Risoluzione n. 89 del 25/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che gli enti iscritti nei registri ODV, APS o nell’Anagrafe delle ONLUS possono continuare ad applicare le vecchie disposizioni fiscali fino alla piena operatività del RUNTS e comunque fino al termine previsto dall’art. 104, comma 2, del CTS, anche se non adeguano lo statuto entro il 30 giugno 2020, purché mantengano i requisiti formali e sostanziali di settore.
Consulenza giuridica sul regime fiscale transitorio di ODV, APS e ONLUS nel Terzo Settore
Regime transitorio fiscale per ODV, APS e ONLUS
La risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019 affronta il regime applicabile nel periodo transitorio del Codice del Terzo Settore (CTS), con particolare riguardo agli effetti fiscali del mancato adeguamento degli statuti entro i termini previsti. L’Agenzia delle Entrate esamina il quesito posto dal Forum Nazionale del Terzo Settore e conferma la continuità delle disposizioni fiscali previgenti per gli enti interessati, sino all’applicazione delle nuove regole fiscali del CTS.
Quesito posto dal Forum Nazionale del Terzo Settore
Il Forum chiede se un ente iscritto in uno dei registri richiamati dall’articolo 101, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, che non abbia adeguato il proprio statuto alle disposizioni inderogabili del CTS entro il termine previsto, possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di:
- ONLUS;
- organizzazioni di volontariato (ODV);
- associazioni di promozione sociale (APS).
Soluzione interpretativa prospettata dal Forum
Il Forum, richiamando la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 13 del 31 maggio 2019, prospetta che:
- gli enti iscritti nei registri ODV o APS che non abbiano adeguato gli statuti entro il 3 agosto 2019 possano continuare ad applicare la normativa fiscale previgente fino al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del CTS;
- gli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS che non abbiano adeguato gli statuti entro il 3 agosto 2019 possano continuare ad applicare la disciplina del d.lgs. n. 460/1997 fino al medesimo termine.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 101, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, che prevede la continuità delle norme previgenti sino all’operatività del RUNTS e consente l’adeguamento statutario entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Codice, cioè entro il 3 agosto 2019;
- l’articolo 43, comma 4-bis, del d.l. n. 34/2019, convertito dalla l. n. 58/2019, che proroga al 30 giugno 2020 i termini per l’adeguamento degli statuti di ONLUS, ODV e APS;
- l’articolo 54 del CTS, relativo alla trasmigrazione dei registri esistenti nel RUNTS;
- l’articolo 102, comma 2, lettera a), del CTS, in tema di permanenza della disciplina ONLUS fino all’applicazione del Titolo X del Codice;
- l’articolo 5-sexies del d.l. n. 148/2017, convertito dalla l. n. 172/2017, che conferma la continuità delle disposizioni fiscali previgenti fino all’effettiva applicazione delle nuove disposizioni fiscali del CTS.
Chiarimenti del Ministero del Lavoro e trasmigrazione nel RUNTS
La risoluzione si fonda anche sui chiarimenti della circolare ministeriale n. 13/2019. In particolare, viene evidenziato che:
- per APS e ODV, durante la trasmigrazione dei registri preesistenti nel RUNTS, gli enti continuano a essere considerati tali anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla qualifica;
- l’ufficio del RUNTS territorialmente competente svolge i controlli e può richiedere integrazioni documentali;
- per le ONLUS, la verifica della conformità statutaria al nuovo quadro normativo è demandata all’ufficio del RUNTS territorialmente competente;
- la disciplina ONLUS resta efficace nel periodo transitorio fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali del CTS.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, condividendo la soluzione del Forum, conclude che:
- un ente iscritto in un registro ODV ai sensi della l. n. 266/1991 o in un registro APS ai sensi della l. n. 383/2000 può continuare ad applicare le disposizioni fiscali delle rispettive leggi di settore, purché possieda i requisiti formali e sostanziali previsti, fino al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del CTS, anche se non adegua lo statuto entro il 30 giugno 2020;
- un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del d.lgs. n. 460/1997 può continuare ad applicare la relativa disciplina fiscale, purché possieda i requisiti formali e sostanziali previsti dal decreto, fino al medesimo termine, anche se non adegua lo statuto entro il 30 giugno 2020.
Effetto complessivo della pronuncia
La risoluzione conferma la continuità del regime fiscale previgente nel periodo transitorio del Terzo Settore e ribadisce che il mancato adeguamento statutario entro il 30 giugno 2020 non comporta, di per sé, l’immediata perdita del trattamento fiscale di favore, se permangono i requisiti richiesti dalle norme di settore e fino a quando non divengano applicabili le nuove disposizioni fiscali del CTS.
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