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Legge

L.R. Piemonte 5/2000

"Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" ".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 5/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 sugli interventi per lo sviluppo e la rivitalizzazione dei territori turistici. Prevede la possibilità di una struttura esterna di supporto alla Direzione turismo, elimina il riferimento a società miste o consorzi pubblici prevalenti e istituisce uno specifico capitolo di spesa per tale struttura, nell’ambito delle risorse già previste.

Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi per lo sviluppo turistico

Modifiche alla disciplina sugli interventi per lo sviluppo turistico

La legge regionale interviene sulla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4, che disciplina gli interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici. Le modifiche riguardano l’organizzazione di supporto, i soggetti attuatori e la copertura finanziaria delle attività connesse.

Struttura esterna di supporto alla Direzione turismo

Per i progetti previsti dalla disciplina regionale, la Giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione competente in materia di turismo. Tale struttura svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica delle strutture realizzate e da realizzare nell’ambito dei progetti richiamati.

Soggetti coinvolti negli interventi

Viene eliminato il riferimento alle “società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica” tra i soggetti richiamati dalla normativa originaria. Il testo risultante non riproduce quel vincolo, con conseguente aggiornamento del quadro dei soggetti considerati dalla legge regionale di base.

Aspetti finanziari

Per finanziare le spese connesse alla costituzione della struttura esterna di cui all’articolo 5, è istituito un apposito capitolo di bilancio denominato “Spese per la costituzione della struttura esterna di cui all’articolo 5”. La previsione opera comunque nell’ambito della dotazione già indicata dal comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000.

Ambito temporale ed efficacia

Il provvedimento ha natura modificativa e si applica nell’ordinamento regionale a decorrere dalla sua entrata in vigore, incidendo sulla disciplina dei progetti turistici della legge regionale n. 4 del 2000. Non contiene termini di durata o limiti temporali specifici per le modifiche introdotte.

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