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Circolare

Circolare numero 50 del 28-2-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le regole sulla rappresentanza legale delle sedi periferiche INPS e sulla sottoscrizione degli ordinativi di pagamento, alla luce della modifica dell'art. 2 del D.P.R. n. 639/1970 operata dalla legge n. 88/1989. Viene riconosciuta ai dirigenti delle SAP e delle sedi regionali una delega del Presidente per la gestione dei rapporti con banche, poste e Banca d'Italia, nonché per le firme congiunte sui c/c e sulle contabilità speciali. Sono disciplinate anche le comunicazioni agli enti collettori, la nomina dei funzionari sostituti, la regolarizzazione delle posizioni pregresse delle ex sedi zonali e la conferma che restano ferme le modalità di autorizzazione di condizioni e compensi degli enti collettori.

Deleghe ai dirigenti periferici INPS per rappresentanza e firme di traenza

Deleghe e firme di traenza per le sedi periferiche INPS

La circolare aggiorna la disciplina interna relativa alla rappresentanza legale delle strutture periferiche INPS e alla sottoscrizione degli ordinativi di pagamento, tenendo conto della modifica normativa introdotta dalla legge 9 marzo 1989, n. 88. L'obiettivo è rendere effettiva l'autonomia funzionale e contabile delle SAP e delle sedi regionali, disciplinando in modo uniforme i rapporti con banche, poste e Banca d'Italia.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la precedente circolare n. 808 Rg. del 17 ottobre 1985, con cui erano state dettate le norme per la sottoscrizione degli ordinativi di pagamento ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696. In quella sede era anche stato ribadito che la rappresentanza legale dell'Istituto verso gli enti incaricati dei pagamenti e delle riscossioni veniva delegata ai dirigenti delle sedi provinciali mediante atto del Presidente, in applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

Successivamente, l'art. 2 del D.P.R. n. 639/1970 è stato modificato dall'art. 3 della legge n. 88/1989, che consente al Presidente di delegare la rappresentanza legale dell'Ente, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, a tutti i dirigenti periferici. Tale innovazione permette di attuare pienamente le delibere consiliari che riconoscono la piena autonomia funzionale e contabile delle SAP e delle sedi regionali.

Deleghe di rappresentanza per rapporti bancari, postali e servizi connessi

A decorrere dal ricevimento della circolare, ai dirigenti delle SAP, incluse le ex sedi zonali, e ai dirigenti delle sedi regionali nominati dopo tale data, viene rilasciata una delega da parte del Presidente per la rappresentanza dell'Istituto in relazione a:

  • apertura, gestione e chiusura di conti correnti;
  • stipula di convenzioni locali in materia di servizi d'incasso e di pagamento;
  • altri servizi bancari e postali necessari al funzionamento della sede.

Il dirigente della sede deve poi comunicare all'ente interessato il nominativo del funzionario designato a sostituirlo, utilizzando la lettera allegata n. 1.

Firme di traenza sui mandati di pagamento e sui conti

La Direzione Generale invia, come di consueto, la delega all'ente collettore con apposita lettera e, contestualmente, accerta il nominativo del dirigente della sede abilitato, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 696/1979, a sottoscrivere i mandati di pagamento congiuntamente al funzionario preposto all'area contabile.

La sede deve inoltre comunicare all'ente interessato:

  • il nominativo del funzionario preposto all'area contabile;
  • i nominativi dei rispettivi sostituti;
  • la suddivisione dei funzionari tra area direzione e area contabile;
  • il vincolo della firma congiunta, secondo il sistema della firma abbinata tra i due gruppi.

L'allegato n. 1 precisa il contenuto della comunicazione alla banca: il dirigente indica il funzionario che lo sostituisce e i funzionari autorizzati alla traenza sul conto, i quali possono operare solo congiuntamente, mediante firma abbinata di un nominativo del primo gruppo con uno del secondo gruppo.

Adempimenti richiesti ai nuovi dirigenti di sede

La circolare ribadisce che il dirigente nominato alla direzione di una sede, non appena assunto l'incarico, deve inviare alla Direzione Generale - Servizio Ragioneria - Rep. VI una lettera con cui chiede:

  • il rilascio della delega a rappresentare l'Istituto;
  • l'accreditamento della firma di traenza.

Alla lettera devono essere allegati:

  • l'elenco delle banche e relativi indirizzi, compresa la Banca d'Italia, con cui la sede intrattiene rapporti di conto;
  • l'elenco di tutti i conti correnti postali accesi alla sede.

Regolarizzazione delle posizioni pregresse delle ex sedi zonali

Per le ex sedi zonali, la circolare richiede di trasmettere alla Direzione Generale:

  • l'elenco delle banche e dei conti correnti postali, secondo quanto già chiarito;
  • gli estremi della lettera con cui è stato conferito l'incarico di dirigere la sede.

Ricevuta la comunicazione, la Direzione Generale provvede ad accreditare presso gli enti interessati la firma del dirigente, che da quel momento opera nei loro confronti in piena autonomia. Una copia della lettera viene inviata anche al dirigente della ex sede provinciale, al quale cessano contestualmente le incombenze connesse alla materia.

Rapporti con Poste e Banca d'Italia

Le innovazioni introdotte vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione delle Poste e della Banca d'Italia. In particolare, per le future nomine:

  • l'INPS trasmette al dirigente della sede la delega del Presidente;
  • il dirigente rappresenta l'Istituto per i rapporti relativi all'apertura, gestione e chiusura dei conti correnti postali o delle contabilità speciali;
  • viene comunicata l'abilitazione alla traenza ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 696/1979 con firma congiunta del funzionario preposto all'area contabile;
  • successivamente il dirigente provvede al deposito delle firme dei titolari e dei rispettivi sostituti.

Per i dirigenti che già dirigono una ex sede zonale, al fine di non creare turbative al normale svolgimento del lavoro, restano confermate provvisoriamente le persone attualmente abilitate alla firma di traenza, in attesa della comunicazione formale del nominativo del nuovo dirigente all'ufficio competente.

Condizioni economiche e autorizzazioni degli enti collettori

La circolare precisa che non vi sono innovazioni quanto alla pattuizione delle condizioni e dei compensi da riconoscere agli enti collettori. Anche le banche locali, per essere coinvolte, devono essere autorizzate dalla Direzione scrivente.

Le eventuali proposte formulate direttamente alle sedi devono essere trasmesse alla Direzione Generale tramite la sede regionale, corredate di tutte le notizie utili per una compiuta valutazione.

Punti principali

Aggiornamento normativo e ampliamento della delega

La circolare richiama la precedente disciplina sulle firme degli ordinativi di pagamento e chiarisce che, dopo la modifica dell'art. 2 del D.P.R. n. 639/1970 ad opera dell'art. 3 della legge n. 88/1989, il Presidente può delegare la rappresentanza legale dell'Ente, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, a tutti i dirigenti periferici. Questo consente di dare piena attuazione alle delibere consiliari che attribuiscono autonomia funzionale e contabile alle SAP e alle sedi regionali.

Deleghe per rapporti bancari, postali e di tesoreria

Dal ricevimento della circolare, ai dirigenti delle SAP, comprese le ex sedi zonali, e ai dirigenti delle sedi regionali nominati successivamente, viene rilasciata una delega presidenziale per la rappresentanza nei rapporti connessi ad apertura, gestione e chiusura dei conti correnti, stipula di convenzioni locali per servizi di incasso e pagamento e altri servizi bancari e postali necessari alla sede. La circolare prevede anche la comunicazione agli enti interessati del nominativo del funzionario che sostituisce il dirigente.

Firma congiunta sui mandati di pagamento

La Direzione Generale accerta presso l'ente collettore il nominativo del dirigente abilitato alla sottoscrizione dei mandati di pagamento ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 696/1979, con firma congiunta del funzionario preposto all'area contabile. La sede deve inoltre comunicare all'ente il nominativo del funzionario preposto all'area contabile e dei relativi sostituti, distinti per area direzione e area contabile, sempre nel rispetto del vincolo della firma abbinata.

Obblighi del nuovo dirigente di sede

Il dirigente appena nominato deve trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Ragioneria - Rep. VI una lettera con cui chiede il rilascio della delega a rappresentare l'Istituto e l'accreditamento della firma di traenza. Alla lettera devono essere allegati l'elenco delle banche con i relativi indirizzi, compresa la Banca d'Italia, con cui la sede intrattiene rapporti di conto, e l'elenco di tutti i conti correnti postali accesi alla sede.

Regolarizzazione delle posizioni pregresse delle ex sedi zonali

Per le ex sedi zonali si richiede la trasmissione dell'elenco delle banche e dei conti correnti postali, nonché degli estremi della lettera di incarico alla direzione della sede. Ricevuta tale comunicazione, la Direzione Generale provvede ad accreditare presso gli enti interessati la firma del dirigente, che da quel momento opera in piena autonomia. Copia della lettera viene inviata anche al dirigente della ex sede provinciale, dal quale cessano contestualmente le incombenze sulla materia.

Comunicazioni a Poste e Banca d'Italia

Le innovazioni vengono comunicate anche all'Amministrazione delle Poste e alla Banca d'Italia tramite gli allegati 2 e 3. Le sedi periferiche dovranno, in prospettiva, gestire in proprio i propri conti correnti postali e le proprie contabilità speciali, con delega del Presidente e firma congiunta del funzionario preposto all'area contabile.

Condizioni e compensi degli enti collettori

Nulla cambia per quanto riguarda la pattuizione delle condizioni e dei compensi da riconoscere agli enti collettori. Anche se si tratta di banche locali, tali enti devono comunque essere autorizzati dalla Direzione scrivente. Eventuali proposte inviate direttamente alle sedi devono essere trasmesse, come di consueto, per il tramite della sede regionale, corredate di tutte le informazioni utili per la valutazione.

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