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Circolare

Circolare numero 52 del 2-3-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare introduce alcune semplificazioni per le Sedi periferiche nell'accertare la pagabilità dei rimborsi dei saldi passivi e delle note di rettifica a credito delle aziende. Vengono indicati tre controlli essenziali: correntezza contributiva dal 1° gennaio 1986, verifica di eventuali partite creditorie dell'Istituto non ancora regolarizzate e accertamento della presentazione e definizione di eventuali domande di condono per i periodi anteriori a novembre 1987. Le stesse regole valgono anche per l'arretrato dei rimborsi relativi a periodi dal gennaio 1986 in poi, mentre per i periodi anteriori restano ferme le disposizioni amministrative previgenti. La circolare segnala inoltre l'introduzione di una futura procedura automatizzata per il calcolo degli interessi sui rimborsi ritardati e chiarisce che tali interessi non sono soggetti a ritenuta d'acconto.

Semplificazioni per l'accertamento della pagabilità dei rimborsi dei saldi passivi e delle note di rettifica a credito

Semplificazioni per l'accertamento della pagabilità dei rimborsi contributivi

La circolare interviene nell'ambito delle iniziative di normalizzazione del lavoro nell'area della riscossione contributi, introducendo criteri semplificati per le Sedi periferiche nella verifica della pagabilità dei rimborsi dei saldi passivi e delle note di rettifica a credito delle aziende. L'obiettivo è rendere più uniforme l'istruttoria, individuando controlli minimi e regole temporali di riferimento.

Verifiche da effettuare sulle aziende

Per stabilire la pagabilità del rimborso, le Sedi devono svolgere tre controlli principali:

  • esaminare la correntezza contributiva dell'azienda limitatamente ai periodi dal 1° gennaio 1986, verificando l'assenza di periodi scoperti di contribuzione oppure la presenza di scoperture giustificate da sospensione o interruzione dell'attività aziendale o dallo svolgimento di attività senza lavoratori dipendenti;
  • consultare l'archivio recupero crediti per accertare eventuali partite creditorie dell'Istituto ancora non regolarizzate;
  • per le denunce riferite a periodi anteriori al novembre 1987, verificare l'eventuale presentazione e l'avvenuta definizione di una domanda di condono da parte dell'azienda.

Ambito di applicazione temporale

I criteri sopra indicati valgono anche per la definizione di eventuali situazioni di arretrato relative al rimborso dei saldi passivi riferiti a periodi dal gennaio 1986 in poi. Per i rimborsi connessi a denunce di competenza anteriore al 1986, continuano invece ad applicarsi le disposizioni amministrative vigenti prima della circolare.

Interessi sui rimborsi ritardati

La circolare segnala che è in corso la predisposizione di una procedura automatizzata per il calcolo degli interessi sui saldi passivi rimborsati in ritardo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 29 febbraio 1980, n. 33. Precisa inoltre che tali interessi, corrisposti in vigenza del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, non sono soggetti a ritenuta fiscale d'acconto, indipendentemente dalla natura del datore di lavoro, in base all'art. 41, lett. h).

Superamento di precedenti indicazioni

Con tale chiarimento risultano superate le indicazioni contenute nelle circolari n. 702 RCV-n.255 B del 24 ottobre 1981 e n. 707 RCV-n.257 B del 30 dicembre 1981, che distinguevaNo il regime in funzione della natura del datore di lavoro.

Punti principali

Semplificazioni per l'accertamento della pagabilità

Le unita' periferiche devono adottare semplificazioni nella verifica della pagabilità dei rimborsi relativi ai saldi passivi delle denunce contributive aziendali e alle note di rettifica a credito, limitando l'istruttoria ad alcuni controlli essenziali.

Controllo della correntezza contributiva dal 1° gennaio 1986

Le Sedi devono verificare la correntezza contributiva dell'azienda dal 1° gennaio 1986, accertando che non vi siano periodi scoperti di contribuzione oppure che eventuali scoperture siano giustificate da sospensione o interruzione dell'attività aziendale, o dallo svolgimento di attività senza lavoratori dipendenti.

Verifica dell'archivio recupero crediti

Occorre consultare l'archivio recupero crediti per individuare eventuali partite creditorie dell'Istituto non ancora regolarizzate, che incidano sulla definizione della pagabilità del rimborso.

Accertamento delle domande di condono per periodi anteriori a novembre 1987

Per le denunce relative a periodi anteriori al novembre 1987, le Sedi devono verificare se l'azienda abbia presentato domanda di condono e se tale domanda sia stata già definita.

Applicazione anche all'arretrato e limiti temporali

I criteri indicati si applicano anche alla definizione di eventuali situazioni di arretrato concernenti il rimborso dei saldi passivi riferiti a periodi da gennaio 1986 in poi. Per i saldi relativi a denunce di competenza anteriore al 1986 restano valide le disposizioni amministrative precedentemente vigenti.

Interessi sui rimborsi ritardati e regime fiscale

È in corso di predisposizione una procedura automatizzata per il calcolo degli interessi sui saldi passivi rimborsati in ritardo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 29 febbraio 1980, n. 33. Gli interessi, corrisposti in vigenza del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, non sono soggetti a ritenuta fiscale d'acconto, a prescindere dalla natura del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41, lett. h), superando le precedenti indicazioni delle circolari n. 702 RCV-n.255 B del 24 ottobre 1981 e n. 707 RCV-n.257 B del 30 dicembre 1981.

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