Sentenza del 07/12/2017 n. 40 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Accertamento - attività non dichiarate - prova - presunzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento analitico-induttivo effettuato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 600/1973, fondato sulla presunta esistenza di attività non dichiarate. Il principio affermato è che tale esistenza può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché caratterizzate da gravità, precisione e concordanza. Una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi dotati di tali requisiti, l'onere di dimostrare l'inesistenza delle attività o l'infondatezza della ricostruzione passa al contribuente.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo, in linea di principio, l'utilizzo di presunzioni semplici qualificate per fondare l'accertamento di attività non dichiarate e ha affermato la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Dal testo fornito non risultano indicati il dispositivo concreto, l'eventuale annullamento o conferma dell'atto impositivo, né gli estremi completi delle parti; pertanto, l'esito processuale specifico non è determinabile oltre il principio di diritto riportato.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973
Consente l'accertamento del reddito d'impresa mediante ricostruzione analitico-induttiva quando gli elementi indicati in dichiarazione non risultano attendibili o quando emergono elementi presuntivi idonei a evidenziare componenti reddituali non dichiarate.
Cass. civ., Sez. trib., 18 maggio 2012, n. 7871
Richiamata come precedente secondo cui l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con conseguente trasferimento sul contribuente dell'onere di fornire la prova contraria.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare direttamente ogni attività non dichiarata: può ricorrere a presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- L'inversione dell'onere della prova non opera automaticamente per qualsiasi indizio, ma soltanto quando la ricostruzione presuntiva dell'Amministrazione presenta un adeguato grado di attendibilità e coerenza.
- Il contribuente, una volta ricevuto un accertamento fondato su presunzioni qualificate, deve contestare specificamente gli elementi presuntivi e fornire una prova contraria concreta, documentata e coerente.
- In situazioni analoghe, la difesa non dovrebbe limitarsi a negare genericamente l'esistenza di ricavi o attività non dichiarate, ma deve mettere in discussione la gravità, precisione e concordanza degli indizi utilizzati dall'Amministrazione.
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