Risoluzione n. 96 del 20/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 6908 e 6909 per consentire ai fornitori, e agli eventuali cessionari, di compensare in F24 i crediti d’imposta derivanti dallo sconto praticato ai beneficiari di ECOBONUS e SISMABONUS. Sono indicate modalità di esposizione nel modello F24, controlli automatizzati, condizioni di utilizzo e regole per l’anno di riferimento.
Istituzione dei codici tributo per il recupero in compensazione degli sconti ECOBONUS e SISMABONUS tramite F24
Istituzione dei codici tributo per lo sconto in fattura ECOBONUS e SISMABONUS
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta maturati dai fornitori che hanno praticato lo sconto in luogo delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Il documento definisce i codici tributo da utilizzare e richiama le condizioni operative previste dalla normativa e dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato l’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato la disciplina degli incentivi per:
- gli interventi di riqualificazione energetica, c.d. ECOBONUS;
- gli interventi di riduzione del rischio sismico, c.d. SISMABONUS.
In particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 10 hanno inserito:
- il comma 3.1 nell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, per l’ECOBONUS;
- il comma 1-octies nell’articolo 16 del medesimo decreto-legge, per il SISMABONUS.
Tali disposizioni consentono ai beneficiari delle detrazioni di optare, in luogo della detrazione diretta, per un contributo di pari importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che esegue gli interventi.
Meccanismo dello sconto e del credito d’imposta
Il fornitore che applica lo sconto recupera l’importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.
Il documento precisa anche che, in alternativa, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, ma con due limiti espressamente indicati:
- è esclusa ogni ulteriore cessione da parte di questi ultimi;
- è esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Provvedimento attuativo del 31 luglio 2019
La risoluzione richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, che ha definito le modalità di attuazione della disciplina.
Secondo il punto 3.1 di tale provvedimento, il fornitore recupera lo sconto in compensazione F24 in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il beneficiario della detrazione ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto, con le modalità indicate dal punto 1 del provvedimento stesso.
Codici tributo istituiti
Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:
- "6908" denominato "ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.";
- "6909" denominato "SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario":
- nella colonna "importi a credito compensati", quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nella colonna "importi a debito versati", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato.
Verifiche e condizioni di utilizzo in compensazione
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio dell’opzione per lo sconto trasmesse all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alla detrazione, secondo le modalità del provvedimento del 31 luglio 2019.
Per poter utilizzare il credito in compensazione, il fornitore deve:
- confermare l’esercizio dell’opzione;
- attestare l’effettuazione dello sconto;
- utilizzare le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Controlli automatici dell’Agenzia delle entrate
In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti compensati non superi la quota disponibile per ciascuna annualità.
Se il limite è superato, il modello F24 viene scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile con i servizi telematici dell’Agenzia.
Anno di riferimento e utilizzo delle quote
Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui la quota del credito è utilizzabile, nel formato "AAAA".
La risoluzione fornisce un esempio operativo:
- per sconti praticati nel 2019, la prima quota del credito va indicata con anno di riferimento "2019";
- per la seconda quota, fruibile dal 1° gennaio 2020, va indicato "2020";
- e così via per le quote successive.
Se una quota non è utilizzata nell’anno di fruibilità, può essere utilizzata negli anni successivi, ma indicando comunque come anno di riferimento l’anno originario di fruibilità.
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