estera. Esclude inoltre che il disavanzo da fusione imputato ad avviamento abbia rilevanza fiscale automatica ai sensi dell’art. 166-bis, per le operazioni compiute prima della nuova disciplina.

Valore di ingresso ex art. 166-bis TUIR in caso di fusione in entrata da Paesi white list

Determinazione dei valori in ingresso ex art. 166-bis TUIR in caso di fusione in entrata

La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, dei valori di ingresso di attività e passività trasferite in Italia a seguito di una fusione per incorporazione in entrata di una società residente in uno Stato o territorio white list. Il documento si concentra sulla versione dell’art. 166-bis TUIR applicabile fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e chiarisce anche la rilevanza del disavanzo da fusione allocato ad avviamento.

Quesiti interpretativi posti all’Amministrazione

Nel contesto di un interpello sui nuovi investimenti, sono stati sottoposti due quesiti principali:

  • se, in caso di fusione per incorporazione in entrata avvenuta nel 2018, il valore fiscale degli asset trasferiti possa essere automaticamente individuato nel valore attribuito in sede di exit tax nello Stato di provenienza, purché conforme al principio di libera concorrenza;
  • se il disavanzo da fusione contabilmente imputato ad avviamento dall’incorporante sia fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 166-bis TUIR.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione ricorda che l’art. 166-bis TUIR, introdotto dal decreto internazionalizzazione, disciplina il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e la valorizzazione fiscale dei beni che accedono per la prima volta all’ordinamento italiano. La norma è stata successivamente modificata dal D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, con applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Per la fattispecie esaminata rileva la formulazione previgente del comma 1, secondo cui i soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 239/1996, trasferendosi in Italia, assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il loro valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR.

Soggetti interessati e ambito di applicazione

La disciplina riguarda i soggetti provenienti da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni con l’Italia, come elencati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, nella formulazione vigente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La risoluzione sottolinea che, per tali soggetti, il criterio di ingresso è quello del valore normale delle attività e passività trasferite, senza collegamento automatico con i valori determinati nello Stato estero di provenienza.

Criterio del valore normale e sua inderogabilità

L’art. 9 TUIR definisce il valore normale come il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, ove possibile, a listini, tariffe, mercuriali, listini camerali e tariffe professionali.

La risoluzione richiama la risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016, che aveva già affermato l’applicabilità del criterio del valore normale anche quando il trasferimento nel territorio dello Stato avviene a seguito e per effetto di una fusione con una società italiana, indipendentemente dall’eventuale exit tax nel Paese di uscita.

Viene inoltre ribadito che il legislatore ha scelto un criterio di neutralità rispetto alle vicende maturate all’estero, compreso il pagamento di imposte in uscita, con l’obiettivo di limitare la potestà impositiva italiana ai soli plusvalori maturati nel territorio dello Stato. Il valore normale è qualificato come criterio inderogabile.

Rapporti con l’exit tax estera e con i criteri OCSE

L’Amministrazione esclude che il valore attribuito nello Stato di provenienza ai fini dell’exit tax possa essere automaticamente recepito in Italia per determinare i valori di ingresso. Non è neppure possibile importare direttamente i valori correnti fissati secondo criteri locali, anche se risultanti da perizia estera.

La risoluzione precisa però che l’eventuale conformità di tali valori ai criteri OCSE e all’arm’s length principle può rilevare soltanto:

  • se il contribuente sceglie autonomamente di operare in tal senso, ferma restando la possibilità di controllo dell’Amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. 32 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973;
  • oppure in sede di accordo ai sensi dell’art. 31-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973.

Trattamento del disavanzo da fusione imputato ad avviamento

Sul secondo quesito, la risoluzione afferma che la versione dell’art. 166-bis applicabile ratione temporis valorizza le singole attività e passività dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia e non contiene alcun riferimento specifico all’avviamento.

Al contrario, la disciplina successivamente modificata dal D.Lgs. n. 142/2018 prevede espressamente, nel comma 4 dell’art. 166-bis, che il valore di mercato di un complesso aziendale o ramo d’azienda tenga conto anche dell’avviamento, calcolato considerando funzioni e rischi trasferiti.

Per la normativa previgente, l’Amministrazione ritiene quindi che non sia possibile attribuire automatica rilevanza fiscale alla posta contabilmente allocata ad avviamento dall’incorporante e corrispondente al disavanzo emerso in fusione. Tale posta non rientra infatti nelle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza, ma nasce successivamente nel bilancio dell’incorporante come disavanzo da fusione imputato ad avviamento.

Coerenza con la prassi precedente e conclusioni

La risoluzione richiama la risoluzione n. 69/E del 2016 anche per escludere che l’avviamento autoprodotto all’estero possa essere valorizzato ai sensi dell’art. 166-bis nella formulazione previgente. L’espressa modifica normativa intervenuta nel 2018 conferma, secondo l’Amministrazione, che prima di tale intervento non era possibile includere l’avviamento tra le poste valorizzabili in ingresso.

In conclusione:

  • il valore fiscale di attività e passività in ingresso va determinato secondo il valore normale ex art. 9 TUIR;
  • l’eventuale exit tax estera non produce un recepimento automatico dei valori stranieri nell’ordinamento italiano;
  • il disavanzo da fusione allocato ad avviamento non ha rilevanza fiscale automatica per le operazioni anteriori alla nuova disciplina;
  • la successiva previsione normativa sull’avviamento si applica solo alla disciplina modificata dal D.Lgs. n. 142/2018.

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