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Legge

L.R. Piemonte 4/2000

"Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 4/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per il Piemonte interventi di pianificazione, programmazione e finanziamento per sviluppare, rivitalizzare e migliorare territori a vocazione turistica. I contributi riguardano studi di fattibilità, programmi integrati e progetti di intervento, con priorità, criteri e termini fissati annualmente dalla Giunta. La spesa è prevista solo per il biennio 2000-2001; oggi la disciplina risulta sostanzialmente esaurita.

Interventi regionali per lo sviluppo e la rivitalizzazione di territori turistici in Piemonte

Interventi regionali per lo sviluppo e la rivitalizzazione di territori turistici

La legge definisce un quadro di interventi della Regione Piemonte finalizzato allo sviluppo dei territori a vocazione turistica, alla rivitalizzazione di quelli in declino e al miglioramento qualitativo di quelli già forti. L’impianto è ispirato al turismo sostenibile e alla compatibilità tra ambiente, società ed economia locale.

Finalità e criteri generali

La Regione promuove una pianificazione turistica che tenga insieme risorse naturali, sociali ed economiche. Gli interventi devono inserirsi in una strategia di sviluppo sostenibile e risultare coerenti con le esigenze del territorio, con particolare attenzione alla concertazione tra istituzioni pubbliche e soggetti economico-sociali, imprenditoriali e culturali presenti localmente.

Strumenti di pianificazione e programmazione locale

La disciplina individua una filiera di strumenti per la progettazione turistica locale:

  • una valutazione preliminare di impatto ambientale degli effetti diretti e indiretti della pianificazione, secondo la normativa regionale sulla compatibilità ambientale;
  • uno studio di fattibilità, che serve a valutare caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche e capacità di redditività del contesto;
  • un programma integrato, fondato sulle risultanze dello studio di fattibilità, per definire qualità e quantità degli interventi, integrazione con iniziative private, impatti attesi, ricadute economico-sociali, evoluzione nel tempo e uso equilibrato delle risorse;
  • la progettazione degli interventi, da svolgersi in coerenza con il programma integrato e con la sostenibilità turistica, includendo anche profili di riduzione dell’inquinamento, gestione dei rifiuti, fabbisogno energetico e impatto ambientale.

Il programma integrato può anche consistere in interventi unitari di particolare rilevanza territoriale o con marcati elementi di sostenibilità turistica.

Ambiti e tipologie di intervento finanziabili

La legge sostiene lo sviluppo e la riqualificazione dei territori turistici attraverso aiuti per studi, programmi e progetti. Sono ammessi a finanziamento, nei limiti stabiliti annualmente, progetti relativi a:

  • infrastrutture per circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso l’acquisto di aree e immobili;
  • riqualificazione ambientale di siti e aree rurali e urbane;
  • impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso l’acquisto di aree e immobili;
  • impianti di risalita, piste da sci e impianti per lo sci di fondo;
  • strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica, compreso l’acquisto di aree e immobili;
  • impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali;
  • messa in sicurezza di strutture e acquisto di attrezzature o strutture mobili per manifestazioni di promozione turistica e valorizzazione delle risorse naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche del luogo.

Programma annuale degli interventi e indirizzo regionale

La Giunta regionale approva ogni anno, sentita la competente Commissione consiliare, un programma annuale degli interventi che definisce:

  • le priorità in rapporto alle finalità della legge e alle tipologie di intervento ammissibili;
  • contenuti e criteri di valutazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti;
  • i termini di presentazione della documentazione;
  • le linee procedurali e i supporti per una progettazione concertata pubblico-privata;
  • le modalità di garanzia del vincolo di destinazione d’uso, di durata minima decennale, e le procedure di eventuale revoca e recupero delle somme;
  • l’entità delle risorse finanziarie necessarie nel periodo considerato.

Il programma annuale deve essere approvato entro il 31 marzo di ciascun anno. La Giunta può inoltre costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla direzione regionale competente in materia di turismo per indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica degli interventi realizzati o da realizzare.

Procedure istruttorie e criterio negoziale

Le domande per studi di fattibilità, programmi integrati e progetti di intervento vanno presentate alla Regione nei tempi fissati dal programma annuale. Le valutazioni istruttorie sono svolte e approvate dalle strutture regionali competenti entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.

La procedura è di tipo negoziale, secondo la disciplina del decreto legislativo n. 123 del 1998. Il testo consolidato conserva alcuni commi soppressi non più riportati nel contenuto vigente.

Beneficiari e misura delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle risorse annualmente individuate, in forma cumulativa a favore di:

  • enti pubblici;
  • enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore.

Le misure previste sono:

  • studio di fattibilità: fino al 100% del costo;
  • programma integrato: fino al 70% della spesa ammissibile;
  • progetti di intervento: fino al 70% della spesa ammissibile.

La gestione delle agevolazioni è affidata alle competenti strutture regionali.

Controlli, monitoraggio e revoca

La Regione effettua verifiche, accertamenti e controlli sulla corretta attuazione del programma annuale. In caso di irregolarità può adottare provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni e al recupero delle somme già corrisposte, maggiorate degli interessi legali.

È previsto anche un monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi.

Relazione annuale e rendicontazione

La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sull’andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della legge.

Disciplina finanziaria e limite temporale

Per l’attuazione della legge è stata autorizzata una spesa complessiva di 60 miliardi di lire per il biennio 2000-2001, ripartita in 30 miliardi per ciascun anno. Sono stati istituiti specifici capitoli di bilancio per i contributi in capitale agli enti pubblici e per le spese relative alla struttura esterna di supporto.

La copertura degli oneri è stata prevista mediante riduzione del capitolo n. 27170 per gli anni 2000 e 2001. Poiché la norma finanziaria è limitata espressamente al biennio 2000-2001, l’impianto appare oggi sostanzialmente esaurito e privo di utilità applicativa corrente.

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