L.R. Piemonte 1/2000
"Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il trasporto pubblico locale piemontese: principi, programmazione, funzioni di Regione, province, comuni e comunità montane, istituzione dell’Agenzia della mobilità piemontese, contratti di servizio, gare, tariffe, controlli, sanzioni e finanziamento tramite fondo regionale. Molte disposizioni transitorie riguardano scadenze già concluse (2000-2005 e 2002), quindi oggi risultano in larga parte superate.
Disciplina del trasporto pubblico locale in Piemonte
Disciplina del trasporto pubblico locale in Piemonte
La legge regionale del Piemonte definisce l’assetto del trasporto pubblico locale in attuazione del d.lgs. 422/1997. Il provvedimento organizza funzioni, programmazione, affidamenti, tariffe, controlli, sanzioni e risorse, con riferimento esclusivo al territorio regionale piemontese.
Finalità e principi generali
La disciplina mira a promuovere uno sviluppo economico e sociale equilibrato, migliorare l’accessibilità del territorio, favorire la concorrenza nella gestione dei servizi, elevare la qualità ambientale e la sicurezza e incentivare modalità di mobilità sostenibile. Tra gli obiettivi rientrano anche la promozione della bicicletta e di varie forme di mobilità condivisa, nonché la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del settore.
Assetto del sistema di trasporto pubblico locale
Il sistema è articolato in reti e servizi regionali, provinciali, urbani e in servizi integrativi o sostitutivi per aree a bassa densità o a domanda debole. Tutti i servizi devono essere progressivamente adeguati alle esigenze delle persone con ridotta capacità motoria. La legge definisce anche le infrastrutture di supporto, individuate soprattutto nei nodi di interscambio e nelle fermate dei servizi automobilistici.
Servizi minimi, qualità e servizi aggiuntivi
I servizi minimi, finanziati a carico del bilancio regionale, sono determinati secondo i criteri del d.lgs. 422/1997 e devono garantire integrazione tra reti e modi di trasporto, pendolarismo scolastico e lavorativo, accesso ai servizi pubblici e sociali, riduzione di congestione e inquinamento e trasporto delle persone con disabilità. Gli enti locali possono proporre servizi aggiuntivi, con oneri a proprio carico, previa verifica dell’Agenzia della mobilità piemontese circa la non sovrapposizione con altri servizi programmati. I parametri di qualità confluiscono nelle carte dei servizi, che fanno parte dei programmi triennali e dei contratti di servizio.
Funzioni della Regione e strumenti di programmazione
La Regione esercita indirizzo, promozione, coordinamento e controllo del sistema, programma la rete e i servizi regionali e amministra i servizi ferroviari regionali e locali, nonché quelli aerei, elicotteristici e lacuali del lago Maggiore. Gli strumenti centrali sono il Piano regionale della mobilità e dei trasporti e il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, accompagnati da piani di settore e programmi attuativi.
Funzioni di province, comuni e comunità montane
Le province programmano e amministrano le reti e i servizi provinciali, oltre a svolgere altre funzioni delegate, tra cui la programmazione del servizio regionale su gomma, i servizi urbani nei comuni sotto i 30.000 abitanti, i servizi in aree a domanda debole, le autostazioni e alcune autorizzazioni nel noleggio con conducente. I comuni gestiscono i servizi urbani, i piani urbani del traffico e i programmi triennali del trasporto urbano; nelle conurbazioni tali funzioni spettano al comune capofila. Le comunità montane o i comuni associati organizzano i servizi nelle aree a domanda debole e possono ricorrere a modalità flessibili, anche con scuolabus per finalità sociali, se compatibili con il trasporto scolastico.
Agenzia della mobilità piemontese
La legge istituisce l’Agenzia della mobilità piemontese come consorzio tra Regione ed enti locali, con funzione di coordinamento delle politiche di mobilità e di gestione associata delle competenze in materia di trasporto pubblico locale. L’Agenzia cura la programmazione integrata, l’attuazione della programmazione e l’amministrazione dei servizi degli enti aderenti; i soggetti obbligatoriamente consorziati dovevano aderire entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto adottato dalla Giunta regionale.
Gestione delle infrastrutture e dei servizi
La Giunta regionale può promuovere società, anche partecipate indirettamente, cui conferire infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali al servizio, nonché società pubbliche cui affidare la gestione del trasporto pubblico di interesse regionale.
Accordi di programma e riparto delle risorse
La Regione stipula accordi di programma triennali con il Ministero dei trasporti e con l’Agenzia per finanziare investimenti e servizi minimi; le province stipulano accordi analoghi con comuni, comunità montane e unioni di comuni per i servizi urbani dei comuni sotto i 30.000 abitanti e per le aree a domanda debole. In caso di mancata stipula entro i termini, la Regione può assegnare solo le risorse per i servizi minimi prioritari e, persistendo l’inadempimento, può esercitare le funzioni delegate.
Contratti di servizio e affidamenti
I contratti di servizio regolano l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e hanno durata ordinaria di sei anni; per il ferroviario la durata minima è di sei anni rinnovabili di altri sei. I contratti devono contenere condizioni economiche, tariffe, modalità di modifica e revisione, garanzie, obblighi di contabilità separata, dati per il monitoraggio, penali, piani di investimento e regole per il subaffidamento. Gli affidamenti avvengono tramite gare pubbliche o altre forme ammesse dalla normativa; la legge disciplina anche subentro, assenza di indennizzi e trasferimento del personale.
Tariffe, agevolazioni e promozione dell’utenza
La Giunta regionale definisce la politica tariffaria, in coerenza con l’integrazione tra i sistemi di trasporto e con i criteri di efficienza economica. Le tariffe devono essere omogenee sullo stesso tragitto e i contratti di servizio devono prevedere eventuali revisioni tariffarie. Sono disciplinate agevolazioni tariffarie, con oneri a carico della Regione o degli enti locali secondo i casi, e sono vietati titoli di viaggio gratuiti. La legge prevede anche misure di promozione dell’utenza, informazione integrata e servizi di infomobilità.
Controlli, monitoraggio e osservatorio
La Regione esercita controllo, vigilanza e monitoraggio tramite personale incaricato e, insieme agli enti affidanti e all’Agenzia, raccoglie i dati tecnici, economici e amministrativi necessari. È istituito l’Osservatorio regionale della mobilità, che elabora indicatori di efficacia, efficienza e qualità e trasmette una relazione annuale alla Giunta e al Consiglio.
Sanzioni per gestori e utenti
La legge prevede sanzioni amministrative per i gestori che omettano di fornire dati o impediscano i controlli, e per gli utenti privi di titolo di viaggio o inadempienti agli obblighi di validazione. Sono previste anche regolarizzazioni a bordo o entro brevi termini, sanzioni per talune violazioni ferroviarie e corsi di idoneità per il personale incaricato dei controlli.
Risorse finanziarie e fondi
Il finanziamento del sistema avviene tramite il Fondo regionale trasporti e i fondi trasporti degli enti locali, articolati per tipologie di spesa: esercizio, investimenti, rinnovo del materiale rotabile, servizi minimi, accessibilità per disabili e funzionamento dell’Osservatorio. La legge stabilisce anche criteri di riparto e una quota minima destinata all’accessibilità e alla promozione.
Regime transitorio, trasformazioni aziendali e abrogazioni
La disciplina transitoria prevedeva, soprattutto per il periodo 2000-2005, affidamenti, proroghe e trasformazioni societarie delle aziende pubbliche per favorire l’uscita dagli assetti monopolistici. Poiché molte scadenze sono ormai trascorse, tali norme risultano oggi sostanzialmente superate. La legge contiene inoltre disposizioni sulla regionalizzazione della gestione dei laghi e abroga numerose precedenti norme regionali in materia di trasporti.
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