Risoluzione n. 93 del 12/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per i contribuenti già interessati dalla proroga al 30 settembre 2019, gli acconti IRPEF, IRES e IRAP per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 vanno versati in due rate uguali del 50% ciascuna, con possibili estensioni anche ad altre imposte e regimi sostitutivi. Conferma inoltre che, in caso di unico versamento, l’acconto resta dovuto nella misura del 90%.
Chiarimenti sui versamenti degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per alcuni soggetti
Articolo 58 del DL n. 124/2019: versamenti in acconto
La risoluzione fornisce chiarimenti applicativi sull’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che modifica la misura dei versamenti di acconto per specifici soggetti. L’intervento riguarda la ripartizione delle rate di acconto e precisa l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina.
Ambito soggettivo di applicazione
La modifica si applica ai soggetti richiamati dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, già interessati dalla proroga dei versamenti al 30 settembre 2019. Si tratta dei contribuenti che, congiuntamente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dall’effettiva applicazione degli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun ISA dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, la disciplina si estende anche ai contribuenti che:
- applicano il regime forfetario agevolato di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2011;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- rientrano in altre cause di esclusione dagli ISA.
Ambito oggettivo
La rimodulazione degli acconti riguarda espressamente l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP. La risoluzione chiarisce inoltre che la disciplina si applica anche:
- all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che adottano criteri forfetari di determinazione del reddito;
- alla cedolare secca sui canoni di locazione;
- all’IVIE, ossia l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero;
- all’IVAFE, ossia l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
Misura degli acconti e criteri di calcolo
Per effetto dell’articolo 58 del DL n. 124/2019, gli acconti dovuti per le imposte indicate devono essere versati in due rate di pari importo, ciascuna pari al 50%, in luogo della precedente ripartizione 40% e 60%.
La relazione illustrativa al decreto precisa che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019:
- resta salvo l’eventuale versamento della prima rata di acconto già effettuato;
- la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
- in caso di versamento unico, l’acconto è dovuto nella misura del 90%.
La risoluzione evidenzia quindi che, per tale periodo d’imposta, la seconda rata va comunque calcolata al 50%, a prescindere dalla data in cui sia stata versata la prima rata nella misura del 40%.
Decorrenza e riferimenti interpretativi
La disciplina decorre dal 27 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 124/2019. Il documento richiama inoltre i chiarimenti già resi con le risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019, in relazione alla proroga dei versamenti al 30 settembre 2019.
Vigilanza interna
La parte finale dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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