Circolare numero 54 del 5-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riferisce il parere del Ministero del Lavoro secondo cui il contratto di lavoro part-time non è, in linea generale, compatibile con le figure del viaggiatore e del piazzista. Tali lavoratori svolgono di norma l’attività fuori azienda e spesso anche oltre i limiti di orario ordinari previsti da legge e contratti collettivi; inoltre, la disciplina del part-time presuppone un riferimento preciso all’orario full-time. Di conseguenza, per questi dipendenti le aziende devono effettuare i versamenti contributivi con le regole ordinarie, senza applicare gli istituti propri del lavoro a tempo parziale.
Inapplicabilità del part-time a viaggiatori e piazzisti
Contratti part-time e figure di viaggiatore e piazzista
La circolare comunica l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in merito alla possibilità di instaurare contratti di lavoro a tempo parziale con dipendenti qualificati come viaggiatori e piazzisti. Il parere ministeriale è negativo: l’istituto del part-time è ritenuto, per la sua struttura normativa, difficilmente compatibile con tali figure.
Ambito della questione
Il quesito è stato sollevato da alcune Sedi in relazione all’eventualità di applicare il part-time a lavoratori che svolgono attività di vendita o promozione itinerante. Il Ministero ha risposto con lettera n. 5/25017/70 del 10 gennaio 1990, chiarendo il proprio orientamento interpretativo.
Ragioni dell'incompatibilità
Il Ministero osserva che viaggiatori e piazzisti svolgono normalmente la loro attività non solo al di fuori dell’azienda, ma anche al di fuori dei limiti di orario fissati dalle norme e dai contratti collettivi. Tale modalità di prestazione mal si concilia con il part-time, il quale, secondo la disciplina legislativa richiamata, presuppone un rapporto definito in relazione all’orario ordinario previsto dal contratto collettivo applicabile.
In particolare, la riduzione oraria tipica del part-time assume significato solo se è previamente e precisamente individuato l’orario pieno di riferimento. Per questa ragione il Ministero ritiene difficile configurare un contratto part-time in assenza di un assetto orario pienamente definito per il rapporto full-time.
Richiamo alla logica interpretativa
La circolare richiama anche la medesima impostazione seguita dalla dottrina nel considerare incompatibile il part-time con il lavoro a domicilio. Tale criterio viene esteso alle figure in esame, rafforzando la conclusione di non applicabilità del lavoro a tempo parziale a viaggiatori e piazzisti.
Conseguenze per le aziende
Per questi lavoratori, le aziende devono effettuare i versamenti contributivi secondo le regole ordinarie. Non si applicano, dunque, i particolari istituti previsti per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale.
Trasmissione della circolare
Il testo segnala infine che la circolare viene trasmessa via terminale nelle more della stampa e della composizione tipografica, al fine di consentirne l’immediata conoscenza e applicazione.
Punti principali
Parere del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpellato sul tema, con lettera n. 5/25017/70 del 10 gennaio 1990, ha espresso l’avviso che l’istituto del part-time difficilmente possa comprendere le figure dei viaggiatori e piazzisti.
Ragioni della non compatibilità
Secondo il Ministero, viaggiatori e piazzisti prestano normalmente attività fuori dall’azienda e spesso anche oltre i limiti di orario fissati dalla normativa e dai contratti collettivi. La disciplina del part-time richiama costantemente l’orario ordinario del tempo pieno, rendendo necessaria una previa e precisa determinazione del rapporto full-time di riferimento.
Richiamo alla ratio dell'istituto
La circolare richiama anche la logica seguita in dottrina per escludere la compatibilità tra part-time e lavoro a domicilio, applicandola per analogia alle fattispecie di viaggiatori e piazzisti.
Effetti contributivi e operativi
Per i viaggiatori e piazzisti le aziende devono quindi continuare ad applicare le norme comuni in materia contributiva. Non trovano applicazione i particolari istituti previsti per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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