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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04824/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un procedimento di equa riparazione per eccessiva durata del processo presupposto. Dopo un precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, ha riconosciuto all'istante un indennizzo di euro 900,00 oltre interessi legali dalla domanda e ha liquidato le spese di vari gradi e del giudizio di rinvio. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di rinvio articolando due censure strettamente connesse: (1) nullità del decreto per vizio di motivazione nella liquidazione dei compensi del giudizio di rinvio, assumendo che il giudice non avesse indicato in modo sufficientemente chiaro tabella, attività, voci e criteri applicati; (2) violazione dei criteri legali di liquidazione e dei valori minimi dei parametri professionali, sostenendo che il valore della causa dovesse essere determinato sommando all'indennizzo anche interessi e spese liquidati nelle varie fasi, con conseguente applicazione di uno scaglione più alto rispetto a quello utilizzato dalla Corte territoriale. L'Amministrazione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione del decreto della Corte d'appello fosse sufficiente e non affetta da nullità, perché aveva indicato chiaramente il parametro adottato, lo scaglione di valore, la maggiorazione del 10% prevista dalla disciplina vigente ratione temporis e la scelta dei valori minimi per la semplicità delle attività difensive svolte. Sul piano sostanziale ha ribadito che, nei giudizi di equa riparazione, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va determinato sull'intero ammontare dell'indennizzo riconosciuto, anche nel giudizio di rinvio, e non solo sulla differenza rispetto a quanto già liquidato in precedenza; inoltre, non possono essere sommati al capitale né gli interessi maturati dopo la domanda, né le spese processuali successive all'introduzione del giudizio. Poiché l'indennizzo riconosciuto era di euro 900,00, correttamente la Corte territoriale ha applicato lo scaglione fino a euro 1.100,00 e ha liquidato i compensi in misura minima. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    Norma processuale richiamata nel precedente giudizio di opposizione al decreto monocratico in materia di equa riparazione.

  • art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89

    Richiamato per il procedimento di domanda di equa riparazione e per la relativa liquidazione delle spese.

  • art. 5 L. 24 marzo 2001, n. 89

    Richiamato per il giudizio di opposizione al decreto monocratico in materia di equa riparazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di nullità per motivazione inesistente, apparente o incomprensibile; escluso dalla Corte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione del provvedimento; la Corte ha escluso la sua violazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato quale parametro del dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del decreto adeguata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per nullità processuale denunciata e poi disattesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di liquidazione delle spese.

  • art. 10 c.p.c.

    Per il valore della causa nei giudizi di pagamento di somme si considerano gli interessi scaduti, non quelli maturati dopo la domanda; le spese processuali successive non si sommano al capitale ai fini dello scaglione.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate in tema di determinazione del valore della causa.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla condanna alle spese e sulla loro liquidazione.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Invocato per il principio di adeguatezza e decoro del compenso professionale.

  • art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794

    Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato.

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la inderogabilità dei minimi tabellari.

  • art. 2, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato tra i parametri professionali applicati per la liquidazione dei compensi.

  • art. 4, commi 1 e 5, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato dal ricorrente tra le regole di liquidazione dei compensi.

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    La Corte applica la maggiorazione del 10% prevista dalla versione vigente ratione temporis del decreto sui parametri forensi.

  • art. 5, commi 1 e 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato dal ricorrente in tema di criteri di liquidazione e di scelta dei valori.

  • art. 6, D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato dal ricorrente come fonte della nuova disciplina dei parametri professionali.

  • art. 7, comma 1, D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della nuova tabella e dello scaglione più elevato.

Massime di principio

  • Nei giudizi di equa riparazione, ai fini della liquidazione delle spese processuali il valore della causa va determinato sull'intero ammontare dell'indennizzo riconosciuto, anche nel giudizio di rinvio, e non sulla sola differenza rispetto a quanto già liquidato in precedenza.
  • Nel calcolo del valore della causa ex art. 10, comma 2, c.p.c. si sommano al capitale solo gli interessi già scaduti al momento rilevante, non gli interessi maturati dopo la proposizione della domanda; le spese processuali successive non incidono sul valore della controversia.
  • La motivazione del provvedimento di liquidazione delle spese è sufficiente quando consenta di comprendere il parametro applicato, lo scaglione utilizzato, l'eventuale maggiorazione normativa e la ragione della scelta del valore minimo o di altro valore tabellare.
  • In tema di parametri forensi, la scelta dello scaglione deve essere coerente con il valore della domanda accolta e con i criteri legali di determinazione del valore della causa, non con pretese accessorie o con importi già liquidati in fasi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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