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Sentenza

Sentenza del 07/12/2017 n. 29369 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati risultanti da un'agenda extracontabile, ritenendo artificiosa la procedura di emissione differita delle fatture. Erano inoltre contestate sopravvenienze attive prive di documentazione, costi non di competenza o indeducibili, lo storno di ricavi relativi ad asseriti acconti non documentati e, ai fini IVA, operazioni imponibili non dichiarate e un'omessa autofatturazione. La società ha impugnato l'accertamento, deducendo, tra l'altro, acquiescenza dell'Ufficio, duplicazione d'imposta, errata valutazione della documentazione e illegittimità del recupero dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto esclusivamente il quarto motivo, relativo ai costi indeducibili. Poiché il giudice di primo grado aveva riconosciuto che tali importi erano stati successivamente riportati in aumento del risultato dell'esercizio 1999 e l'Agenzia delle Entrate aveva prestato acquiescenza su tale statuizione, la diversa pronuncia della Commissione tributaria regionale è stata dichiarata nulla; la sentenza è stata cassata senza rinvio limitatamente a questo punto. Sono stati invece rigettati tutti gli altri motivi: la documentazione extracontabile poteva costituire elemento presuntivo, non vi era duplicazione tra IVA e imposte sui redditi, non era provato il finanziamento soci né l'effettività degli acconti, e non poteva dichiararsi cessata la materia del contendere per il secondo avviso, essendo ancora pendente il relativo giudizio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76

    La disposizione è stata richiamata dalla contribuente in relazione alla determinazione del reddito per un periodo inferiore all'intero esercizio, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, attuale art. 88

    Le norme sulle sopravvenienze attive e sui finanziamenti soci non si applicano quando il debito per finanziamento soci non sia provato documentalmente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    La disciplina della fatturazione differita non legittima una modalità contabile che renda non individuabili le singole operazioni e impedisca i controlli fiscali.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67

    La norma è stata richiamata dalla contribuente in tema di imputazione dei ricavi, ma il motivo è stato ritenuto non congruente con l'accertamento, fondato sull'assenza di prova di consegne, pagamenti e acconti.

Massime di principio

  • La documentazione extracontabile rinvenuta presso il contribuente può costituire una presunzione valida a sostegno dell'accertamento, anche se la contabilità ufficiale presenta formalmente irregolarità limitate.
  • La fatturazione differita è ammissibile solo se consente di collegare con certezza i documenti alle singole operazioni; una registrazione successiva e non verificabile può essere considerata un artificio contabile.
  • Chi sostiene che un importo rappresenti un finanziamento soci, un acconto o una diversa posta contabile deve fornire documentazione idonea sull'origine, sui pagamenti, sui soggetti coinvolti e sulle operazioni sottostanti.
  • Non vi è duplicazione d'imposta quando il medesimo fatto economico rileva ai fini di tributi diversi, come IVA e imposte sui redditi, ciascuno con un proprio presupposto impositivo.
  • L'acquiescenza dell'Amministrazione a una statuizione favorevole contenuta nella sentenza di primo grado può impedire al giudice d'appello di decidere nuovamente in senso sfavorevole sullo stesso punto.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere autosufficienti, specifici e coerenti con la motivazione impugnata; la sovrapposizione tra violazione di legge, vizio motivazionale ed error in procedendo può condurre all'inammissibilità.

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