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Circolare

Circolare numero 55 del 5-3-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aumento delle aliquote contributive dei Fondi di previdenza per i lavoratori elettrici e telefonici, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, e indica le nuove misure complessive dovute da datori di lavoro e lavoratori. Definisce inoltre la contribuzione per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, distingue i trattamenti per diverse categorie di assunzione e chiarisce l’applicazione delle agevolazioni per i lavoratori provenienti dal settore siderurgico. Infine, fornisce istruzioni operative per il versamento corrente e per la regolarizzazione o il recupero delle differenze contributive relative al 1989, tramite denuncia DM 10 da presentare entro il 20 aprile 1990, con specifici codici e modalità di esposizione.

Variazioni delle aliquote contributive e istruzioni operative per i Fondi di previdenza elettrici e telefonici

Variazioni delle aliquote contributive e istruzioni per i Fondi di previdenza elettrici e telefonici

La circolare disciplina l’adeguamento delle aliquote contributive dei Fondi di previdenza per i lavoratori elettrici e telefonici e fornisce le istruzioni operative per il versamento corrente, la regolarizzazione delle differenze pregresse e il recupero delle agevolazioni contributive previste per specifiche assunzioni. Il documento è rilevante per le aziende del settore elettrico e telefonico e per gli operatori che gestiscono gli adempimenti contributivi verso i relativi fondi speciali.

Aumento delle aliquote contributive

Sulla base dei decreti del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1990, vengono elevate le aliquote contributive nei Fondi di previdenza per i lavoratori elettrici e telefonici. L’intervento risponde alla necessità di coprire il maggior onere derivante dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale, ai sensi del D.P.C.M. 9 dicembre 1988, n. 525, rispetto agli aumenti determinati dal meccanismo di indicizzazione richiamato dalla circolare.

L’incremento decorre dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989 ed è stabilito nella misura:

  • dello 0,41% per il Fondo di previdenza elettrici;
  • dello 0,21% per il Fondo di previdenza telefonici; entrambi calcolati sulle retribuzioni imponibili.

Nuove aliquote complessive per il trattamento di pensione

Per effetto di tali variazioni, le nuove aliquote complessive per il trattamento di pensione risultano pari a:

  • Fondo di previdenza elettrici: 33,06%, di cui 27,25% a carico dei datori di lavoro e 5,81% a carico dei lavoratori;
  • Fondo di previdenza telefonici: 19,21%, di cui 14,31% a carico dei datori di lavoro e 4,90% a carico dei lavoratori.

Di conseguenza, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, le aliquote complessivamente dovute sono:

  • ENEL e aziende elettriche private: 33,16% della retribuzione imponibile, comprensiva dello 0,10% per gli asili nido;
  • aziende telefoniche: 20,36% della retribuzione imponibile, comprensiva dello 0,10% per gli asili nido e dell’1,05% per la GESCAL.

Contribuzione per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro

La circolare richiama quanto già comunicato con la circolare n. 28 del 2 febbraio 1990 in materia di importi dovuti per gli apprendisti e precisa la disciplina applicabile ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro iscritti ai Fondi interessati.

Per il Fondo di previdenza elettrici:

  • per i lavoratori assunti prima del 31 maggio 1988, o successivamente se dipendenti da aziende elettriche private operanti nel Mezzogiorno:
    • dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989: 5,81% a carico dei lavoratori e 2.940 lire settimanali a carico dei datori di lavoro;
    • dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1990: 5,81% a carico dei lavoratori e 3.127 lire settimanali a carico dei datori di lavoro;
  • per i lavoratori assunti dopo il 31 maggio 1988, se dipendenti dall’ENEL o da aziende non operanti nel Mezzogiorno:
    • dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989: 5,81% a carico dei lavoratori e 13,67% a carico dei datori di lavoro, comprensiva dello 0,05% per gli asili nido.

Per il Fondo di previdenza telefonici:

  • per i lavoratori assunti prima del 31 maggio 1988, o successivamente se dipendenti da aziende telefoniche operanti nel Mezzogiorno:
    • dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989: 5,25% a carico dei lavoratori, comprensiva dello 0,35% per la GESCAL, e 2.940 lire settimanali a carico dei datori di lavoro;
    • dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1990: 5,25% a carico dei lavoratori, comprensiva dello 0,35% per la GESCAL, e 3.127 lire settimanali a carico dei datori di lavoro;
  • per i lavoratori assunti dopo il 31 maggio 1988, se dipendenti da aziende non operanti nel Mezzogiorno:
    • dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989: 5,25% a carico dei lavoratori, comprensiva dello 0,35% per la GESCAL, e 7,55% a carico dei datori di lavoro, comprensiva dello 0,05% per gli asili nido e dello 0,35% per la GESCAL.

Agevolazioni contributive per lavoratori provenienti dal settore siderurgico

La circolare estende alle aziende elettriche e telefoniche le agevolazioni contributive previste dall’art. 3 del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico.

Viene richiamato che la disciplina generale e i criteri applicativi sono stati già forniti con la circolare n. 260 dell’11 dicembre 1989. In questa sede si ribadisce che la contribuzione dovuta per i Fondi interessati è la seguente:

  • a carico dei datori di lavoro: 2.940 lire settimanali dal 1 gennaio 1989 e 3.127 lire settimanali dal 1 gennaio 1990;
  • a carico dei lavoratori:
    • iscritti al Fondo elettrici: 5,81% delle retribuzioni imponibili;
    • iscritti al Fondo telefonici: 5,25% delle retribuzioni imponibili.

Istruzioni operative per i contributi correnti

Le aziende elettriche e telefoniche devono versare, con la denuncia DM 10 relativa al mese di marzo 1990 da presentare entro il 20 aprile 1990, i contributi dovuti dal 1 gennaio 1990 ai rispettivi Fondi di previdenza nelle nuove misure.

Per i dipendenti ai quali spettano le agevolazioni dell’art. 3 del D.L. 120/89, la circolare dispone che:

  • la contribuzione percentuale a carico dei lavoratori vada esposta nei quadri B-C del mod. DM 10/2-89 con il codice di nuova istituzione X550, preceduto dalla dicitura "FP D.L. 120/89"; deve essere indicato l’ammontare delle retribuzioni imponibili relative al trimestre, senza compilare le caselle relative a numero dipendenti e giornate;
  • i contributi fissi settimanali a carico del datore di lavoro vadano esposti con il codice di nuova istituzione X162, preceduto dalla dicitura "F.P. D.L. 120/89"; non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, giornate e retribuzioni.

Regolarizzazione delle differenze contributive per il 1989

Per le differenze contributive dovute per il 1989 in conseguenza delle nuove aliquote, le aziende devono utilizzare la denuncia DM 10 relativa al mese di marzo 1990, da presentare entro il 20 aprile 1990.

Le differenze vanno esposte nei quadri BC del mod. DM 10/2-89 con la dicitura "DIFF. F.P. 1989" e con i seguenti codici:

  • X141 per le differenze dovute al Fondo di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private;
  • X161 per le differenze dovute al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

La regolarizzazione eseguita entro il 20 aprile 1990 non comporta oneri accessori. Se effettuata successivamente, deve avvenire mediante la procedura DM 10/V con applicazione delle somme aggiuntive previste dall’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 48/1988.

Recupero delle differenze contributive connesse alle agevolazioni D.L. 120/89

Per l’eventuale recupero, con riferimento all’anno 1989, delle differenze di contribuzione a carico del datore di lavoro derivanti dalle agevolazioni previste dall’art. 3 del D.L. 120/89, le aziende devono ancora utilizzare la denuncia DM 10 di marzo 1990 entro il 20 aprile 1990.

Gli importi a credito vanno esposti nel quadro D del mod. DM 10/2 con la dicitura "REC. F.P. D.L. 120/89" e con i codici:

  • L168 per il recupero delle differenze versate al Fondo di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private;
  • L169 per il recupero delle differenze versate al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Le sedi sono incaricate di portare le istruzioni a conoscenza delle aziende interessate tramite i consueti canali di informazione.

Punti principali

Aumento delle aliquote contributive dei Fondi speciali

In attuazione della normativa richiamata, sono elevate le aliquote contributive per far fronte al maggior onere degli aumenti delle pensioni per dinamica salariale. L’incremento decorre dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989 ed è pari allo 0,41% per il Fondo di previdenza elettrici e allo 0,21% per il Fondo di previdenza telefonici, calcolato sulle retribuzioni imponibili.

Nuove aliquote complessive per il trattamento di pensione

Per il Fondo di previdenza elettrici l’aliquota complessiva sale al 33,06%, di cui 27,25% a carico dei datori di lavoro e 5,81% a carico dei lavoratori. Per il Fondo di previdenza telefonici l’aliquota complessiva è pari al 19,21%, di cui 14,31% a carico dei datori di lavoro e 4,90% a carico dei lavoratori. Conseguentemente, dal 1 gennaio 1989, le aliquote complessivamente dovute risultano pari al 33,16% per ENEL e aziende elettriche private e al 20,36% per le aziende telefoniche, comprensive delle quote per asili nido e, per le aziende telefoniche, della quota GESCAL.

Contribuzione per i lavoratori con contratto di formazione e lavoro

La circolare raccorda le nuove aliquote con gli importi già comunicati per gli apprendisti e specifica la contribuzione dovuta per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro iscritti ai Fondi. Per il Fondo elettrici e per il Fondo telefonici vengono distinti i lavoratori assunti prima o dopo il 31 maggio 1988 e, per alcune ipotesi, la collocazione o meno nel territorio del Mezzogiorno. Sono indicati contributi percentuali a carico dei lavoratori e contributi fissi settimanali a carico dei datori di lavoro, con importi aggiornati dal 1 gennaio 1989 e dal 1 gennaio 1990.

Agevolazioni contributive per assunzioni dal settore siderurgico

Le agevolazioni previste dall’art. 3 del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, si applicano anche alle aziende elettriche e telefoniche tenute all’iscrizione del personale nei rispettivi Fondi speciali. Per tali lavoratori, la circolare richiama i criteri generali già forniti e riepiloga la contribuzione dovuta: per i datori di lavoro, contributi fissi settimanali di 2.940 lire dal 1 gennaio 1989 e di 3.127 lire dal 1 gennaio 1990; per i lavoratori, 5,81% per il Fondo elettrici e 5,25% per il Fondo telefonici.

Istruzioni operative per i contributi correnti

Le aziende devono versare i contributi dovuti dal 1 gennaio 1990 con la denuncia DM 10 relativa al mese di marzo 1990, da presentare entro il 20 aprile 1990, applicando le istruzioni già impartite. Per i dipendenti agevolati ai sensi del D.L. 120/89, i contributi a carico dei lavoratori vanno esposti nei quadri B-C del mod. DM 10/2-89 con il codice X550 e la dicitura "FP D.L. 120/89"; i contributi fissi settimanali a carico del datore di lavoro vanno esposti con il codice X162 e la medesima dicitura. In tali righi non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, giornate e, per il contributo fisso, retribuzioni.

Regolarizzazione delle differenze contributive per il 1989

Per le differenze contributive derivanti dalle variazioni di aliquota del 1989, le aziende devono usare la denuncia DM 10 di marzo 1990 entro il 20 aprile 1990. Le differenze vanno esposte nei quadri BC del mod. DM 10/2-89 con la dicitura "DIFF. F.P. 1989" e i codici X141 per il Fondo elettrici e X161 per il Fondo telefonici. La regolarizzazione entro il termine indicato non comporta oneri accessori; oltre tale data si applica la procedura DM 10/V con le somme aggiuntive previste dall’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 48/1988.

Recupero delle differenze contributive per agevolazioni D.L. 120/89

Per l’eventuale recupero, con riferimento al 1989, delle differenze di contribuzione a carico del datore di lavoro connesse alle agevolazioni per i lavoratori provenienti dal settore siderurgico, le aziende devono utilizzare la denuncia DM 10 di marzo 1990 entro il 20 aprile 1990. Gli importi a credito vanno indicati nel quadro D del mod. DM 10/2 con la dicitura "REC. F.P. D.L. 120/89" e con i codici L168 per il Fondo elettrici e L169 per il Fondo telefonici.

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