Sentenza del 07/12/2017 n. 348 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Tasse automobilistiche - Prescrizione - Triennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. In assenza di atti validi di interruzione della prescrizione entro tale termine, la pretesa non è più esigibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile all'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche e delle relative penalità, dovute dal 1° gennaio 1983 per l'iscrizione di veicoli e autoscafi nei pubblici registri. La questione è stabilire se il diritto alla riscossione si estingua decorso il termine triennale previsto.
Norme richiamate
Disciplina delle tasse automobilistiche applicabile dal 1° gennaio 1983
L'azione dell'Amministrazione Finanziaria ... si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento.
Il termine di prescrizione è triennale e decorre dalla scadenza prevista per il pagamento, non dalla data successiva in cui l'Amministrazione accerta o contesta il mancato versamento.
Massime di principio
- Per le tasse automobilistiche dovute dal 1° gennaio 1983, la pretesa di recupero si prescrive in tre anni calcolati a partire dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere eseguito.
- Un avviso o un atto di riscossione notificato oltre il termine triennale può essere contestato per intervenuta prescrizione, salvo che l'Amministrazione dimostri un valido atto interruttivo notificato tempestivamente.
- La verifica deve concentrarsi sulla data di scadenza del tributo, sulla data di notifica degli atti e sull'eventuale esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
- Il principio riguarda il termine di prescrizione dell'azione di recupero e non elimina l'obbligo originario di pagamento se la pretesa è stata validamente interrotta entro il termine.
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