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Legge

L.R. Piemonte 6/2000

"Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 6/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 6/2000 integra con risorse proprie il fondo statale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione previsto dalla legge n. 431/1998. La Giunta definisce annualmente criteri di accesso, riparto delle risorse e quota per la divulgazione. La norma contiene solo una disciplina finanziaria per l’anno 2000 e l’avvio del meccanismo negli esercizi successivi.

Integrazione regionale del fondo per il sostegno alla locazione

Integrazione regionale del fondo per il sostegno alla locazione

La legge della Regione Piemonte interviene a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione, integrando con risorse regionali il fondo previsto dalla normativa statale. La disciplina è finalizzata a rafforzare gli aiuti economici per l’affitto nell’ambito territoriale piemontese.

Finalità e ambito di intervento

La Regione Piemonte stabilisce di concorrere, con fondi propri, alle finalità dell’articolo 11 della legge n. 431/1998, che disciplina i contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. L’intervento regionale ha funzione integrativa rispetto al fondo statale e opera esclusivamente per il territorio regionale.

Criteri di accesso e riparto delle risorse

La Giunta regionale è incaricata di determinare annualmente:

  • i criteri per l’accesso ai contributi per il sostegno alla locazione;
  • le modalità di ripartizione delle risorse disponibili;
  • la quota delle risorse regionali da destinare ad azioni di divulgazione circa la possibilità di accesso ai contributi.

La definizione annuale dei criteri deve avvenire con informazione alla competente Commissione consiliare. Il testo richiama espressamente l’articolo 11 della legge n. 431/1998, come modificato dalla legge n. 21/2001.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è autorizzata per l’anno 2000 una spesa pari a 6 miliardi di lire, di cui 1 miliardo riferito al fondo per l’anno 1999. Per coprire tale onere è istituito nello stato di previsione della spesa, per l’esercizio 2000, un apposito capitolo denominato “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, con dotazione corrispondente.

La copertura è assicurata mediante contestuale riduzione delle somme iscritte al capitolo 15910. Per gli esercizi successivi, l’integrazione della dotazione statale è rimessa alla legge di bilancio annuale.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La parte finanziaria espressamente quantificata riguarda l’anno 2000; per gli anni successivi la norma demanda l’adeguamento alla sede di approvazione dei bilanci di previsione.

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