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Legge

L.R. Valle d'Aosta 4/2010

Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 4/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Valle d’Aosta, un contributo annuale pari al 30% della spesa per la componente energia elettrica delle utenze domestiche ad abitazione principale. Prevede requisiti, modalità di domanda, controlli, revoca e una disciplina transitoria per il 2010; specifica inoltre limiti e decorrenze, inclusa la soglia minima di 15 euro dal 1° gennaio 2014 per l’erogazione.

Contributo regionale per le utenze domestiche di energia elettrica in Valle d’Aosta

Interventi regionali a sostegno dei costi dell’energia elettrica per le utenze domestiche

La legge regionale disciplina un sostegno economico per le famiglie valdostane volto a compensare, in parte, l’elevato costo dell’energia elettrica connesso alla vita in ambiente montano. La misura opera esclusivamente per le utenze domestiche destinate ad abitazione principale ubicate in Valle d’Aosta.

Finalità e natura del beneficio

L’intervento consiste in un contributo annuale sull’acquisto di energia elettrica. La disciplina, nel testo consolidato, configura il beneficio come erogazione diretta ai beneficiari, sulla base dei consumi risultanti dai dati trasmessi dalle società di distribuzione operanti sul territorio regionale.

Soggetti beneficiari e requisiti tecnici dell’utenza

Hanno diritto al contributo gli utenti che acquistano energia elettrica per utenze domestiche con potenza impegnata fino a 6 kW nominali. Sono ammesse deroghe al limite di potenza quando l’utente documenti che la maggiore potenza è necessaria per:

  • apparecchiature sanitarie e di mobilità destinate a soggetti diversamente abili;
  • apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per mantenere in vita persone in gravi condizioni di salute.

Domanda, dichiarazioni e accertamenti

Il beneficiario deve presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, attestando il possesso dei requisiti richiesti. È inoltre tenuto a comunicare senza ritardo ogni variazione dei requisiti dichiarati. La struttura competente può effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla permanenza delle condizioni per ottenere il beneficio.

Misura del contributo e modalità di calcolo

Il contributo è pari al 30% della spesa complessiva sostenuta nell’anno per la componente energia, determinata periodicamente nell’ambito del prezzo di riferimento fissato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il calcolo avviene sulla base dei consumi comunicati alla Regione dalle società di distribuzione di energia elettrica. Le modalità e la frequenza di trasmissione dei dati sono disciplinate da una convenzione tra Regione e distributori, il cui schema-tipo è approvato dalla Giunta regionale; la convenzione disciplina anche gli oneri per l’elaborazione e la trasmissione dei dati, posti a carico del bilancio regionale.

Soglia minima di erogazione e disciplina dal 2012 in poi

Dal 1° gennaio 2014 il contributo è concedibile solo se l’importo spettante per l’intera annualità è almeno pari a 15 euro. Per le annualità 2012 e 2013, se il contributo concedibile per ciascuna annualità è inferiore a 15 euro, l’erogazione è rinviata all’anno successivo; se la somma dei contributi relativi alle due annualità resta comunque inferiore a 15 euro, i contributi sono cumulati e concessi in un’unica soluzione.

Revoca, decadenza e restituzione

Il contributo è revocato se i controlli accertano dichiarazioni non veritiere o il mancato rispetto delle disposizioni della legge. In caso di revoca, il beneficiario deve restituire quanto percepito entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento relativa al periodo di fruizione. È prevista anche la decadenza dal diritto di riscossione se il contributo non viene riscosso entro 9 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione. Queste regole si applicano anche ai contributi concessi per i costi sostenuti a decorrere dall’anno 2012.

Regime transitorio per il 2010

Per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono rinnovate le convenzioni già stipulate con le imprese distributrici, salvo diversa volontà comunicata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. In tale ipotesi restano valide le domande già presentate e lo sconto/contributo decorre dal 1° gennaio 2010, con accredito non oltre la terza bolletta successiva. In deroga alla disciplina ordinaria, lo sconto si applica dal 1° gennaio 2010 anche agli utenti che presentano domanda entro il 30 giugno 2010.

Abrogazioni e copertura finanziaria

Sono abrogati gli articoli 38 della l.r. 9/2008 e 8 della l.r. 1/2009, che costituivano la precedente disciplina di sostegno ai costi dell’energia elettrica. L’onere complessivo è determinato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 ed è coperto mediante le risorse del bilancio regionale indicate dalla legge; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti.

Disposizioni finali

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

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