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Risoluzione

Risoluzione n. 91 del 29/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le remunerazioni degli strumenti finanziari Additional Tier 1, contabilizzati come strumenti di equity ai sensi dello IAS 32, non sono deducibili ai fini IRAP per la banca emittente, poiché assimilate a dividendi e quindi irrilevanti nella base imponibile del tributo regionale. Il parere riguarda solo il trattamento IRAP in capo all’emittente, senza estendersi al profilo IRES o al trattamento dei sottoscrittori.

Deducibilità ai fini IRAP delle remunerazioni di strumenti finanziari Additional Tier 1

Deducibilità IRAP delle remunerazioni di strumenti finanziari Additional Tier 1

La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini IRAP, delle remunerazioni corrisposte su strumenti finanziari di tipo "Additional Tier 1" emessi da una banca e rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale. Il documento esamina il rapporto tra qualificazione contabile IAS/IFRS, disciplina IRAP e natura delle cedole corrisposte agli investitori istituzionali.

Quesito del contribuente

Alfa S.p.A. ha emesso, dal 201X, più strumenti finanziari destinati a investitori istituzionali e qualificati come "Additional Tier 1" ai sensi della normativa prudenziale comunitaria e nazionale. Le caratteristiche principali richiamate sono:

  • remunerazione mediante cedola semestrale fissa commisurata al valore nominale;
  • pagamento subordinato alla disponibilità di c.d. distributable items;
  • piena discrezionalità dell’emittente nel non pagare la cedola, senza configurare inadempimento;
  • mancato recupero delle cedole non pagate o pagate parzialmente in periodi successivi;
  • write-down temporaneo del valore nominale al verificarsi di una soglia di CET1 ratio del gruppo inferiore a una determinata percentuale.

Secondo la società, la piena discrezionalità sul rimborso del capitale e sul pagamento delle cedole comporta la classificazione IAS come strumenti di equity, con iscrizione nel patrimonio netto. Alfa S.p.A. richiama inoltre la disciplina IRES, in particolare l’art. 2, comma 22, del D.L. n. 138/2011 e la risoluzione n. 30/E del 26 febbraio 2019, sostenendo che le cedole non siano dividendi ma interessi, poiché non commisurate al risultato economico dell’emittente.

Poiché non esisterebbe un’analoga previsione espressa ai fini IRAP, la società chiede se le remunerazioni degli strumenti possano essere dedotte nella determinazione della base imponibile IRAP.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Alfa S.p.A. sostiene che il D.M. 8 giugno 2011, nel coordinare principi contabili internazionali e regole IRAP, stabilisce che i componenti fiscalmente rilevanti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla base imponibile IRAP solo quando sono imputati a conto economico; se non è mai prevista l’imputazione a conto economico, la rilevanza fiscale va determinata secondo la natura del componente.

La società richiama poi la modifica apportata dal D.M. 3 agosto 2017, che prevede per i componenti mai imputati a conto economico la rilevanza IRAP secondo le disposizioni applicabili ai componenti aventi la medesima natura. In questa prospettiva, Alfa ritiene che le cedole non possano essere qualificate come dividendi IAS/IFRS e debbano invece essere considerate interessi passivi di natura finanziaria, con conseguente piena deducibilità ai fini IRAP.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricostruisce innanzitutto la disciplina IRAP per banche e intermediari finanziari, richiamando:

  • l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, che individua le voci rilevanti per il valore della produzione netta;
  • la circolare n. 27/E del 2009, secondo cui la base imponibile IRAP dei soggetti finanziari si determina sulla base delle voci dello schema di conto economico richiamato dalla norma, senza rilievo delle poste a patrimonio netto;
  • la circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, quale schema di bilancio di riferimento;
  • l’art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, come modificato dal D.M. 3 agosto 2017, che disciplina la rilevanza IRAP dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto o OCI.

Sul piano contabile, l’Agenzia richiama lo IAS 32, che distingue tra passività finanziaria e strumento di capitale in base, tra l’altro, all’esistenza o meno di un’obbligazione contrattuale di consegnare disponibilità liquide. Una volta qualificato lo strumento come capitale, le distribuzioni ai possessori devono essere addebitate direttamente al patrimonio netto.

Applicando tali principi agli strumenti Additional Tier 1 descritti, l’Agenzia osserva che la piena discrezionalità dell’emittente sia sul rimborso del capitale sia sul pagamento delle cedole porta a considerare tali strumenti, in bilancio IAS/IFRS, come strumenti di equity. Le relative remunerazioni sono quindi rilevate nel patrimonio netto e non a conto economico.

Esito del chiarimento

L’Agenzia conclude che le remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1:

  • non assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
  • sono assimilate, in base allo IAS 32, a distribuzioni di utili/dividendi;
  • restano quindi irrilevanti ai fini del tributo regionale in capo al soggetto emittente.

Tale conclusione vale anche con riferimento alla versione dell’art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 antecedente alle modifiche del D.M. 3 agosto 2017, poiché il risultato interpretativo non cambia.

Limiti dell’ambito della risposta

L’Agenzia precisa che gli effetti della risposta riguardano esclusivamente:

  • il trattamento IRAP in capo al soggetto emittente;
  • le remunerazioni degli strumenti finanziari Additional Tier 1.

Restano esclusi dalla risoluzione:

  • il trattamento contabile e fiscale degli strumenti in capo ai sottoscrittori;
  • il trattamento ai fini IRES dei medesimi strumenti.

Testo integrale

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