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Sentenza

Sentenza del 19/01/2016 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Genova

PROCESSO TRIBUTARIO - contributo unificato - ricorso cumulativo - pluralità atti impugnati - calcolo - valore di ciascun singolo atto - necessità - somma di tutti i valori accertati - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la modalità di determinazione del contributo unificato tributario in caso di impugnazione cumulativa di più avvisi di accertamento. Il contribuente sosteneva, in base alla natura impugnatoria del processo tributario, che il valore della lite dovesse essere calcolato con riferimento a ciascun singolo atto impugnato, senza sommare tutti i valori accertati. La domanda di annullamento e la pronuncia giudiziale, infatti, restano riferite alla legittimità della pretesa contenuta in ciascun avviso.

La decisione

La Commissione tributaria ha stabilito che, quando un unico ricorso impugna più avvisi di accertamento, il contributo unificato deve essere determinato separatamente sulla base del valore di ciascun atto. Non deve quindi essere utilizzata la somma complessiva dei valori accertati. La sommatoria dei valori è prevista soltanto quando sono impugnati più atti di irrogazione delle sanzioni. La scelta del contribuente di proporre un ricorso cumulativo non può determinare un aumento del contributo unificato rispetto a quello dovuto per la singola impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Nei processi tributari, il valore della lite è determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello

    La norma impone di determinare il valore della lite separatamente per ciascun atto impugnato, anche quando più atti siano contestati con un unico ricorso.

  • Art. 1, comma 598, lettera a), legge n. 147/2013

    La disposizione ha modificato l'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002, confermando il criterio del valore riferito a ciascun atto impugnato.

  • Direttiva Ministeriale n. 2/DGT del 14 dicembre 2012

    La direttiva è richiamata come ulteriore conferma del criterio secondo cui, per gli avvisi di accertamento, il contributo unificato va calcolato in relazione al valore del singolo atto e non alla somma degli atti impugnati cumulativamente.

Massime di principio

  • In caso di ricorso cumulativo contro più avvisi di accertamento, il contributo unificato deve essere calcolato separatamente per ciascun avviso, applicando lo scaglione corrispondente al relativo valore.
  • La proposizione di un unico ricorso per più atti impositivi non comporta, di per sé, la somma dei valori delle pretese ai fini del contributo unificato.
  • La sommatoria dei valori può essere prevista per più atti di irrogazione delle sanzioni, secondo la specifica disciplina applicabile, ma non si estende automaticamente agli avvisi di accertamento.
  • Per stabilire il contributo dovuto occorre distinguere la natura degli atti impugnati e verificare se la normativa preveda il calcolo per singolo atto oppure cumulativo.
  • Il criterio mira a evitare che la scelta processuale di riunire più impugnazioni in un unico ricorso determini un aggravio del contributo unificato rispetto alla proposizione separata dei ricorsi.

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