Cassazione Civile, Sentenza n. 5022/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Fontanili avverso la sentenza n. 1011/2017 della Corte d'Appello di Bologna, che aveva accolto l'appello di CO.GE. e, in riforma della sentenza di primo grado, revocato il decreto ingiuntivo n. 977/2004 che ingiungeva a CO.GE. il pagamento di euro 67.885,43. Il ricorso di Fontanili era articolato in cinque motivi ma la 'parte prima' conteneva la riproduzione integrale e pedissequa di numerosi atti processuali (tecnica dell'"assemblaggio").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 3, c.p.c., ritenendo che la pedissequa riproduzione degli atti (assemblaggio) non soddisfa l'onere di una sintetica esposizione dei fatti e viola il principio di autonomia del ricorso per cassazione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità (liquidate in complessivi euro 5.200,00 oltre oneri) e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366 cod. proc. civ. (comma 1, n. 3)
art. 366, 1° co., n. 3, c.p.c.
richiede una sintetica esposizione dei fatti nel primo capo del ricorso per cassazione; la pedissequa riproduzione degli atti processuali (tecnica dell'assemblaggio) è incompatibile con tale requisito e rende il ricorso inammissibile
d.p.r. 30.5.2002 n.115, art.13
art. 13, 1° co. quater e art. 13, 10 co. bis, d.p.r. n.115/2002
prevede l'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della parte soccombente o in caso di specifiche ipotesi; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo in favore dell'Erario se dovuto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre)
Cass. sez. un. 11.4.2012 n.5698; Cass. sez. un. 22.5.2014 n.11308; Cass. 22.2.2016 n.3385; Cass. 24.4.2018 n.10072; Cass. sez. un. 20.2.2020 n.4315
orientamenti consolidati che condannano la tecnica del 'ricorso per assemblaggio', affermano il principio di autonomia e sinteticità del ricorso per cassazione e precisano che la mera riproduzione degli atti non può sostituire la esposizione dei fatti e l'indicazione della motivazione censurata
Massime di principio
- Evitare la tecnica dell'"assemblaggio": non riprodurre integralmente gli atti processuali nel primo capo del ricorso per cassazione.
- Fornire una esposizione sintetica e autonoma dei fatti rilevanti, collegandoli espressamente ai motivi di impugnazione e alla motivazione dell'atto censurato.
- Non è possibile sanare l'assenza di una corretta esposizione dei fatti tramite l'analisi dei singoli motivi o tramite richiamo ad altri atti: il ricorso deve essere autonomo e autosufficiente.
- La presentazione di un ricorso inammissibile per vizi formali può comportare la condanna alle spese e, se previsto, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
- Si consiglia di citare brevemente la motivazione del provvedimento impugnato quando essa è centrale per comprendere la censura, ma senza sostituire la necessaria sintesi fattuale e la chiara esposizione delle censure.
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