L.R. Valle d'Aosta 7/2010
Disposizioni in materia di motorizzazione civile, di sicurezza stradale e di mobilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Valle d’Aosta, l’esercizio delle funzioni di motorizzazione civile trasferite dallo Stato, con regole su personale, organizzazione, riscossione dei proventi e copertura finanziaria. Prevede un Piano regionale triennale per la sicurezza stradale e misure per la continuità operativa. Le disposizioni economiche sono riferite soprattutto al triennio 2010/2012 e alle successive decorrenze previste.
Disposizioni regionali su motorizzazione civile, sicurezza stradale e mobilità in Valle d’Aosta
Disposizioni regionali in materia di motorizzazione civile, sicurezza stradale e mobilità
La legge disciplina, per la Valle d’Aosta, l’esercizio delle funzioni connesse alla motorizzazione civile trasferite alla Regione in attuazione della normativa statale di attuazione dello statuto speciale. Regola inoltre programmazione della sicurezza stradale, organizzazione degli uffici, personale e profili finanziari.
Ambito di applicazione e funzioni regionali
La Regione esercita funzioni di programmazione e indirizzo in materia di:
- sicurezza stradale;
- educazione e sensibilizzazione stradale;
- infomobilità.
La Regione promuove anche la semplificazione delle procedure, con l’obiettivo di migliorare il rapporto con l’utenza.
Piano regionale della sicurezza stradale
Il Piano regionale della sicurezza stradale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta e d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Ha durata triennale e mira a una mobilità sicura e sostenibile, alla riduzione degli incidenti e dei costi sociali connessi.
La Giunta può approvare aggiornamenti annuali del Piano, ove necessario, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.
Il Piano riguarda, in particolare:
- il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;
- l’educazione alla sicurezza stradale;
- interventi per ridurre e prevenire l’incidentalità e le sue conseguenze, con attenzione all’azione sanitaria, alle misure preventive e di controllo e alla tempestività del primo e pronto soccorso;
- interventi infrastrutturali sulla rete stradale;
- miglioramento dell’organizzazione del traffico e della rete infrastrutturale;
- progetti per la sicurezza di pedoni e ciclisti e per una migliore vivibilità urbana.
Trasferimento del personale e inquadramento
Il personale già individuato dalla normativa statale di attuazione viene inquadrato nel ruolo unico del personale regionale ed inserito nell’organico della Giunta regionale.
L’inquadramento avviene con criteri di corrispondenza tra categorie, posizioni e profili regionali e quelli del Ministero dei trasporti, secondo la tabella allegata alla legge. Sono riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza e il trattamento economico spettante nella progressione retributiva più vicina in difetto rispetto a quello in godimento.
Se il trattamento economico lordo presso la Regione risulta inferiore a quello percepito in precedenza, la differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile. Il trattamento regionale è composto da stipendio, indennità di bilinguismo, eventuali RIA e assegno ad personam riassorbibile.
L’inquadramento è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese, acquisita presso gli enti di provenienza o accertata secondo la disciplina regionale sull’accesso agli organici.
Organizzazione degli uffici e dotazione organica
Per l’esercizio delle nuove funzioni la Giunta regionale istituisce nuove strutture organizzative, modifica e aggiorna quelle esistenti e ne definisce articolazione e competenze secondo la normativa regionale sull’organizzazione dell’amministrazione.
La dotazione organica è incrementata di 21 unità, di cui:
- 20 unità appartenenti alle categorie;
- 1 unità con qualifica dirigenziale.
La copertura dei posti è disposta in deroga alla disciplina richiamata dalla legge finanziaria regionale 2010/2012.
Riscossione dei proventi e oneri del servizio
La Giunta regionale stabilisce, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, le modalità per la riscossione dei proventi relativi all’esercizio delle funzioni di motorizzazione civile. In tale ambito è prevista anche la compartecipazione delle imprese del settore agli oneri sostenuti dalla Regione per l’erogazione dei servizi.
Regime delle tessere di polizia stradale
Per il personale già in possesso della tessera di polizia stradale rilasciata dal Ministero dei trasporti, la legge prevede il rilascio di una tessera sostitutiva regionale, al fine di garantire continuità nell’esercizio delle funzioni di controllo previste dal Codice della strada.
Per gli altri casi, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione criteri e modalità di rilascio delle tessere di polizia stradale per l’espletamento di tali funzioni.
Disposizioni finanziarie
L’onere complessivo è quantificato in:
- euro 1.106.600 per il 2010;
- euro 1.466.600 per il 2011;
- euro 1.071.600 a decorrere dal 2012.
La copertura è assicurata mediante specifiche unità previsionali di base del bilancio regionale 2010/2012, con utilizzo di stanziamenti per personale, servizi, commissioni, sistemi informatici, consulenze e manutenzione del patrimonio immobiliare.
Il finanziamento è garantito anche tramite:
- euro 176.000 annui da diritti di motorizzazione civile;
- euro 300.000 annui dalla compartecipazione degli operatori del settore;
- utilizzo del fondo globale di parte corrente, con ripartizione tra le annualità 2010, 2011 e 2012.
La Regione è inoltre autorizzata a gestire in partita di giro le somme versate dall’utenza per bolli e targhe da riversare allo Stato. La Giunta può apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Decorrenza ed efficacia
Il trasferimento del personale decorre dall’effettivo trasferimento delle funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile secondo la disciplina statale richiamata.
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Deprecazione pratica
Le disposizioni finanziarie riferite al triennio 2010/2012 e le previsioni organizzative collegate al primo trasferimento di funzioni hanno oggi valore prevalentemente storico-amministrativo. La legge resta rilevante come quadro generale della competenza regionale in materia di motorizzazione civile e sicurezza stradale, ma alcune parti sono ormai superate dalla loro concreta attuazione nel tempo.
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