Sentenza del 07/12/2017 n. 43 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
CATASTO DEI TERRENI E DEI FABBRICATI - Classamento - Impianti di risalita e funivie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il corretto classamento catastale di una funivia. Si discuteva se l'impianto dovesse essere classificato nella categoria E/1, propria degli immobili e impianti destinati a funzioni di trasporto pubblico, oppure nella categoria D/8, relativa ai fabbricati e locali per esercizi commerciali. Il punto centrale era stabilire se la funivia svolgesse una funzione oggettiva di trasporto pubblico, anche se utilizzata per finalità turistico-ricreative.
La decisione
La sentenza di primo grado, confermata in appello, ha ritenuto legittima la classificazione della funivia in categoria E/1. Sono stati valorizzati: il riconoscimento della natura di trasporto pubblico nell'ambito di un'intesa tra Governo e Regione Valle d'Aosta; il fatto che la funzione di trasporto non dipenda dalle finalità turistico-ricreative degli utenti; la specificità dell'impianto, non collegato ad alcun impianto sciistico; e la sua funzione oggettivamente pubblicistica, inserita in strategie di collegamento internazionale.
Norme richiamate
Categoria catastale E/1
Comprende gli immobili e gli impianti destinati a funzioni di trasporto pubblico. La classificazione è giustificata quando la funzione pubblicistica dell'impianto risulta oggettiva e non dipende esclusivamente dall'uso turistico o commerciale.
Categoria catastale D/8
Riguarda fabbricati e locali per esercizi commerciali. La sentenza ha ritenuto non appropriata tale categoria per una funivia con funzione autonoma di trasporto pubblico e non meramente strumentale a un'attività sciistica o commerciale.
Massime di principio
- Per classificare catastalmente un impianto di risalita occorre considerare la sua funzione oggettiva prevalente, non soltanto le modalità concrete di utilizzo da parte degli utenti.
- La finalità turistica o ricreativa dei viaggiatori non esclude, di per sé, la qualificazione dell'impianto come servizio di trasporto pubblico.
- La categoria E/1 può essere applicata quando l'impianto è riconosciuto o inserito in un sistema di mobilità pubblica, anche mediante atti o intese istituzionali.
- La circostanza che la funivia non serva direttamente impianti sciistici può distinguere l'impianto da strutture aventi prevalente funzione commerciale o ricreativa, normalmente riconducibili alla categoria D/8.
- Nel valutare il classamento rilevano la destinazione strutturale dell'impianto, il suo ruolo nei collegamenti territoriali e il riconoscimento della funzione pubblicistica, più che la natura privata del gestore.
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