L.R. Piemonte 9/2000
"Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate" ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 9/2000 vieta l’allevamento venatorio e l’immissione di cinghiali, prevede piani provinciali di contenimento e disciplina una fase transitoria per il 2000. Istituisce inoltre un Fondo di solidarietà per i danni da sinistri stradali con fauna ungulata, con criteri demandati a regolamento. È una disciplina ancora formalmente vigente, ma in larga parte superata nella sua applicazione pratica.
Misure straordinarie sul contenimento del cinghiale e fondo per sinistri stradali in Piemonte
Misure straordinarie sul cinghiale e sui sinistri con fauna ungulata
La legge regionale del Piemonte introduce misure straordinarie per il contenimento del cinghiale e per la gestione dei danni derivanti dai sinistri stradali con fauna selvatica ungulata. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale piemontese e si integra con le leggi regionali su fauna selvatica, cinghiali e aree protette.
Divieti su allevamento, immissione e importazione
La legge stabilisce il divieto, su tutto il territorio regionale, di allevare cinghiali a scopo venatorio e di immettere in campo aperto cinghiali e relativi ibridi. È inoltre vietata l’importazione in Piemonte, per fini venatori, di cinghiali vivi e la loro immissione nel territorio regionale, comprese aziende agri-turistico-venatorie, aziende faunistico-venatorie, aree protette e fondi chiusi.
Sono però ammessi i trasporti di cinghiali in transito verso altre destinazioni, purché siano segnalati alle Province interessate con almeno 48 ore di anticipo, indicando mezzo di trasporto, itinerario e numero dei capi.
Contenimento numerico e piani provinciali
In deroga alla disciplina generale sulla fauna selvatica e sulle aree protette, le Province possono approvare piani di contenimento del numero dei cinghiali, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie.
I piani devono essere attuati secondo le modalità indicate dall’Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo e mirano a riportare la specie a livelli compatibili con:
- caratteristiche ambientali del territorio;
- esigenze di gestione del patrimonio zootecnico;
- tutela del suolo;
- protezione delle produzioni zootecniche e agroforestali.
Le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali devono predisporre ogni anno, ciascuno per il proprio territorio, un programma motivato di controllo del cinghiale entro il 30 giugno, articolato in almeno tre interventi annui.
Soggetti attuatori e collaborazione operativa
L’attuazione dei piani di contenimento è affidata alle Province, che operano con la collaborazione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, ciascuno per le aree di propria competenza.
Per l’esecuzione degli interventi le Province possono avvalersi di:
- agenti provinciali;
- agenti di vigilanza delle aree protette;
- proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d’armi;
- guardie venatorie volontarie;
- cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti richiedenti.
Le Giunte provinciali devono informare la Regione sui provvedimenti adottati in materia di piani di contenimento e, conclusi gli interventi, trasmettere alla Giunta regionale una relazione con i dati delle operazioni svolte e dei risultati ottenuti.
Unità territoriali di gestione del cinghiale
Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire le unità territoriali per la gestione del cinghiale. La classificazione deve individuare:
- aree ad alta vocazione agro-silvo-pastorale, nelle quali la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;
- aree in cui l’uso del suolo e del territorio è compatibile con una presenza equilibrata della specie.
Regime transitorio per il 2000 e poteri sostitutivi
Per la prima applicazione, limitatamente all’anno 2000, le Province possono definire il periodo di attuazione dei piani di abbattimento anche al di fuori della stagione venatoria.
In caso di inadempienza, e comunque non oltre 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previa diffida, può esercitare il potere sostitutivo.
Fondo di solidarietà per sinistri stradali con fauna ungulata
La legge istituisce un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata. Nel bilancio annuale devono essere iscritti stanziamenti specifici sul fondo, tenendo conto dei dati storici relativi a ciascuna Provincia e previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.
Criteri di accesso al fondo e disciplina attuativa
Entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni relative allo stanziamento, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e le Province, deve adottare un regolamento che definisca requisiti e modalità di accesso al Fondo da parte dei soggetti coinvolti nei sinistri.
Fino all’entrata in vigore di tale regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento regionale 11 giugno 2001, n. 7/R, che attua l’articolo 4 della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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