Circolare numero 49 del 28-2-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica le tabelle di reddito da applicare dal 1° gennaio 1990 per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per i soggetti esclusi dall’assegno per il nucleo familiare, in particolare lavoratori autonomi e pensionati delle gestioni speciali. Precisa inoltre l’estensione delle tabelle ai casi di abbandono del coniuge e richiama gli importi 1990 dei limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico. Le Sedi sono invitate a diffondere le istruzioni agli operatori e agli interessati.
Rivalutazione dal 1° gennaio 1990 dei limiti di reddito familiare per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione
Rivalutazione 1990 dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di pensione
La circolare definisce i limiti di reddito familiare da utilizzare dal 1° gennaio 1990 per la cessazione o la riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione nei confronti dei soggetti esclusi dall’assegno per il nucleo familiare. Il provvedimento si fonda sulla rivalutazione annuale legata al tasso d’inflazione programmato e contiene quattro tabelle distinte per le diverse situazioni familiari.
Quadro normativo e criterio di rivalutazione
I limiti di reddito familiare devono essere aggiornati annualmente in base al tasso d’inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. La circolare richiama le precisazioni dei competenti Ministeri secondo cui il tasso da assumere è quello indicato nella relazione previsionale e programmatica relativa all’anno precedente la rivalutazione. Per il 1989 tale tasso è stato fissato al 4%.
Soggetti interessati e ambito applicativo
Le tabelle allegate si applicano ai soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare e, in particolare:
- ai lavoratori autonomi indicati nella circolare, cioè coltivatori diretti, mezzadri e coloni, compartecipanti familiari e piccoli coloni, caratisti, armatori e proprietari-armatori;
- ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche normative in materia di assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione.
Casi di abbandono del coniuge
La circolare chiarisce, in relazione alla circolare n. 1381 G.S. del 18 maggio 1985, che le tabelle degli allegati 2 e 4 si applicano anche ai richiedenti che si trovino nella condizione di abbandonato/a. In questa prospettiva, la tutela prevista per le famiglie monoparentali dall’art. 23, secondo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene estesa anche alla famiglia del coniuge abbandonato.
La pratica deve essere definita tenendo conto delle istruzioni già impartite con la circolare n. 12 del 12 gennaio 1990, in particolare ai punti 2.2, 2.4, 8.1 e 15.1, con riguardo alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare in caso di abbandono.
Tabelle allegate e criteri di differenziazione
Le quattro tabelle allegate disciplinano i casi di cessazione o riduzione della prestazione in base alla composizione del nucleo e alle condizioni soggettive del richiedente.
Allegato 1
È la tabella generale, applicabile alla generalità dei soggetti interessati con esclusione dei casi trattati nelle tabelle 2, 3 e 4. Prevede soglie di reddito familiare oltre le quali cessano:
- tutti gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione;
- il trattamento per il primo figlio e per i genitori a carico e relativi equiparati.
Le soglie variano in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, da 1 persona fino a 7 o più persone.
Allegato 2
È riservato ai soggetti cui si corrispondono assegni familiari o quote di maggiorazione per figli ed equiparati minori e che siano vedovi/e, divorziati/e, legalmente separati/e, abbandonati/e, celibi o nubili. Le soglie risultano incrementate del 10% rispetto alla tabella generale.
Allegato 3
Si applica ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Le soglie risultano incrementate del 50%.
Allegato 4
Riguarda i soggetti che cumulano le condizioni previste dagli allegati 2 e 3, cioè coloro che percepiscono prestazioni per figli ed equiparati minori e si trovano in una delle condizioni di vedovanza, divorzio, separazione legale, celibato/nubilato o abbandono, nonché i nuclei con persone totalmente inabili. Le soglie risultano incrementate del 60%.
Definizione di figli ed equiparati e di genitori equiparati
In tutte le tabelle viene precisato che, ai fini dell’applicazione delle soglie:
- sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge;
- restano esclusi fratelli, sorelle e nipoti;
- sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l’interessato sia stato affidato come esposto;
- restano esclusi nonni e bisnonni.
Casi particolari indicati nelle note
Le note delle tabelle specificano che:
- l’ipotesi della persona sola riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente del nucleo familiare nelle tabelle 1, 3 e 4;
- per l’allegato 2 la stessa ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente del nucleo familiare.
Limiti di reddito mensili già comunicati
La circolare ricorda infine che gli importi dei limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico dei beneficiari, validi per il 1990, erano già stati comunicati con la circolare n. 27 del 1° febbraio 1990.
Adempimenti di diffusione
Le Sedi devono portare le istruzioni a conoscenza:
- delle aziende interessate all’erogazione degli assegni familiari nei confronti di caratisti, armatori e proprietari-armatori;
- degli Enti di Patronato;
- delle Associazioni dei lavoratori interessati.
Importi delle tabelle
Le soglie numeriche riportate negli allegati sono quelle da applicare dal 1° gennaio 1990 e variano per numero di componenti del nucleo familiare e per tipologia di situazione soggettiva. La circolare rinvia integralmente alle quattro tabelle allegate per i valori dettagliati di cessazione o riduzione della prestazione.
Punti principali
Rivalutazione annuale dei limiti di reddito
I limiti di reddito familiare per la cessazione o la riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati ogni anno in base al tasso d’inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per il 1989 il tasso di riferimento indicato è pari al 4%.
Ambito di applicazione delle tabelle 1990
Le tabelle allegate si applicano dal 1° gennaio 1990 ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, cioè ai lavoratori autonomi indicati nella circolare (coltivatori diretti, mezzadri e coloni; compartecipanti familiari e piccoli coloni; caratisti, armatori e proprietari-armatori) e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continuano a valere le norme specifiche sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione di pensione.
Estensione ai casi di abbandono
Si precisa che le tabelle degli allegati 2 e 4 si applicano anche ai richiedenti che si trovino nella condizione di abbandonato/a. La tutela prevista per le famiglie monoparentali dall’art. 23, secondo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene quindi estesa anche alla famiglia del coniuge abbandonato. In tali casi la domanda deve essere trattata secondo le disposizioni richiamate dalla circolare n. 12 del 12 gennaio 1990, punti 2.2, 2.4, 8.1 e 15.1.
Richiamo ad altri limiti di reddito 1990
La circolare ricorda che con la circolare n. 27 del 1° febbraio 1990 sono stati già comunicati gli importi dei limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico dei beneficiari, validi per l’anno 1990.
Diffusione delle istruzioni
Le Sedi sono invitate a informare le aziende interessate all’erogazione degli assegni familiari nei confronti di caratisti, armatori e proprietari-armatori, nonché gli Enti di Patronato e le Associazioni dei lavoratori interessati.
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