L.R. Valle d'Aosta 10/2010
Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d’Aosta (SISTAR-VdA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il sistema statistico regionale valdostano, ne definisce soggetti, compiti, programmazione, regole di diffusione e tutela dei dati, oltre a prevedere sanzioni per chi non collabora alle rilevazioni. Il programma statistico regionale ha durata triennale; la disciplina finanziaria e gli adempimenti iniziali erano riferiti al 2010/2012 e al primo anno di applicazione.
Istituzione del Sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA)
Istituzione e finalità del SISTAR-VdA
La legge disciplina l’organizzazione delle attività statistiche della Regione autonoma Valle d’Aosta e dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale. L’obiettivo è assicurare coordinamento metodologico, integrazione delle fonti informative, disponibilità di dati per programmazione e valutazione delle politiche regionali, nonché promozione della cultura statistica e della lettura dei dati in ottica di genere.
Ambito soggettivo e struttura del sistema
Il Sistema statistico regionale della Valle d’Aosta, denominato SISTAR-VdA, comprende:
- la struttura regionale competente in materia di statistica, con funzioni di coordinamento operativo e direzione del sistema;
- gli uffici statistici degli enti locali, della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, dell’Università della Valle d’Aosta e dell’Azienda USL, oltre ad altri enti o organismi pubblici e privati individuati dalla Giunta regionale;
- gli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti in Valle d’Aosta, previa convenzione con la struttura competente.
La Regione promuove intese con tali soggetti per realizzare il sistema e gestire in particolare le rilevazioni di interesse regionale.
Attività e funzioni del sistema statistico regionale
Il SISTAR-VdA assicura la programmazione e il coordinamento delle rilevazioni, elaborazioni, diffusione e archiviazione dei dati statistici. Inoltre:
- trasmette al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale;
- sviluppa ricerca, innovazione, sperimentazione e coordinamento tecnico per basi informative regionali;
- promuove la diffusione delle metodologie statistiche, della cultura statistica e delle competenze per l’uso delle informazioni ufficiali.
Struttura competente e coordinamento tecnico
L’ufficio di statistica della Regione coincide con la struttura regionale competente. Tale struttura svolge le funzioni previste dalla normativa statale sul sistema statistico nazionale e, oltre a ciò, quelle conferitele dalla legge regionale del lavoro e dalla Giunta regionale.
Per il coordinamento tecnico, ciascun dirigente di primo livello individua un referente statistico. Referenti e responsabili degli osservatori regionali costituiscono articolazioni organizzative con cui la struttura competente coordina metodologie, nomenclature e dati statistici ufficiali da diffondere.
Comitato di indirizzo e coordinamento
È istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale, presieduto dal dirigente della struttura competente. Ne fanno parte anche il dirigente dei sistemi informativi, i referenti statistici e i responsabili degli osservatori, due rappresentanti degli enti locali, un rappresentante della Camera valdostana, uno di FINAOSTA, uno dell’Azienda USL, uno di ARPA Valle d’Aosta, uno dell’Università e un rappresentante dell’Istat.
I componenti sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica fino alla fine della legislatura. Le designazioni degli enti devono pervenire entro 60 giorni dalla richiesta; se mancano, il Comitato opera comunque e si integra successivamente. Il Comitato può invitare esperti e funzionari alle sedute e si dota di un regolamento interno, con eventuali sezioni specialistiche.
Compiti del Comitato
Il Comitato:
- propone indagini ed elaborazioni statistiche di interesse regionale e locale;
- promuove i sottosistemi informativi di settore per l’uso statistico dei dati;
- stabilisce criteri e modalità per l’interscambio dei dati e fornisce supporto metodologico e scientifico;
- promuove l’omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati;
- verifica l’attuazione del programma statistico regionale;
- fornisce indicazioni su altre questioni sottoposte dalla struttura competente.
Può emanare direttive tecniche e atti di indirizzo verso i soggetti del sistema.
Programma statistico regionale
Il programma statistico regionale individua le informazioni ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al SISTAR-VdA, con indicazione di metodologie e modalità attuative.
È approvato dal Consiglio regionale su proposta del Comitato, ha durata triennale ed è raccordato al programma statistico nazionale per nomenclature, metodologie e standard. La struttura competente comunica all’Istat le rilevazioni di interesse regionale per le valutazioni ai fini dell’inserimento nel programma nazionale.
È previsto che la Giunta regionale possa approvare aggiornamenti annuali del programma, ove necessario, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.
Validazione e ufficialità dei dati
I dati prodotti dalle rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale acquistano carattere di ufficialità dopo la validazione della struttura competente, una volta accertati dagli enti o organismi che hanno svolto la rilevazione.
Per i dati raccolti nell’ambito del programma statistico nazionale, il SISTAR-VdA può utilizzarli previo parere del Comitato; tali dati devono essere indicati come provvisori fino alla validazione definitiva da parte dell’ente titolare della rilevazione.
Segreto statistico e protezione dei dati
Il trattamento dei dati statistici avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante per i trattamenti a fini statistici. Al personale della struttura competente, ai referenti e ai responsabili degli osservatori si applicano le regole sul segreto d’ufficio e sulla tutela del segreto statistico.
Obbligo di fornitura dei dati
Enti, organismi pubblici o privati e persone fisiche sono tenuti a fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, salvo quanto previsto dalla disciplina statale richiamata. I referenti e i responsabili degli osservatori devono inoltre trasmettere alla struttura competente i dati necessari per le esigenze statistiche regionali e nazionali.
Accesso, diffusione e pubblicazioni
I dati statistici prodotti nel programma regionale sono patrimonio della collettività e sono diffusi secondo le regole di validazione previste dalla legge. La struttura competente:
- consente l’accesso ai dati per studio e ricerca secondo modalità fissate con provvedimento dirigenziale;
- cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione, anche con collaborazioni esterne;
- diffonde le elaborazioni anche tramite il sito istituzionale;
- trasmette periodicamente ai soggetti del SISTAR-VdA i dati ufficiali elaborati.
Sanzioni amministrative
Chi non fornisce i dati e le notizie richiesti, oppure li fornisce scientemente errati o incompleti, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:
- da 210 a 2.100 euro per le persone fisiche;
- da 510 a 5.100 euro per enti o organismi pubblici o privati.
L’accertamento e la contestazione spettano alla struttura competente. Si applica la legge generale sulle sanzioni amministrative.
Adempimenti iniziali e infrastrutture informative
Entro un anno dall’entrata in vigore, la struttura competente doveva:
- censire e analizzare le banche dati degli uffici regionali e degli enti del sistema;
- elaborare e realizzare un progetto di messa in rete informatica delle banche dati, in coordinamento con la struttura competente per i sistemi informativi;
- realizzare un archivio regionale degli studi e delle ricerche economico-sociali e territoriali promosse dalla Regione.
Aspetti finanziari
L’onere derivante dalle norme su Comitato e adempimenti iniziali era quantificato in 60.000 euro annui a decorrere dal 2010, con copertura a valere sul bilancio regionale 2010/2012 su specifiche unità previsionali di base per investimenti informatici e consulenze/studi/collaborazioni tecniche.
I proventi delle sanzioni confluiscono nelle entrate del bilancio regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione della legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 mar 2010L.R. Valle d'Aosta 5/2010
- Legge · 2 mar 2010L.R. Valle d'Aosta 6/2010
- Legge · 2 mar 2010L.R. Valle d'Aosta 7/2010
- Legge · 2 mar 2010L.R. Valle d'Aosta 8/2010
- Legge · 2 mar 2010L.R. Valle d'Aosta 9/2010
- Legge · 15 feb 2010L.R. Valle d'Aosta 4/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →