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Sentenza

Sentenza del 07/12/2017 n. 40 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Accertamento - attività non dichiarate - prova - presunzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un accertamento analitico-induttivo effettuato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 600/1973, fondato sulla presunta esistenza di attività non dichiarate. Il principio affermato è che tale esistenza può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché caratterizzate da gravità, precisione e concordanza. Una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi dotati di tali requisiti, l'onere di dimostrare l'inesistenza delle attività o l'infondatezza della ricostruzione passa al contribuente.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittimo, in linea di principio, l'utilizzo di presunzioni semplici qualificate per fondare l'accertamento di attività non dichiarate e ha affermato la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Dal testo fornito non risultano indicati il dispositivo concreto, l'eventuale annullamento o conferma dell'atto impositivo, né gli estremi completi delle parti; pertanto, l'esito processuale specifico non è determinabile oltre il principio di diritto riportato.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973

    Consente l'accertamento del reddito d'impresa mediante ricostruzione analitico-induttiva quando gli elementi indicati in dichiarazione non risultano attendibili o quando emergono elementi presuntivi idonei a evidenziare componenti reddituali non dichiarate.

  • Cass. civ., Sez. trib., 18 maggio 2012, n. 7871

    Richiamata come precedente secondo cui l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con conseguente trasferimento sul contribuente dell'onere di fornire la prova contraria.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare direttamente ogni attività non dichiarata: può ricorrere a presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • L'inversione dell'onere della prova non opera automaticamente per qualsiasi indizio, ma soltanto quando la ricostruzione presuntiva dell'Amministrazione presenta un adeguato grado di attendibilità e coerenza.
  • Il contribuente, una volta ricevuto un accertamento fondato su presunzioni qualificate, deve contestare specificamente gli elementi presuntivi e fornire una prova contraria concreta, documentata e coerente.
  • In situazioni analoghe, la difesa non dovrebbe limitarsi a negare genericamente l'esistenza di ricavi o attività non dichiarate, ma deve mettere in discussione la gravità, precisione e concordanza degli indizi utilizzati dall'Amministrazione.

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