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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16303/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva confermato la possibilità per Francesco Gallo di cucinare fuori dalle fasce orarie previste dall'ordine di servizio del 12 novembre 2018 (fascie: dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 18). Il Ministero contesta la decisione sostenendo che la limitazione riguarda solo l'attività di cottura e non il riscaldamento, e che la differenziazione di trattamento rispetto ai detenuti comuni è giustificata dalle peculiari esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto (assenza di circuito media sicurezza, presenza di sezione "nuovi giunti" che svolge lavori anche nella sezione 41-bis, esigenze di evitare concentrazione di fumi/odori), ragioni tali da rendere legittimo il potere discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria nell'individuazione di fasce orarie.

La decisione

Il giudice (Corte suprema nella decisione qui descritta) ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse applicato correttamente i principi fissati nella precedente sentenza rescindente (n. 33920/2021): in particolare il Tribunale aveva errato nel ritenere che la disciplina impedisse in toto l'uso dei fornelli e non avesse valutato adeguatamente la differenza tra cottura e riscaldamento; inoltre non aveva compiuto una verifica concreta e motivata circa la giustificazione organizzativa e di sicurezza che potesse legittimare la differenziazione di trattamento per i detenuti 41-bis rispetto ai detenuti comuni. Per queste ragioni la decisione impugnata è stata annullata e il giudice di merito è stato rinviato a pronunciarsi nuovamente tenendo conto dei criteri e degli oneri probatori indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 230 del 2000, art. 36, lett. b)

    Riconosce la potestà dell'Amministrazione penitenziaria di disciplinare gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta; tale potere è discrezionale ma va esercitato senza modalità manifestamente irragionevoli e con motivazione concreta in caso di limitazioni.

  • D.P.R. n. 230 del 2000, art. 13, comma 4

    Consente, nella camera detentiva, il riscaldamento di liquidi e cibi già cotti e la preparazione di cibi di facile e rapido approntamento; la regolazione delle fasce orarie per la cottura deve contemperare questo diritto con le esigenze organizzative interne.

  • Ordine di servizio dell'Amministrazione penitenziaria del 12 novembre 2018

    fasce orarie per la cottura: dalle ore 11 alle ore 13; dalle ore 16.30 alle ore 18

    Atto organizzativo che limita l'attività di cottura a determinate fasce orarie; la Corte ha sottolineato che detta limitazione riguarda la cottura e non il riscaldamento e pertanto la sua incidenza sui diritti va valutata concretamente.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 33920 del 15/07/2021

    Sentenza rescindente che aveva già annullato la decisione di merito precedente, affermando che la regolamentazione degli orari per la cottura può rappresentare un esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa ma richiede motivazione concreta quando comporti differenziazioni rispetto a detenuti in circuito ordinario; la Corte ha rimesso al giudice di merito l'onere di verificare se la diversificazione sia effettivamente giustificata da esigenze dell'istituto.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2018

    Richiamata per il principio che l'interno detentivo può prevedere limiti nell'esercizio di alcune attività purché giustificati e proporzionati; la regolamentazione deve bilanciare tutela della salute, ordine e possibilità di fruire di specifiche attività da parte dei detenuti.

Massime di principio

  • La disciplina amministrativa degli orari per la cottura nei reparti detentivi rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, ma ogni limitazione deve essere motivata concretamente e non può risultare manifestamente irragionevole o discriminatoria.
  • Va sempre distinto tra 'cottura' e 'riscaldamento' ai fini della valutazione della compressione dei diritti: il divieto o la limitazione della sola cottura può avere impatto minore e richiede una verifica specifica della effettiva incidenza sul diritto alimentare del detenuto.
  • La diversificazione di trattamento tra detenuti 41-bis e detenuti comuni può essere giustificata da concrete esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto, ma l'Amministrazione deve documentare tali esigenze e il giudice di merito deve valutarne la proporzionalità in modo motivato.
  • Il giudice chiamato a verificare la legittimità di provvedimenti amministrativi che incidono su diritti dei detenuti deve esaminare i fatti concreti dell'istituto (es. presenza di sezioni, numero di detenuti, condivisione di spazi, orari di attività) e non limitarsi a considerazioni astratte.
  • In caso di differenze tra regolamenti di reparto, l'onere probatorio circa la necessità organizzativa delle restrizioni ricade sull'Amministrazione penitenziaria; mancanza di adeguata motivazione può determinare annullamento con rinvio.

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