L.R. Calabria 47/2016
Legge 194/1978. Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 47/2016 detta misure organizzative per garantire la corretta applicazione della legge 194/1978 sul territorio regionale, con particolare attenzione a consultori, monitoraggio dell’obiezione di coscienza, dotazione di personale non obiettore e obblighi informativi delle ASP e AO. Prevede un regolamento attuativo entro 60 giorni e una relazione annuale alla commissione consiliare. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Applicazione della legge 194/1978 in Calabria e organizzazione dei servizi sanitari
Applicazione della legge 194/1978 in Calabria
La legge regionale della Calabria n. 47 del 2016 interviene per assicurare la corretta applicazione della legge n. 194/1978 sul territorio regionale, con particolare riguardo all’interruzione volontaria di gravidanza e alla tutela della maternità consapevole. Il provvedimento mira soprattutto a garantire assetti organizzativi adeguati nei servizi sanitari regionali, nel rispetto delle competenze regionali e dei diritti del personale.
Finalità e principi ispiratori
La Regione Calabria richiama le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali che hanno censurato l’Italia, per la parte di competenza regionale, in relazione alla mancata o non corretta applicazione della legge 194/1978. In tale quadro, la legge intende:
- predisporre misure organizzative idonee a garantire la puntuale applicazione della disciplina sull’IVG;
- ribadire i valori e i principi della legge statale sulla tutela sociale della maternità;
- monitorare costantemente l’applicazione della normativa;
- rimuovere ostacoli e violazioni che possano incidere sul diritto alla maternità consapevole e sul corretto funzionamento del servizio pubblico.
La Regione afferma inoltre di voler assicurare l’adeguatezza e la corretta ponderazione degli organici del personale sanitario, nel rispetto dei diritti acquisiti dei medici e degli operatori sanitari e delle normative europee e nazionali.
Ambito di intervento e ruolo dei consultori
La legge disciplina le modalità con cui la Regione monitora e garantisce il funzionamento della legge 194/1978 sul territorio calabrese, con specifico riferimento agli obblighi regionali previsti dall’articolo 9 della legge statale. L’attenzione è rivolta anche alle misure organizzative necessarie a rendere efficienti prestazioni e servizi.
Viene riconosciuto un ruolo centrale ai consultori e alla loro rete, considerati fondamentali per:
- prevenire il ricorso all’IVG;
- prendere in carico le donne che intendono praticarla;
- contrastare l’aborto clandestino.
I consultori devono essere privilegiati come centri di prenotazione e possono attivare collaborazioni con enti territoriali, servizi sociali, associazioni e scuole del territorio.
Obblighi informativi di ASP e aziende ospedaliere
Per consentire l’attuazione delle finalità della legge, entro 30 giorni dall’entrata in vigore le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere devono trasmettere al dipartimento competente l’elenco completo delle figure professionali utili agli scopi della legge, indicando per ciascuna se sia stata resa dichiarazione di obiezione di coscienza, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 194/1978.
Organizzazione del personale e copertura dei servizi
Se nella propria dotazione organica le ASP o le aziende ospedaliere non dispongono di personale non obiettore in misura sufficiente a garantire la corretta applicazione della disciplina sull’IVG, esse devono riorganizzare il personale entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l’invio degli elenchi. La norma è quindi orientata ad assicurare l’effettività del servizio sul territorio regionale.
Regolamento attuativo e monitoraggio
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, sentito il Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, deve approvare un regolamento per disciplinare la corretta attuazione della legge 194/1978 in Calabria.
Inoltre, dalla data di entrata in vigore e con cadenza annuale, la Giunta regionale deve riferire alla commissione consiliare competente sulla regolare e corretta applicazione dell’articolo 9 della legge 194/1978 nella Regione Calabria.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale: la Regione provvede con risorse umane e strumentali già disponibili.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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