Risoluzione n. 95 del 20/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6907 per consentire la compensazione in F24 del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici. Richiama i limiti di utilizzo: compensazione telematica, importo non superiore a quello concesso dall'Ufficio per lo Sport e indicazione dell'anno di riconoscimento del credito.
Istituzione del codice tributo 6907 per il credito d'imposta sugli impianti calcistici
Istituzione del codice tributo per il credito d'imposta sugli impianti calcistici
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto per l’ammodernamento degli impianti calcistici. Il documento dà attuazione alla normativa primaria e al DPCM 28 marzo 2018, individuando il codice tributo da utilizzare e le modalità di compilazione dell’F24.
Quadro normativo e finalità dell’agevolazione
L’agevolazione trae origine dall’articolo 22, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, introdotto dall’articolo 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La disposizione prevede, al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici in regime di proprietà o di concessione amministrativa, un contributo sotto forma di credito d’imposta in favore delle società appartenenti:
- alla Lega di serie B;
- alla Lega Pro;
- alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità.
Il credito è riconosciuto nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, fino a un massimo di 25.000 euro, e deve essere realizzato mediante l’impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d’imposta successivo alla loro attribuzione. Il beneficio è inoltre concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti de minimis, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.
Criteri e modalità di fruizione
In attuazione della norma primaria, il DPCM 28 marzo 2018, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, definisce i criteri e le modalità di concessione e fruizione del credito d’imposta.
L’articolo 7, comma 1, del DPCM stabilisce che:
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- la compensazione deve avvenire tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento;
- l’importo utilizzato in compensazione non può eccedere il credito concesso dall’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a pena di scarto del modello F24.
Ai fini dei controlli, l’Ufficio per lo Sport trasmette all’Agenzia delle entrate i dati delle società ammesse al beneficio, l’importo del credito riconosciuto e le eventuali variazioni o revoche.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:
- 6907: "Credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici - art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice tributo 6907 deve essere indicato nella sezione Erario;
- deve essere riportato nella colonna importi a credito compensati;
- in caso di riversamento del credito fruito, deve essere riportato nella colonna importi a debito versati.
Il campo anno di riferimento deve essere compilato con l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato AAAA.
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