L.R. Calabria 46/2016
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 46/2016 modifica la l.r. 21/2010 su ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, recupero di sottotetti e seminterrati, con nuovi requisiti sismici, energetici e di sostenibilità. Molte previsioni avevano termini 2017-2018. La l.r. 21/2010 è poi stata abrogata nel 2022, quindi l’atto è oggi sostanzialmente superato.
Modifiche alla disciplina regionale calabrese sul Piano casa e sugli interventi edilizi straordinari
Modifiche alla disciplina regionale calabrese sugli interventi edilizi straordinari
La legge regionale Calabria n. 46 del 2016 interviene in modo esteso sulla l.r. 21/2010, rafforzando i profili sismici, ambientali e procedurali degli interventi edilizi straordinari. Le modifiche riguardano soprattutto ampliamenti, demolizione e ricostruzione, recupero di sottotetti e seminterrati, nonché la tracciabilità degli interventi nel sistema informativo regionale.
Ambito di applicazione e aggiornamento dei riferimenti tecnici
La disciplina viene aggiornata richiamando le vigenti normative tecniche per le costruzioni al posto del riferimento puntuale al d.m. 14 gennaio 2008. Viene inoltre integrato il quadro delle fonti rilevanti, includendo anche la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino regionale n. 41 dell’11 aprile 2016, relativa al Piano di Bacino Stralcio di erosione costiera.
Definizioni rilevanti
Sono introdotte due definizioni utili per l’applicazione della legge:
- unità strutturale: unità con continuità da cielo a terra per il flusso dei carichi verticali, di norma delimitata da spazi aperti, giunti strutturali o edifici contigui ma tipologicamente diversi;
- aggregato edilizio: insieme di parti derivante da una genesi articolata e non unitaria.
Interventi straordinari: ampliamenti, variazioni d’uso e unità immobiliari
L’articolo sugli interventi straordinari viene ampliato includendo, oltre all’ampliamento, anche la variazione di destinazione d’uso e la variazione del numero di unità immobiliari. Per gli interventi di ampliamento, i limiti percentuali previsti vengono ridotti dal 20% al 15% nei casi disciplinati dalla norma.
È inoltre consentito, nell’ambito dei titoli abilitativi edilizi del d.p.r. 380/2001:
- variare il numero delle unità immobiliari;
- mutare la destinazione d’uso tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva e direzionale.
Sono escluse, o comunque non ammesse, le ipotesi che ricadano in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali come:
- pericolosità idraulica elevata o molto elevata;
- pericolosità da frana elevata o molto elevata;
- rischio di erosione costiera elevata.
Viene inoltre eliminata una specifica previsione documentale, sopprimendo il richiamo alla trasmissione di materiali “anche in formato digitale” e il relativo inoltro al competente ufficio regionale.
Prescrizioni tecniche e procedure in zona sismica
Per gli interventi straordinari si ribadisce il rinvio alle vigenti normative tecniche sulle costruzioni. Inoltre, per gli ampliamenti, si prevede che si seguano le procedure ordinarie stabilite dalla normativa tecnica e dalle norme nazionali e regionali in zona sismica.
È abrogata una precedente lettera del comma 3 dell’articolo 4, semplificando il quadro procedurale.
Incentivi per adeguamento sismico ed efficienza energetica
È introdotto l’articolo 4-bis, che prevede incentivi aggiuntivi:
- per gli interventi che prevedono l’adeguamento sismico dell’intera unità strutturale, le percentuali di ampliamento possono essere incrementate fino al 15% della volumetria o della superficie lorda esistente;
- per la sostenibilità ambientale, può essere ammesso un ulteriore 10% di ampliamento in funzione del livello raggiunto secondo il Protocollo ITACA Calabria, secondo modalità da definire nel regolamento della l.r. 41/2011.
Resta fermo che la superficie complessiva dell’ampliamento non può superare i limiti già previsti dall’articolo 4.
Demolizione e ricostruzione
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione viene ridotto il parametro percentuale dal 35% al 30%. La disciplina viene inoltre rafforzata sul piano urbanistico e ambientale:
- è richiesto che la quota di destinazione d’uso originaria sia mantenuta per almeno il 50% della superficie originaria dell’edificio da demolire;
- non sono ammesse varianti che riducano tale percentuale;
- gli interventi non sono consentiti su edifici ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali come a pericolosità idraulica o da frana elevata o molto elevata, e a rischio di erosione costiera elevata.
Tra i requisiti aggiuntivi è previsto l’utilizzo di tecniche e modalità costruttive sostenibili, nel rispetto della l.r. 41/2011 e del relativo regolamento. Per i profili strutturali si applicano le vigenti normative tecniche sulle costruzioni.
Ai fini dell’agibilità degli immobili, deve essere presentata la certificazione di sostenibilità degli edifici ai sensi della l.r. 41/2011. Il regolamento attuativo può prevedere, in funzione del livello di sostenibilità certificato, un incremento della volumetria ammissibile fino a un massimo del 40%.
Per gli interventi su prima casa ed edilizia convenzionata, i comuni possono deliberare una riduzione fino al 30% del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Recupero di sottotetti e seminterrati
La disciplina del recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei seminterrati, e dell’utilizzo commerciale dei piani seminterrati e interrati, viene ricondotta all’obiettivo di contenimento del consumo di nuovo territorio. Il recupero è consentito in deroga agli strumenti urbanistici nelle zone omogenee A, B, C e F, o assimilabili.
Per tali interventi si aggiunge un vincolo strutturale: quando comportano aumento di volumetria, devono conseguire almeno il miglioramento sismico dell’intera unità strutturale di riferimento.
Disciplina comunale, termini e accesso ai benefici
Ai comuni che abbiano già adempiuto alle procedure previste dalla legge viene consentito di approvare, entro il 1° marzo 2017, un provvedimento motivato di modifica o integrazione del precedente atto deliberativo. Tale modifica non può ridurre le aree già assoggettate alla normativa previgente.
Il termine per l’applicazione di alcune previsioni viene aggiornato al 31 dicembre 2018, sostituendo il precedente termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge originaria. Inoltre, viene precisato che è possibile accedere ai benefici della legge per un solo intervento sullo stesso immobile.
Per tutti gli interventi disciplinati dalla legge, e in particolare per quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6, salvo gli ampliamenti su edifici plurifamiliari e condomini, la realizzazione può avvenire mediante SCIA ai sensi dell’articolo 22 del d.p.r. 380/2001, restando fermi gli oneri concessori dovuti e la disciplina del comma 7 del medesimo articolo. Il comune deve acquisire, tramite conferenza di servizi da convocare obbligatoriamente nei termini di legge, i pareri o le autorizzazioni mancanti.
Fascicolo del fabbricato e censimento degli interventi
La Regione implementa un sistema informativo denominato “fascicolo del fabbricato” per censire gli interventi di trasformazione edilizia e lo stato degli edifici. Le modalità di gestione sono demandate a un regolamento della Giunta regionale da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Dal momento di efficacia del regolamento, tutti gli interventi edilizi indicati dalla norma e quelli previsti dalla legge devono essere preceduti dal censimento dell’edificio interessato nel sistema informativo regionale.
Modifiche alla disciplina urbanistica regionale collegata
Viene integrata anche la legge urbanistica regionale calabrese, prevedendo, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, il mantenimento della destinazione d’uso di almeno il 50% della superficie originaria dell’edificio da demolire, senza possibilità di varianti che riducano tale quota.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge dichiara l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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