L.R. Calabria 43/2016
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Calabria 2016 n. 43 riorganizza la gestione del patrimonio regionale, interviene su edilizia sociale, organismi regionali ed enti sub-regionali, rafforza i vincoli di contenimento della spesa e modifica varie leggi settoriali. Molte misure hanno effetti dal 1° gennaio 2017 o termini specifici; alcune disposizioni sono oggi non più attuali o abrogate, e l’art. 33 è stato dichiarato incostituzionale.
Provvedimento ordinamentale e procedurale collegato alla manovra regionale 2017
Provvedimento generale ordinamentale e procedurale collegato alla manovra 2017
La legge regionale della Calabria n. 43 del 2016 contiene un ampio insieme di norme di riordino organizzativo, procedurale e finanziario, applicabili nel territorio regionale. Interviene su patrimonio regionale, edilizia sociale, organizzazione amministrativa, enti strumentali e società partecipate, oltre a vari settori specifici. Alcune previsioni hanno efficacia limitata a esercizi o termini determinati; l’art. 33 è stato dichiarato incostituzionale.
Gestione del patrimonio regionale e dei beni immobili
La disciplina dei beni regionali viene rafforzata sotto il profilo della gestione e della valorizzazione. La Giunta regionale è chiamata a deliberare sulla classificazione dei beni immobili, sulle variazioni di categoria, sulla destinazione e anche sulla dismissione. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili restano prioritariamente destinati a finalità di pubblico interesse o servizio pubblico e possono essere affidati in concessione amministrativa solo all’esito di procedure comparative improntate a trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione.
La concessione deve indicare:
- durata ordinaria non superiore a 10 anni;
- durata fino a 20 anni solo in casi particolari previsti dal regolamento e in funzione dell’ammortamento di oneri a carico del concessionario;
- canone;
- cauzione;
- uso consentito, anche occasionale;
- condizioni di esercizio dell’attività;
- condizioni di buona conservazione del bene.
Per concessioni a soggetti pubblici o a enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità istituzionali, il canone può essere ridotto fino al 70% per i soggetti pubblici e fino al 40% per gli enti privati, fermo restando per questi ultimi il versamento della cauzione. È inoltre previsto che l’indennità per il passaggio su fondo intercluso si applichi anche al passaggio del proprietario su beni demaniali o patrimoniali indisponibili.
Per i beni affidati in gestione a enti strumentali o dipendenti della Regione e a società partecipate, la concessione è rilasciata dal gestore previo nulla osta del dipartimento vigilante, che deve pronunciarsi entro 30 giorni; decorso tale termine il nulla osta si intende positivamente reso.
Godimento dei beni del patrimonio disponibile regionale
I beni del patrimonio disponibile regionale possono essere concessi in godimento a titolo oneroso mediante contratto di affitto, locazione o diritto d’uso, all’esito di procedura comparativa rispettosa dei medesimi principi di trasparenza e concorrenza. È inoltre consentita la concessione in comodato o in uso gratuito, con deliberazione della Giunta regionale, a enti pubblici o a enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità statutarie di interesse generale o collettivo.
Stime, alienazioni e oneri a carico dell’acquirente
Per le alienazioni di beni regionali la stima è effettuata dall’Agenzia delle Entrate o, secondo le esigenze d’ufficio o le caratteristiche degli immobili, dagli organi tecnici regionali. La stima effettuata dagli organi tecnici regionali resta comunque soggetta al parere di congruità dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio. Tutti gli oneri derivanti dalle operazioni estimative sono posti a carico dell’acquirente.
Inventari, ricognizione dei beni e conto del patrimonio
I soggetti competenti alla tenuta degli inventari generali devono comunicare annualmente alla struttura competente alla redazione del rendiconto generale gli elementi necessari relativi ai beni regionali. Gli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria e le società partecipate devono effettuare, entro un anno dall’entrata in vigore del collegato 2017, la ricognizione dei beni regionali loro affidati in gestione e trasmetterla sia al dipartimento vigilante sia alla struttura che cura gli inventari regionali. La ricognizione va poi aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno.
Regole procedurali e gestione patrimoniale
Le procedure per il rilascio delle concessioni o per l’assegnazione in locazione o ad altro titolo dei beni immobili regionali sono demandate a un regolamento della Giunta regionale, che deve rispettare i principi di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità, non discriminazione e razionalità della gestione patrimoniale. Le disposizioni sulla gestione del patrimonio si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti strumentali o dipendenti e alle società partecipate per i beni regionali loro affidati.
Edilizia sociale: rimodulazione degli interventi e categorie di beneficiari
Nel settore dell’edilizia sociale viene disciplinata la rimodulazione degli interventi e ampliata la platea dei beneficiari. È abrogata la previgente previsione dell’art. 38, comma 5, della l.r. 47/2011. Le richieste di rimodulazione devono ricevere il parere della commissione consiliare entro 30 giorni; il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità deve poi sottoporre alla Giunta la proposta di rimodulazione entro 60 giorni dalla ricezione delle richieste. Le rimodulazioni possono essere effettuate in deroga agli articoli 3 e 4 della l.r. 36/2008 e utilizzare le economie previste da quest’ultima.
Nell’elenco dei beneficiari di programmi di edilizia sociale sono aggiunte, con la stessa aliquota del 5% già prevista per le altre categorie sociali, anche:
- famiglie con un componente affetto da minorazioni o malattie invalidanti che comportino handicap grave ai sensi della l. 104/1992;
- soggetti legalmente separati o divorziati, in disagio economico, obbligati al mantenimento dei figli e privi della disponibilità della casa coniugale in cui i figli risiedono, anche se la casa è di loro proprietà, senza considerare tale diritto di proprietà ai fini della decadenza dall’assegnazione.
Inoltre, i programmi possono riguardare anche la locazione e la locazione con patto di futura vendita a favore di tali categorie.
Revisori dei conti regionali
La disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale viene modificata: la durata dell’incarico passa da 3 a 5 anni e l’importo previsto per il compenso è ridotto del 10%.
Contenimento della spesa degli enti sub-regionali
La legge introduce o rafforza una disciplina stringente di contenimento della spesa per enti strumentali, istituti, agenzie, aziende, fondazioni e altri enti dipendenti o vigilati dalla Regione, esclusi quelli del servizio sanitario regionale. A partire dall’esercizio 2017:
- la spesa per il personale non può superare quella del 2014, o del primo esercizio successivo di effettiva operatività se posteriore;
- varie spese di funzionamento devono essere ridotte del 10% rispetto al 2014 o, se l’ente è successivo, rispetto all’anno di assoluta necessità della spesa.
Le voci soggette a riduzione includono, tra le altre, relazioni pubbliche, missioni, formazione, mobili e arredi, vigilanza, utenze, manutenzioni, cancelleria, libri e pubblicazioni, spese postali e telegrafiche.
Ogni provvedimento che comporti nuova spesa per personale, pur nel rispetto del tetto di cui sopra, richiede autorizzazione preventiva della Giunta regionale. Gli enti devono adottare un provvedimento che quantifichi il limite di spesa annuale e trasmetterlo entro il 10 settembre di ogni anno al dipartimento competente sul coordinamento strategico degli enti, con visto di asseverazione degli organi di controllo.
In caso di inadempimento il dipartimento segnala la necessità di un commissario ad acta. La mancata predisposizione del provvedimento comporta una riduzione del 20% dei benefici economici connessi agli obiettivi individuali per gli organi di vertice. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti devono trasmettere ai dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio i dati sulla spesa per studi e incarichi di consulenza.
Il dipartimento vigilante verifica il rispetto dei limiti di spesa anche con poteri ispettivi e propone le misure conseguenti; la deliberazione di Giunta va trasmessa al dipartimento competente sul coordinamento strategico. Il mancato svolgimento delle verifiche comporta, per i dirigenti generali vigilanti, una riduzione del 20% dei benefici economici. Se i limiti annuali sono superati, i trasferimenti regionali sono ridotti di importo pari alle eccedenze di spesa.
Per gli esercizi 2015 e 2016 restano confermati i precedenti tetti di spesa e l’obbligo di riduzione del 10% delle spese di funzionamento.
Organizzazione amministrativa regionale e separazione tra indirizzo e gestione
La legge rafforza il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e attività di gestione. Dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari che attribuiscono alla Giunta regionale attività gestionali o negoziali, o l’adozione di atti amministrativi, si intendono riferite ai dirigenti. Le deroghe a tale riparto sono ammesse solo se espressamente previste da specifiche norme legislative.
Vengono anche disciplinate le funzioni vicarie dei dirigenti di settore, attribuibili a un altro dirigente del medesimo dipartimento su designazione del dirigente generale in caso di assenza o impedimento.
È inoltre ridefinito il Comitato di direzione, cui spettano funzioni di supporto alla Giunta, approfondimento della fattibilità dei programmi, valutazioni gestionali, soluzione di problemi attuativi interdipartimentali, proposta di procedure trasversali, pareri su richiesta della Giunta o dei dipartimenti, risoluzione dei conflitti di competenza e altre determinazioni previste dalla normativa organizzativa regionale.
Sono introdotte regole specifiche sull’astensione dei dirigenti:
- per il dirigente di settore decide il dirigente generale del dipartimento;
- per il dirigente generale o figura equiparata decide il comitato di direzione, senza la partecipazione dell’interessato se membro del comitato.
Commissari, recupero crediti e strumenti sostitutivi
In alcune ipotesi di nomina di commissari o di recupero crediti, se i commissari non sono nominati entro 60 giorni o il credito non è recuperato entro 60 giorni dalla nomina, il dipartimento competente deve applicare le misure previste dalla l.r. 8/2002 e dalla l.r. 19/2009. Se tali misure non sono applicabili o il credito è solo parzialmente soddisfatto, il dipartimento procede alla riscossione delle entrate con le forme previste dall’art. 40-bis della l.r. 8/2002. Tale disciplina è richiamata per i commissari relativi a determinate situazioni di recupero e, nel settore rifiuti, per i commissari in caso di mancato recupero dei crediti dopo la scadenza dei pagamenti.
Enti regionali: Azienda Calabria Verde
La disciplina dell’Azienda Calabria Verde è profondamente riorganizzata. L’ente opera nel quadro della programmazione regionale, secondo le direttive della Regione e in coerenza con le politiche comunitarie, nazionali e regionali in materia forestale e montana, ed è soggetto al vincolo del pareggio di bilancio.
Gli organi dell’Azienda sono il direttore generale e il revisore unico dei conti. La vigilanza è esercitata dalla Giunta regionale tramite il dipartimento competente in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione; per bilanci e rendiconti opera anche il dipartimento bilancio nel procedimento previsto dalla legge.
Il direttore generale è il legale rappresentante, dirige e coordina la gestione complessiva, ed è coadiuvato da un dirigente della segreteria di direzione, nominato dallo stesso direttore generale. Alcuni atti sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale, altri alla sola trasmissione ai dipartimenti vigilanti.
Il revisore unico dei conti è un organo monocratico con un membro effettivo e uno supplente, nominati dal consiglio regionale tra i revisori legali per 3 anni; svolge controllo contabile e finanziario, vigila sulla gestione finanziaria e presenta relazioni su bilancio e rendiconto. Il compenso è determinato secondo parametri regionali ridotti del 20%.
L’ente può articolarsi in massimo 14 settori raggruppati in aree funzionali. I proventi derivanti da utilizzazione forestale, concessioni onerose, vendita di materiale legnoso e gestione del patrimonio forestale regionale sono annualmente destinati alla Regione Calabria, che può poi attribuirne parte all’Azienda per spese generali, interventi e ammodernamenti, e altra parte al bilancio regionale per il ripianamento del debito AFOR.
È abrogato l’art. 6 della l.r. 25/2013. Inoltre, per il 2017 la spesa per indennità accessorie del personale dell’Azienda Calabria Verde e dei Consorzi di bonifica è ridotta complessivamente del 10% rispetto al 2016.
Sono previste anche misure transitorie: entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il numero dei distretti dell’Azienda deve essere ridotto di due unità e la dotazione organica complessiva ridotta del 10% rispetto al 2014.
Trasferimento, vigilanza e assetti degli enti strumentali
La legge interviene sul riordino degli enti regionali e sulle relative modalità di vigilanza. Si prevede che il direttore generale degli enti interessati richieda le annotazioni e volture immobiliari presso i Conservatori e le Agenzie delle Entrate competenti, in esenzione da diritti, emolumenti o rimborsi. È inoltre ridefinito il ruolo del revisore unico e il relativo compenso.
Urbanistica, permesso di costruire e fascicolo del fabbricato
Il potere sostitutivo regionale sul rilascio del permesso di costruire viene attribuito alla Giunta regionale, che lo esercita previa diffida degli enti inadempienti mediante commissario ad acta individuato tra il personale del dipartimento urbanistica, con oneri a carico dell’ente inadempiente. Il procedimento deve essere disciplinato da regolamento.
È inoltre istituito il sistema informativo denominato “fascicolo del fabbricato”, finalizzato al censimento degli interventi di trasformazione edilizia e dello stato degli edifici. Il relativo regolamento va emanato entro 180 giorni; dal momento della sua entrata in vigore, tutti gli interventi edilizi indicati dalla norma e quelli previsti dalla l.r. 21/2010 devono essere preceduti dal censimento dell’immobile nel sistema informativo.
Sostenibilità edilizia e certificazione degli edifici
In materia di abitare sostenibile, viene modificata la disciplina del certificato di sostenibilità degli edifici. Il certificato è rilasciato dalla Regione Calabria o da un’organizzazione accreditata, estranea alla progettazione e alla direzione lavori, su richiesta del proprietario o del soggetto attuatore.
Aree protette e tutela ambientale
Per le aree protette, le attività soggette ad autorizzazione non decorrono più dall’entrata in vigore della legge istitutiva dell’area, ma dalla pubblicazione del programma triennale delle aree protette e fino all’istituzione delle singole aree; l’autorizzazione è rilasciata dal dirigente generale del dipartimento competente in materia ambientale.
In materia di inquinamento acustico, è soppressa la previsione secondo cui la mancata conformità determinerebbe la nullità degli strumenti urbanistici.
Trasporto pubblico locale
Nel settore del trasporto pubblico locale, la disciplina regionale viene integrata estendendo il riferimento ai soggetti destinatari anche agli enti strumentali della Regione.
Programmazione europea e fondi strutturali
Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all’incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramento dei servizi e implementazione delle procedure di spesa e controllo devono essere utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.
Funzioni delle disciolte associazioni di divulgazione agricola
La legge contiene una disposizione transitoria relativa al personale già proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola e già in servizio a tempo indeterminato presso la Regione Calabria alla data di entrata in vigore della legge. Tale personale resta collocato nei ruoli regionali alle medesime condizioni del subentro, nelle more della selezione pubblica per l’approvvigionamento delle professionalità necessarie. Tuttavia, questa disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.
Disposizioni finali, efficacia temporale e invarianza finanziaria
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2017, salvo diversa previsione. Alcune misure hanno efficacia solo per esercizi specifici o fino a termini determinati, come quelle di contenimento della spesa per il 2015, 2016 o 2017, oppure quelle con scadenze fissate al 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018 o ad altri termini indicati nelle singole disposizioni.
La legge afferma infine la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 dic 2016L.R. Calabria 41/2016
- Legge · 27 dic 2016L.R. Calabria 42/2016
- Legge · 27 dic 2016L.R. Calabria 44/2016
- Legge · 27 dic 2016L.R. Calabria 45/2016
- Legge · 27 dic 2016L.R. Calabria 46/2016
- Legge · 27 dic 2016L.R. Calabria 47/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →